Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale romano, una condomina, nella sua qualità di proprietaria di un'unità facente parte di uno stabile condominiale, conveniva in giudizio il Condominio ed alcuni condomini, esponendo che l'assemblea aveva approvato la nomina dell'amministratore con una delibera che, tuttavia, era da ritenersi viziata per una serie di motivi: omessa convocazione di tutti i partecipanti e segnatamente del conduttore e, per quanto di nostro interesse, mancato raggiungimento dei quorum deliberativi di cui all'art. 1136 cc previsti per la nomina dell'amministratore.
L'attrice, dunque, chiedeva che il Tribunale adito si pronunciasse al fine di dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera di nomina dell'amministratore impugnata. Resisteva in giudizio il condominio così come i condomini convenuti.
Occorre rammentare che la norma sopra richiamata (art. 1136 c.c.) dispone in merito alla costituzione dell'assemblea ed alla validità delle deliberazioni.
Ciò detto, il Tribunale di Roma ha ritenuto fondato il motivo di impugnativa posto alla base (tra gli altri) dell'atto di citazione, relativo al quorum necessario per la nomina dell'amministratore, accogliendo la tesi dell'attrice la quale aveva lamentato il vizio della delibera dovuto al fatto che non era stato raggiunto il più elevato quorum di cui al secondo comma dell'art. 1136 cc previsto per delibere aventi ad oggetto la nomina dell'amministratore.
La sentenza n. 14039/2019 ribadisce la necessità che per la valida nomina dell'amministratore venga raggiunta una maggioranza che abbia rappresentato almeno la metà del valore dell'edificio.
Peraltro, che tale quorum non fosse stato raggiunto era emerso anche all'esito di una CTU disposta in corso di causa (non validamente contestata dalla parte convenuta costituita) che "che ha ricostruito correttamente il valore della partecipazione dei singoli condomini".
Di conseguenza, per il Tribunale di Roma, l'impugnata delibera deve essere annullata (Cass. SSUU 4806/05).
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