Si dice che pestare un escremento porti fortuna, ma, spesso, in realtà, può essere causa di spiacevoli cadute e scivoloni, con conseguenti possibili danni.
Cosa accade se un evento increscioso di questo tipo accade in condomino, magari sulle scale o nell'androne dell'edificio a causa della non curanza dei condomini proprietari di animali domestici o, in generale, della mancata pulizia da parte del condominio?
Per verificare l'eventuale sussistenza di una responsabilità del condominio, occorre valutare, come in tutte le ipotesi di responsabilità risarcitoria, sia il comportamento delle parti, sia il nesso causale tra condotta ed evento, anche al fine di escludere che il malcapitato avrebbe potuto evitare la caduta prestando più attenzione e che l'evento sia quindi riconducibile a mero caso fortuito.
In tale ipotesi, sarebbe, infatti, inutile reclamare la responsabilità altrui in quanto mancherebbero i presupposti essenziali per ottenere il risarcimento del danno.
Escrementi animali e responsabilità del condominio: il caso del Tribunale di Monza
La questione è stata recentemente affrontata dal Tribunale di Monza (sentenza 19 maggio 2021 n. 1024), dinanzi al quale il Sig.
Tizio aveva chiamato in causa il condominio per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della caduta, avvenuta sulle scale condominiali dopo essere uscito dall'appartamento di proprietà della propria compagna, e "causata dalle urine miste a feci di cane ivi lasciate".
Il condominio si era difeso in giudizio asserendo che non vi era stata alcuna violazione dei doveri di custodia né alcuna negligenza da parte di esso e che l'evento era imputabile unicamente a caso fortuito (la presenza di escrementi canini era occasionale) o comunque a colpa del danneggiato, il quale avrebbe potuto evitare la caduta prestando più attenzione.
Nel caso di specie, il soggetto danneggiato aveva affermato la responsabilità del condominio, qualificandola, in via principale, come responsabilità da cose in custodia (ai sensi dell'art. 2051 c.c.), e, in subordine, come responsabilità extracontrattuale (ai sensi dell'art. 2043 c.c.).
Il giudice ha, tuttavia ritenuto insussistenti entrambi i profili di responsabilità. Vediamo perché.
Responsabilità del condominio per violazione degli obblighi di custodia
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è di tipo oggettivo ed è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, che esista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, non rilevando la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
In altri termini, il custode, per il solo fatto di rivestire tale qualità, ha un obbligo di manutenzione del bene e risponde, oggettivamente, a prescindere da dolo o colpa, degli eventuali danni subiti dai terzi.
Ad escludere, tuttavia, la responsabilità oggettiva, è la prova del caso fortuito, cioè di quel fattore esterno, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che sia stato la reale causa materiale dell'evento; il danno non è, quindi, riconducibile alla cosa custodita in sé, ma ad un diverso elemento che ha fatto venir meno il nesso causale tra cosa e danno arrecato.
L'onere della prova nel caso di responsabilità da cose in custodia si atteggia nel seguente modo: l'attore deve documentare la verificazione del sinistro e la riconducibilità di esso alla res custodita, mentre spetta al custode, il quale voglia andare esente da responsabilità, dimostrare il caso fortuito.
Quest'ultimo, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 21 marzo 2013 n. 7125) può essere ricondotto a tre differenti modelli: il fatto naturale; il fatto del terzo e il fatto posto in essere dallo stesso danneggiato.
Nel caso in esame, il Tribunale ha escluso la responsabilità del condominio da cose in custodia, proprio in quanto quest'ultimo ha dimostrato la sussistenza del caso fortuito, facendo desumere che la caduta fosse imputabile direttamente ed esclusivamente alla condotta del danneggiato. E ciò per due fattori emersi in corso di istruttoria:
- occasionalità della presenza di urine e feci sulle scale: "elemento idoneo ad escludere la pericolosità intrinseca della res e riconducibile, piuttosto, a un fattore non solo esterno ma altresì estemporaneo e non necessariamente controllabile dal custode";
- "perfetta visibilità degli escrementi" e, quindi, "presumibile agevole possibilità per l'attore di evitare la caduta semplicemente prestando un po' di attenzione". Il giudice ha, infatti, evidenziato come il danneggiato non avesse provato "la presenza di elementi idonei a limitare la visibilità delle feci nelle scale quali, ad esempio, la scarsa illuminazione naturale e/o artificiale del luogo".
Responsabilità del condominio in caso di cadute da escrementi animali
Resta da verificare se, sempre in caso di caduta causata da escrementi animali, il condominio può rispondere ex art. 2043 c.c. nei confronti del danneggiato.
La responsabilità da fatto illecito (cosiddetta responsabilità aquiliana) presuppone l'esistenza di un fatto doloso o colposo che abbia causato un danno ingiusto. La prova del dolo e della colpa ricadono sul danneggiato, vertendosi in ipotesi di responsabilità necessariamente di tipo soggettivo (a differenza di quanto visto in materia di responsabilità da cose in custodia) nell'ambito della quale rileva la condotta tenuta dal danneggiante.
Ebbene, secondo la sentenza in esame, non poteva configurarsi in capo al condominio neppure la responsabilità aquiliana, visto che il danneggiato non ha provato né il dolo né la colpa del condominio nella causazione del danno.
Il giudice ha, infatti, sottolineato che il danneggiato, al fine di dimostrare la negligenza del condominio o dell'amministratore nel mantenere pulite le scale condominiali ed evitare la presenza di escrementi, avrebbe dovuto "documentare l'effettiva pregressa conoscenza di tale problematica in capo all'amministratore con la produzione, a mero titolo esemplificativo, di missive e/o mail inviategli ante causam e/o di verbali attestanti la discussione intercorsa in assemblea".