Che cosa è l'Anagrafe degli Animali d'Affezione?
Si tratta di un registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione degli animali e il loro legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino. L'Anagrafe comprende i dati dell'Anagrafe Canina Nazionale che, dopo una prima fase di avvio, si è arricchita con nuove informazioni relative all'animale quali la specie (cane, gatto, furetto), la razza e il sesso dei cani.
I dati relativi alle anagrafi dei gatti e dei furetti gestite dalle Regioni sono in continua implementazione.
Registrazione degli animali d'affezione: obbligatoria, volontaria e facoltativa
- Iscrizione obbligatoria: la registrazione dei cani nelle relative banche regionali che poi implementano quella nazionale è un atto obbligatorio sancito dalla legge n°281 del 1991 successivamente ribadito e più dettagliatamente chiarito nella sua procedura dall'Ordinanza 6 agosto 2008 poi prorogata con un'altra Ordinanza del 21 luglio 2010.
E' altresì obbligatoria l'iscrizione in anagrafe dei gatti e dei furetti che si intende portare all'estero e che devono perciò essere muniti di un passaporto europeo (Regolamento 998/2003) rilasciato dai servizi veterinari della Asl competente per territorio.
- Iscrizione volontaria: La semplice iscrizione di gatti e furetti nelle anagrafi regionali, riversata nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione, è invece su base volontaria se non si ha la necessità di acquisire il passaporto.
- Iscrizione facoltativa: medici veterinari liberi professionisti possono registrare i gatti per scelta dei proprietari anche nella banca dati privata denominata Anagrafe Nazionale Felina. Anche il coniglio d'affezione ha la possibilità di essere iscritto presso una banca dati privata a lui dedicata realizzata (Anagrafe dei conigli).
Novità legislative per l'anagrafe degli animali d'affezione
Al fine di realizzare una concreta armonizzazione su tutto il territorio nazionale della legislazione sugli animali d'affezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 63/2013 l'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata fra Stato, Regioni, Province autonome e altri enti territoriali (cfr. allegato) che prescrive una serie di adempimenti:
- istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale;
- il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;
- il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip;
- i gatti delle colonie feline, invece, devono essere identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio.
Implicazioni della nuova normativa per i condomini
L'impatto che tale regolamentazione potrà avere in ambito condominiale sarà sicuramente rilevante soprattutto perché rappresenterà una potenziale "arma" nei confronti dei condomini che non hanno mai visto di buon occhio la presenza di animali in condominio causa le continue complicazioni derivanti dalla detenzione: latrati notturni, immissioni olfattive, cattiva igiene del parti comuni.
Ricordiamo, che legislatore, in fase di riforma della normativa sul condominio, ha optato nell'inserire un comma nell'art 1138 del codice civile che dispone, in maniera stringata, quanto segue: "le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici". Era una delle norme più attese, ed ha scaturito molte polemiche. Ma è opportuno precisare che:
- la nuova norma dovrà essere coordinata con alcuni regolamenti comunali contengono norme più restrittive (Cfr. Comune di Genova che ha approntato uno specifico regolamento per l'igiene del suolo e dell'abitato)
- non essendo retroattiva, non può incidere su un accordo contrattuale sottoscritto precedentemente alla entrata in vigore;
- il legislatore non ha inserito norme transitorie tali da coordinare il vecchio testo normativo con quello che entrerà in vigore;
- per una corretta applicazione delle nuove norme sarà necessario fare un controllo sui singoli casi specie in quanto le singole norme contenute nei regolamenti variano a seconda dei tipi di regolamenti;
- ovviamente saranno sempre applicabili le norme relative alle immissioni sonore (art. 844 cod. civ.).
- al fine di regolamentare il fenomeno della detenzione di animali in condominio si ricorda che è anche intervenuto il Ministero del lavoro che con ordinanza del 3 marzo 2009 ha stabilito che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
=> Il cane abbaia giorno e notte? Condannato al risarcimento danni il condomino.
Se da un lato il Legislatore ha voluto con questa riforma inserire tra i diritti riconosciuti anche quello degli animali di affezione vi è un problema strettamente connesso: quello del diritto alla salute.
Infatti molti condòmini soffrono di allergie o di gravi forme di asma provocate dalla vicinanza o dal contatto con gli animali di proprietà dei condòmini, ai quali la legge consente ora la piena detenzione senza più alcun divieto. Sicuramente i giudici dovranno risolvere anche simili problematiche.
Pare, quindi, che, pur con l'ingresso di questa nuova previsione legislativa, chi possiede un animale continuerà a non avere vita facile in condominio, a questi elementi oggi si aggiungono due nuove considerazioni:
- chi è tenuto ad accertarsi che il cane posseduto dal nostro condomino è stato regolarmente registrato all'anagrafe canina?
- si dovrà istituire eventualmente una "anagrafica canina condominiale" per evitare ulteriori problemi di convivenza?
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