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Escrementi di animale nel condominio, cosa fare?

La tutela contro la maleducazione che comporta sporcizia e pericoli per l'igiene può trovare riscontro in termini legali e regolamentari.
Avv. Alessandro Gallucci 

Escrementi di animali in condominio: alzi la mano chi, vivendo nel contesto condiviso non si sia trovato a far fronte a questa sgradevole situazione.

Un nostro lettore, descrivendo il condominio nel quale vive, ci scrive:

"Spettabile Redazione, vi racconto un fatto increscioso che mi capita di vivere ormai da mesi, sperando possiate essermi di aiuto.

Abito in un edificio di cinque piani, capirete perché il numero è importante. Tra l'ingresso e la strada c'è un piccolo spazio cortile con aiuole. Abbiamo anche una guardiola ed il portiere a mezzo servizio.

Il vicino del quinto piano ha due cani ed ogni giorno o quasi avviene la stessa scena: lui apre la porta, i cani si fiondano al piano terra, escono dal portoncino sul retro che è sempre aperto, vanno nel cortiletto anteriore e li via di urina e feci.

I cani, che poveri loro non gli sembra vero di avere quella libertà, ogni tanto giocano nella terra. Se ha piovuto, potete immaginare le condizioni delle scale al rientro.

Senza sottacere che ogni tanto troviamo anche qualche ricordino sui pianerottoli; è normale, le bestiole devono marcare il territorio.

Il portiere sembra una sorta di badante/dog sitter dedicato ad eliminare le sporcizie lasciate dalle bestiole.

Non sono animali pericolosi, Jack e Frank, due meticci di una decina d'anni: è il proprietario che è un barbaro. Che cosa possiamo fare?"

Escrementi di animale nel condominio: la tutela regolamentare

La descrizione dei fatti così come riportati del nostro lettore rende la soluzione al caso specifico semplice. Il primo elemento di dissuasione (e sanzione) è il regolamento condominiale.

Va rammentato, infatti, che ai sensi dell'art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile "per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice."

Ergo: ove già presente un regolamento, l'assemblea può deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed almeno cinquecento millesimi;

  1. l'adozione di una clausola regolamentare che sanzioni i proprietari di animali per le deiezioni dei medesimi;
  2. a sanzione approvato, l'irrogazione delle "multe" per la violazione della norma di regolamento.

Due circostanze vanno poste in risalto:

  1. le sanzioni possono essere irrogate solamente per le violazioni successive all'approvazione della norma che le impone;
  2. ai fini della legittimità della "multa" è fondamentale che i verbali di irrogazione delle medesime siano chiari, precisi e circostanziati.

Tale ultimo aspetto sta a evidenziare che il verbale deve indicare giorno, ora, luogo e condotta che viola il regolamento.

Meno particolari ci sono, o meglio, meno circostanziata è la contestazione e successiva irrogazione della sanzione, maggiori sono le possibilità di contestazione del fatto.

Questo, pertanto, vuol dire anche munirsi di documentazione probatoria della violazione oggetto di punizione condominiale.

Come si diceva poc'anzi, quello descritto dal nostro lettore è un caso di smaccato menefreghismo e di evidente maleducazione. Esistono casi meno netti, nei quali gli escrementi di animale nel condominio vengono rivenuti senza chi sia la bestiola che li ha lasciati e quindi il proprietario che non ha vigilato.

In simili situazioni, pertanto, è fondamentale innanzitutto sensibilizzare i proprietari ad una maggiore attenzione per quella che, sovente, è una negligenza nella custodia dell'animale.

Unitamente a ciò bisognerà provare a risalire ai responsabili, dimostrando anche qui con dovizia di particolari la violazione del regolamento ed il suo autore.

Ove il regolamento non c'è ovvero si può provvedere all'approvazione di una delibera ad hoc che disciplini, a mo' di regolamento, quella specifica fattispecie.

Deiezioni canine, scivoloni e danni

Escrementi di animale nel condominio: la tutela civile, amministrativa e penale

La questione, oltre che nei limiti delle disposizioni regolamentari condominiali, può essere affrontata anche sulla scorta delle norme dell'ordinamento giuridico, tanto a livello penale, che civile ed amministrativo; partiamo da quest'ultimo.

La presenza di animali in casa (ed in una casa in condominio a maggior ragione) comporta per il loro proprietario l'obbligo di tenerli in guisa da non recare pregiudizio alla salubrità degli ambienti e quindi dei vicini, oltre che al benessere degli stessi animali.

Ciascun condòmino, dunque, al pari dell'amministratore quale legale rappresentante con poteri di tutela inerenti alla conservazione delle parti comuni (art. 1130 n 4 c.c.), potrà attivarsi per segnalare il fatto alla polizia locale, ai fini di un intervento volto a verificare l'eventuale violazione di disposizioni dei regolamenti locali con particolare riferimento a quello di igiene, nonché di eventuali norme poste a tutela del benessere degli animali.

A livello penale, invece, il proprietario degli animali che lasci che li stessi espellano i loro escrementi nelle parti comuni dell'edificio può rischiare la denuncia per imbrattamento o deturpamento ex art. 639 c.p., salvo il caso che possa configurarsi la più grave ipotesi di danneggiamento ex art. 635 c.p.

In ultimo, ma solo per ordine di elencazione, la tutela civile. Due le norme di riferimento: l'art. 2043 c.c. che disciplina il risarcimento danni per fatto illecito e l'art. 2052 c.c. espressamente riferibile al danno cagionato da animali. L'applicazione dell'una o dell'altra norma è sovente alternativa e va valutata caso per caso, in relazione alla specifica fattispecie.

Per intendersi: se a causa degli escrementi di animale nelle parti comuni dell'edificio un condòmino cade e si fa male, il proprietario ne risponderà ex art. 2052 o anche 2043 c.c. (quest'ultima norma prevede un onere probatorio più rigoroso). Lo stesso dicasi, qualora il danno sia da individuarsi nella maggior spesa affrontata dal condominio per la pulizia delle parti comuni.

Nel caso di presenza di colonie feline nei condomini o in loro prossimità, il referente per i danni cagionati dalla predetta, nella misura in cui siano connessi alla sua attività di cura, va individuato nel soggetto cui tale colonia è affidata. In ogni caso è bene affrontare la questione dell'igiene con il Comune e l'azienda sanitaria locale territorialmente competenti.

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