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Cani in giardino. Solo il proprietario dell'animale risponde dei danni

Il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
31 Lug, 2019

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

La responsabilità del proprietario dell'animale. Il proprietario è responsabile dei danni cagionati dall'animale di sua proprietà sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito.

La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo (ad esempio, il cane ha distrutto le piante del vicino).

In tema, l'art. 2052 c.c. stabilisce a carico del proprietario dell'animale una presunzione di colpa [1], sicché non è sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza ma occorre la prova del caso fortuito, cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale.

Qualora l'animale causi dei danni mentre è affidato a terzi per esempio ad amici, parenti, conoscenti, ne risponde comunque il proprietario.

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La vicenda. Tizio e Caia, in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, convennero Sempronia deducendo che il piccolo era stato assalito da un cane che, uscito dalla porta di un giardino, gli aveva abbaiato e ringhiato contro, costringendolo alla fuga.

In questi frangenti, il bambino era caduto scendendo le scale, riportando una seria frattura alla gamba destra, che aveva reso necessaria l'esecuzione di due interventi chirurgici.

Gli attori chiesero il risarcimento dei danni sia al proprietario del giardino che aveva la responsabilità di custodia, sia a Sempronia, proprietaria del cane.

Il Tribunale adito, disposta una CTU medico-legale e sentiti dei testi, accolse solo la domanda di candanna di Sempronio a risarcire il danno, stimando che, per il residuo 50%, la responsabilità del danno doveva essere eziologicamente ricondotta ad una imprudenza del bambino o ad altro elemento esterno, quale la conformazione delle scale.

In secondo grado, la Corte d'Appello di Salerno, confermava, sull'an, la responsabilità della sola Sempronia, escludendo che il proprietario del giardino, in quanto custode del posto, potesse essere in qualche modo collegato alla custodia dell'animale; mentre sul quantum ha ritenuto di imputare a Sempronia l'intero obbligo risarcitorio (art. 2052 c.c.), escludendo di poter attribuire valenza di concausa alla disattenzione del bambino o ad altri fattori integranti il fortuito.

I motivi del ricorso. Gli attori hanno contestato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c. per aver escluso la responsabilità del proprietario del giardino pur avendo il medesimo il potere di decidere sulla permanenza dell'animale presso il luogo, ed avendo dunque il medesimo un qualche rapporto di custodia con l'animale o con i luoghi dal medesimo frequentati.

Difatti, il proprietario del giardino, avendo tollerato la presenza dell'animale ed essendo dunque responsabile del luogo frequentato dall'animale, avrebbe dovuto predisporre delle strutture idonee ad evitare che l'animale potesse provocare danni a terzi.

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Il ragionamento della Cassazione. Nella fattispecie in esame, invece, la Corte di merito aveva accertato che il proprietario del giardino era responsabile del luogo ma che non aveva una apprezzabile relazione, anche solo di fatto, con l'animale, che potesse giustificare la sua responsabilità per omessa custodia del medesimo.

Difatti, l'accertamento della relazione esistente tra il proprietario e responsabile del giardino, ed il cane rientrava in una valutazione di mero fatto; sicché mancava la prova di un "uso" anche di fatto che il tale soggetto facesse dell'animale per soddisfare un proprio interesse, distinto da quello della proprietaria.

In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL CANE

RIFERIMENTI NORMATIVI

2052 c.c.

PROBLEMA

Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello avrebbe errato nel non valutare una corresponsabilità del proprietario del giardino nell'incidente, dato che questi aveva il potere di decidere sulla permanenza del cane e quindi avrebbe avuto una sorta di rapporto di custodia verso l'animale che lo avrebbe reso parimenti responsabile del danno cagionato.

LA SOLUZIONE

Secondo la cassazione, l'art. 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, e che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del fortuito ma è altresì vero che, in mancanza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato, la responsabilità resta.

LA MASSIMA

In base all'articolo 2052 del Codice civile risponde del danno causato dall'animale solo il proprietario o comunque il soggetto che ne ha custodia e disponibilità, a nulla rilevando altri tipi di relazioni.

Nella specie, una responsabilità oggettiva in ragione della quale la sola proprietaria dell'animale può essere condannata a risarcire i danni cagionati dallo stesso, a prescindere dalla tolleranza di terzi rispetto alla presenza del cane nel giardino di proprietà altrui. Cass. civ., 19 luglio 2019, n. 19506


[1] TARANTINO M. "Animali in condominio. Tutele e responsabilità", Condominioweb, 2019, p. 54

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