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AleDestro

Nomina in assemblea dell' amministratore in carica

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Nel corso dell' assemblea in questione (assemblea ordinaria in seconda convocazione) erano presenti 15 condomini (su 24) per un totale di 635 millesimi. Al momento della conferma dell' amministratore hanno espresso voto favorevole 13 condomini su 15 per un totale di 475 millesimi (su 635 presenti). Ora uno dei due "contrari" ha impugnato la delibera assembleare sostenendo (è più correttamente il suo avvocato a farlo) che non c'è stata la maggioranza necessaria per la conferma dell' amministratore.

Cosa dice la legge in merito?

Avesse ragione il dissenziante, questo vorrebbe dire che un' assemblea in seconda convocazione con 450 millesimi presenti (quindi regolare) non può confermare un amministratore in carica nonostante l' unanimità dei condomini favorevole?

Nel corso dell' assemblea in questione (assemblea ordinaria in seconda convocazione) erano presenti 15 condomini (su 24) per un totale di 635 millesimi. Al momento della conferma dell' amministratore hanno espresso voto favorevole 13 condomini su 15 per un totale di 475 millesimi (su 635 presenti). Ora uno dei due "contrari" ha impugnato la delibera assembleare sostenendo (è più correttamente il suo avvocato a farlo) che non c'è stata la maggioranza necessaria per la conferma dell' amministratore.

Cosa dice la legge in merito?

Avesse ragione il dissenziante, questo vorrebbe dire che un' assemblea in seconda convocazione con 450 millesimi presenti (quindi regolare) non può confermare un amministratore in carica nonostante l' unanimità dei condomini favorevole?

L'impugnazione è stata fatta correttamente?

Due le opzioni;

1. impugnazione regolare, deciderà il Giudice, è difficile conoscere in anticipo la sentenza, comunque l'amministratore rimarrà in carica sino a nomina di un successore, o da parte del Giudice oppure dall'assemblea regolarmente convocata.

2. impugnazione irregolare, non succederà assolutamente nulla, e l'amministratore rimarrà in carica.

 

comunque il nuovo ordinamento dice che l'amministratore rimarrà in carica per un altro anno, salvo non ci sia una revoca, nomina o dimissioni.

 

cc art. 1129;

...

L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale

durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo

amministratore.

...

Due le opzioni;

1. impugnazione regolare, deciderà il Giudice, è difficile conoscere in anticipo la sentenza, comunque l'amministratore rimarrà in carica sino a nomina di un successore, o da parte del Giudice oppure dall'assemblea regolarmente convocata.

2. impugnazione irregolare, non succederà assolutamente nulla, e l'amministratore rimarrà in carica.

Aggiungerei che se l'impugnazione è stata fatta correttamente, il nostro amico potrebbe comunque sanare l'irregolarità convocando una nuova assemblea ma solo nel caso in cui sia certo che possano essere raggiunti i 500 millesimi

Aggiungerei che se l'impugnazione è stata fatta correttamente, il nostro amico potrebbe comunque sanare l'irregolarità convocando una nuova assemblea ma solo nel caso in cui sia certo che possano essere raggiunti i 500 millesimi
Esattamente esatto

Per la questione concreta ovviamente deciderà il Giudice competente, ma con le tempistiche dei Tribunali italiani... Mi interessa di più il vostro parere davanti al corollario della questione: se un' assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione si trovasse ad avere meno della metà dei millesimi, sarebbe automaticamente impossibile confermare l' amministratore, in quanto qualsiasi condomino potrebbe impugnare la delibera assembleare e farlo revocare dal Giudice.

Quali amministratori si assumerebbero la responsabilità di una nomina sub-iudice e quanti invece convocherebbero un' altra assemblea?

Il nuovo ordinamento non parla di riconferma che è automatica anno dopo anno se non c'è una revoca, nomina di un successore o dimissioni volontarie, per cui mancando questi elementi l'amministratore continuerà nel mandato per un altro anno.

Aggiungerei che se l'impugnazione è stata fatta correttamente, il nostro amico potrebbe comunque sanare l'irregolarità convocando una nuova assemblea ma solo nel caso in cui sia certo che possano essere raggiunti i 500 millesimi

Ma la remissione del giudizio rimane sempre a discrezione del dante causa. L'aver sanato la delibera non rileva ai fini di ciò che è stato impugnato.

In questi casi, ricomponendo la vicenda in via transattiva ed estinguendo il giudizio, il convenuto di solito si accolla le spese legali del dante causa.

Ma la remissione del giudizio rimane sempre a discrezione del dante causa. L'aver sanato la delibera non rileva ai fini di ciò che è stato impugnato.

In questi casi, ricomponendo la vicenda in via transattiva ed estinguendo il giudizio, il convenuto di solito si accolla le spese legali del dante causa.

Esattamente. Questo "giochino" era già stato fatto, ma per un' altra voce di una vecchia delibera, dallo stesso condomino assieme al suo amico avvocato, nei confronti dell' amministratore precedente. Una volta vistosi impugnare la delibera il vecchio amministratore ha convocato un' altra assemblea che sanava la prima. Peccato che il condomino sia voluto andare a sentenza, dove il Giudice gli ha di fatto dato ragione: ha disposto il "cessato motivo del contendere" senza entrare nel merito, ma ha addebitato tutte le spese di causa al condominio. Il conto dell' avvocato di parte (il massimo delle tariffe forensi) lo potete immaginare.

Se l' impugnazione è fondata e verosimilmentissimamente verrà accolta conviene convocare subito un' altra assemblea (e pagare), ma se sono solo pretesti non si può che andare avanti ed aspettare il giudizio del Giudice

Le spese andranno a carico di chi ha posto fine al cessato motivo del contendere;

 

Corte di Cassazione n°406/2008, n°17631/2007, n°11599/2004 ed, in ultimo, la sentenza 11.01.2006, n. 271 secondo la quale quando il Giudice dichiari che la causa può aver termine, anche anticipatamente, essendosi spenti i motivi di contrasto tra le parti e sussiste un residuo contendere su a chi imputare le spese del Giudizio, spese vive e diritti e onorari dell’Avvocato patrocinante, le spese vanno a carico della parte che ha posto fine al conflitto, ossia al condominio il quale ha adottato la delibera che ha causato la cessata materia del contendere.

Esattamente. Questo "giochino" era già stato fatto, ma per un' altra voce di una vecchia delibera, dallo stesso condomino assieme al suo amico avvocato, nei confronti dell' amministratore precedente. Una volta vistosi impugnare la delibera il vecchio amministratore ha convocato un' altra assemblea che sanava la prima. Peccato che il condomino sia voluto andare a sentenza, dove il Giudice gli ha di fatto dato ragione: ha disposto il "cessato motivo del contendere" senza entrare nel merito, ma ha addebitato tutte le spese di causa al condominio. Il conto dell' avvocato di parte (il massimo delle tariffe forensi) lo potete immaginare.

Se l' impugnazione è fondata e verosimilmentissimamente verrà accolta conviene convocare subito un' altra assemblea (e pagare), ma se sono solo pretesti non si può che andare avanti ed aspettare il giudizio del Giudice

Secondo me non c'è niente di certo.

Per come la vedo io, la riforma, dopo il primo anno dalla nomina, prevede la conferma automatica per un nuovo anno se non c'è una revoca espressa.

Poichè l'assemblea non è stata in grado di revocare l'amministratore, questi resta confermato automaticamente e non ha bisogno di alcuna maggioranza per restare.

Il prossimo anno, essendo già stato confermato per un anno, l'amministratore dovrà essere rinominato con le maggioranze di nomina oppure resterà in proroga se non viene nominato un nuovo amministratore.

Questo il mio pensiero; se il Giudice dovesse pensarla come me il ricorso potrebbe essere infondato e chissà che stavolta non sia il condòmino a dover pagare le spese legali al condominio.

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