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Decreto ingiuntivo per consegna dell'anagrafe condominiale

Ecco perchè l'amministratore non può rifiutarsi di consegnare il registro di anagrafe condominiale.
Avv. Alessandro Gallucci 

È legittimo e non può essere revocato il decreto ingiuntivo, per la consegna di cose, emesso in favore del condòmino che abbia richiesto all'amministratore, infruttuosamente, la consegna del registro di anagrafe condominiale.

L'amministratore non può opporre ragioni conferenti alla privacy in relazione ai dati contenuti nel registro: questo può essere sempre ottenuto da ciascun condòmino.

Questa, in brevissima sintesi, la conclusione cui è giunto il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, con la sentenza n. 8 del 31 gennaio 2018.

Il principio espresso ha, vista la fattispecie nel cui ambito s'è sviluppata, un valore generale che è utile esporre ed approfondire.

La controversia risolta dal Tribunale abruzzese, poi, ha dato occasione per valutare la legittimità dell'azione ingiuntiva anche per la consegna di altri documenti, anche qui con una conclusione cui è utile dar cenno

Il registro di anagrafe condominiale è una delle novità introdotte nel codice civile dalla legge n. 220/2012.

Esso è un documento che dev'essere formato, tenuto e conservato dall'amministratore di condominio; ciò vuol dire che ove non via sia (o non vi sia più amministratore) non c'è obbligo di tenuta del registro in esame.

Qual è il suo contenuto? Ai sensi dell'art. 1130 n. 6 c.c., nel registro di anagrafe condominiale devono essere inseriti:

  • le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio;
  • i dati catastali di ciascuna unità immobiliare;
  • ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.

Come specificato dal Garante per la protezione dei dati personali, queste sono le informazioni necessarie: ogni informazione ulteriore - ivi comprese copie di documenti - non possono essere pretese (Newsletter n. 387 del 23 aprile 2014 Garante per la privacy)

Da non perdere: L'amministratore di condominio che non tiene un doppio registro dell'anagrafe condominiale può essere revocato?

Consegna del registro di anagrafe condominiale

Ogni condòmino ha diritto di prendere visione, gratuitamente, ed estrarre copia, a proprie spese, del registro di anagrafe condominiale.

Tale diritto è espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 1129 del codice civile, il quale per una sua più efficace attuazione specifica che l'amministratore condominiale, all'atto della nomina e ad ogni suo rinnovo, deve comunicare ai condòmini luogo, giorno ed ore in cui, previo appuntamento, può esercitare il diritto di accesso ed estrazione copia relativamente anche al registro di anagrafe condominiale.

Nel caso risolto dal Tribunale di Chieti, un condòmino avanzava tale richiesta che gli veniva, però, respinta dall'amministratore. Ragione del diniego: il registro di anagrafe condominiale non poteva essere divulgato in quanto contenente dati sensibili e comunque chi lo aveva richiesto non aveva indicato i motivi, dovendosi così ritenere la richiesta mancante d'interesse.

Da qui il ricorso per decreto ingiuntivo per la consegna di quel registro e la conseguente opposizione del condominio, nella quale veniva spiegare le ragioni appena esposte.

Risultato? Il condominio aveva torto e l'amministratore doveva consegnare il registro.

Le ragioni rispetto a questo aspetto dell'opposizione sono state così esposte: «la mancata consegna alla condomina (...) del registro di anagrafe condominiale, dalla stessa richiesto in data 21.04.2016, costituisce una piuttosto evidente violazione dell'obbligo stabilito dall'art. 1129 c.c., disposizione che attribuisce a ciascun interessato il diritto di visionare ed estrarre copia del registro stesso.

Né l'esercizio di detto diritto è subordinato (dalla chiara disposizione codicistica) alla esplicitazione dell'interesse sotteso alla domanda, interesse evidentemente implicito nella qualità di condomina rivestita dalla sig.ra (...)» (Trib. Chieti 31 gennaio 2018 n. 8).

Nessuna necessità di indicare l'interesse in ragione del quale si vuole avere copia del registro di anagrafe; ottenere questo documento è un diritto del condomino e l'amministratore non può ostacolarne l'esercizio.

L'amministratore che rifiuta di consegnare i documenti paga le spese del giudizio

Documentazione contabile del condominio, diritto alla consegna e tempistica

Il giudice chietino, nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, era stato chiamato a pronunciarsi anche in merito a della documentazione contabile che, ex art. 1130-bis, c.c. il condòmino ha diritto d'avere in copia, a proprie spese.

Nel caso specifico, la richiesta della condòmina era rimasta (in parte) inevasa, ma, ha detto il giudice adito, questa è stata troppo frettoloso nell'agire per via giudiziale.

È scritto in sentenza, infatti, che la richiesta in esame era stata presentata dalla condòmina all'amministratore «appena otto giorni prima del deposito del ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo, termine da ritenersi, anche in considerazione di quanto stabilito dagli artt. 1175 e 1375 c.c., eccessivamente breve».

È qui torna in evidenza quel principio più volte espresso dalla Cassazione: il condòmino ha diritto ad ottenere copia dei documenti giustificativi da parte dell'amministratore, ma la tempistica va sempre coordinata con i naturali impegni gravanti sullo studio del mandatario. Come dire: nel caso di specie otto giorni per la consegna di quanto domandato erano davvero pochi.

Sentenza
Scarica Trib. Chieti 31 gennaio 2018 n. 8
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