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Il cane del condomino al guinzaglio non esonera da responsabilità

L'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 è stata prorogata di dodici mesi a decorrere dalla data del 2 settembre 2023
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

La detenzione di cani all'interno di un'abitazione condominiale o attirati nelle parti comuni può essere motivo di conflitto tra i condomini, conflitto che spesso viene risolto con l'intervento del giudice che potrà trovare accorgimenti idonei alla particolarità della situazione concreta portata al suo esame.

Il diritto di libertà di tenere con sé animali di affezione non è assoluto o illimitato, ma deve essere contemperato con il diritto alla salute e alle esigenze personali di vita connesse all'abitazione del vicino.

Abbandono del cane, immissioni intollerabili e risarcimento del danno

Bisogna tenere presente che episodi saltuari di disturbo da parte del cane possono e devono essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile. In tema di immissioni in ambito condominiale, superano, però, la normale tollerabilità i rumori derivanti dai latrati insistenti del cane.

A tale proposito si segnala che la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello con cui è stato disposto il risarcimento del vicino, disturbato nelle ore di riposo a causa di "cupi ululati e continui e fastidiosi guaiti specie nelle ore notturne emessi dai cani dei vicini collocati sul terrazzo dell'abitazione e sul terreno comune del fabbricato" (Cass. civ., sez. III, 27/07/2022, n. 23408).

Il giudice può liquidare il danno causato dalle immissioni rumorose in via equitativa, sulla base della prova fornita dal danneggiato anche con presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessaria la dimostrazione di un mutamento delle abitudini di vita, liquidando a favore del danneggiato anche il danno non patrimoniale, consistente nella lesione del diritto al normale svolgimento della vita famigliare all'interno della sua abitazione, tutelato anche dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani (Cass. civ., Sez. Unite, 01/02/2017, n. 2611).

In ogni caso si può essere condannati anche per il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo della quiete pubblica) se il cane viene lasciato sempre solo la notte a guaire e abbaiare di continuo, in modo da essere percepito in tutto lo stabile.

Cani randagi e ciotole

Attirare cani randagi con ciotole di cibo può costituire molestia se i cani non solo vagano nelle parti comuni ma s'introducono negli appartamenti e relative pertinenze degli altri condomini limitandone il possesso: in altre parole, sempreché non sia proibito dal regolamento, dare da mangiare ai cani o ai gatti randagi non è vietato, ma è necessario adottare tutte le precauzioni idonee ad impedire che la presenza degli amici animali possa recare molestia al resto del condominio (App. Roma, Sezione IV civile, 29 aprile 2013).

Libera circolazione dei cani

Consentire al cane di circolare nelle parti comuni liberamente può costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, soprattutto se la mancata adozione delle normali cautele dovesse impedire loro di usare e godere liberamente di tali spazi comuni.

In ogni caso, il condomino è chiamato a rispondere sia in sede civile sia in sede penale dei danni cagionati (ad esempio, in caso di danni a cose altrui o di lesioni a persone) a seguito delle violazioni commesse.

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Il cane al guinzaglio non esonera da responsabilità

Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 è stata prorogata di dodici mesi a decorrere dalla data del 2 settembre 2023 (ordinanza 9 agosto 2023. Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani - G.U. Serie Generale, n. 198 del 25 agosto 2023).

Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il condomino deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

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