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Ami. Il Registro dovrà contenere i dati anagrafici di ogni amministratore di condominio

Le proposte di Ami in ordine alle modifiche della legge 220/2012
Redazione Condominioweb.com 

L'associazione AMi, concorda nella considerazione di costituire un Registro dovrà contenere i dati anagrafici di ogni amministratore, lasciando lo svolgimento della professione ai vari professionisti anche iscritti in diversi ordini professionali e a chi si è abilitato attraverso il corso iniziale di formazione.

Il corso iniziale dovrà essere svolto dalle varie Associazioni di categoria e dovrà concludersi con un esame finale da effettuare presso il Ministero e sottoposto alla valutazione di una Commissione costituita da professionisti del settore.

Tale tipologia di abilitazione alla professione avverrà fino a quando non verrà predisposto un corso di laurea triennale in materia condominiale, con l'obbligo da parte del laureato, qualora voglia intraprendere questa professione di iscriversi al registro amministratori

Ogni amministratore iscritto nel registro ministeriale potrà iscriversi presso le Associazioni di categoria che avranno il compito di monitorare sullo stesso di comunicare al Ministero la condotta deontologica ed etica in violazione delle norme previste dalla legge 220/2012, oltre a comunicare gli aggiornamenti professionali come previsto dal DM 140/2014.

La violazione dei codici di condotta e la mancanza di aggiornamento, comunicati dall'Associazione al Ministro comporterà la cancellazione del registro e la perdita dei requisiti per svolgere l'attività di amministratore.

Ai fini delle posizioni fiscali e previdenziali, si precisa che il professionista appartenenti ad ordini professionali si avvarrà del sistema fiscale e previdenziale del suo ordine, chi non appartenga a nessun ordine si avvarrà del sistema fiscale e previdenziale INPS.

Ai fini del compenso amministratori stabilire un tariffario a cui tutti i professionisti dovranno adeguarsi in maniera tale da evitare concorrenza sleale.

In ordine alle modifiche della legge 220/2012

Modifica dell'art 1129 cod civ - art 9 legge 220/2012 sul punto. Vecchia formulazione.

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Nuova formulazione. L'amministratore deve far transitare le somme ricevute dai condomini a qualunque titolo o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, ma potrà anche incassare le somme contanti dai condomini e pagare i terzi fornitori in egual modo purchè sia supportate da appositi giustificativi di spesa.

La somma per il pagamento contante per il fornitore non potrà essere superiore ad € 500,00.

Ciascun condomino, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia a proprie spese della rendicontazione periodica, con l'obbligo dell'amministratore di fornirla a tutto il condominio in maniera tale che un eventuale medesima richiesta di esibizione da parte di altro condomino non possa essere accolta se non dopo sei mesi dalla stessa e comunque non potrà essere mai essere presentata nei tre mesi prima della presentazione del bilancio consuntivo che deve avvenire obbligatoriamente entro giugno dell'anno successivo pena la revoca dell'amministratore.

Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

È fatto obbligo da parte dell'amministratore nel caso di mancato pagamento del condomino moroso, dopo avere espletato tutte le operazioni di recupero qualora non andate a buon fine, di iscrivere ipoteca sul bene immobile di quest'ultimo e di comunicarlo al CRIF il nominativo del condomino moroso.

Art 71 ter disp att - art 25 legge 220/2012. Vecchia formulazione.

Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare.

Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Nuova formulazione. Abrogazione in quanto si veda nuova formulazione art 1129 cod civ - art 9 legge 220/2012 sul punto.

Art 71 quater disp att - art 25 legge 220/2012 Vecchia formulazione. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare»

Nuova formulazione. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, in quanto la legittimazione viene concessa al momento del conferimento dell'incarico con obbligo di comunicare all'assemblea l'esistenza dell'instaurato giudizio, ritenendo pertanto la possibilità di stare in mediazione ed in giudizio senza il deliberato assembleare ed a mezzo difensore in quanto l'amministratore ha l'obbligo di tutelare il Condominio quale soggetto convenuto in giudizio.

L'amministratore solo in caso in cui si intenda raggiungere accordo in mediazione dovrà comunicare all'assemblea la proposta, che dovrà essere approvata con la maggioranza di cui all'art 1136 cod civ.

Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza in assemblea per la delibera della proposta, la mediazione si intenderà chiusa e non accetta.

Suddetta maggioranza dovrà essere richiesta anche in caso di legittimazione attiva, prima di instaurare un giudizio.

Si chiede altresì al Ministero di Grazia e Giustizia in persona del Ministro pro - tempore Dott. Jacopo Morrone di inserire l'associazione AMi (Associazione Manager Immobiliare), all'interno del tavolo tecnico insieme alle altre associazioni di categoria per discutere sulle problematiche in ordine condominiale, dal registro anagrafe, alla richiesta di riforma della legge 220/2012, e ad ogni altra valutazione che si riterrà opportuno adottare.

Si chiede infine di inviare alla pec del Presidente del Centro studi Nazionale Avv Angelo Lantieri ogni comunicazione al fine di poter aderire alle iniziative intraprese e portare la nostra proposta come sopra descritta.

Il Presidente AMi Il Presidente Centro Studi Nazionale AMi

Dott.ssa Gabriella Miceli Avv Angelo Lantieri

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