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OK alle reti antivolatili in condominio ma nel rispetto dei diritti del singolo condomino

Uno dei problemi che le collettività condominiali affrontano è la presenza invadente dei piccioni nelle parti comuni.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Questi volatili - che sporcano lastrici, terrazze, balconi privati ed aree comuni - non solo danneggiano con i loro escrementi acidi le superfici sulle quale stazionano ma possono essere anche portatori di numerose infezioni. Le reti antivolatili sono in grado di rimediare con efficacia al problema dei volatili in condominio. A tale proposito si segnala una recente decisione del Tribunale di Napoli (sentenza n. 4350 del 23 aprile 2024).

Reti antivolatili in condominio e rispetto dei diritti del singolo condomino. Fatto e decisione

Una condomina si rivolgeva al Tribunale lamentando che, sul terrazzo di sua esclusiva proprietà, era stata fissata una rete antivolatili da parte del confinante condominio.

L'attrice evidenziava che l'assemblea del suo palazzo aveva deliberato, decidendo sul punto dell'o.d.g. "Varie ed eventuali", di concedere al confinante caseggiato il permesso di installare la predetta rete antivolatili.

La condomina riteneva questa decisione nulla per indeterminatezza, non essendo stati precisati i punti di apposizione della rete, con conseguente installazione di tale manufatto su una porzione di proprietà esclusiva dell'attrice; questa "invasione di campo", come aggiungeva la condomina, era lesiva del decoro architettonico dello stabile e di fatto le impediva di eseguire i lavori di pavimentazione del suo terrazzo.

In considerazione di quanto sopra l'attrice richiedeva al Tribunale di accertare la nullità della delibera condominiale, dichiarando la responsabilità del condominio e del caseggiato vicino, in via solidale o alternativa, per illegittima apposizione della rete antivolatili sul suo terrazzo di proprietà, con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro o in via alternativa, al risarcimento dei danni subiti; in ogni caso pretendeva che si ordinasse al condominio vicino la rimozione della rete in questione.

Si costituiva, in via preliminare, il condominio dell'attrice che lamentava, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva, atteso che la rete era stata installata sulla proprietà condominiale e la nullità della domanda della condomina per indeterminatezza.

Nel merito, evidenziava, poi, che tutti i motivi di impugnazione della delibera riguardavano profili di annullabilità della delibera e non di nullità della stessa (ragione per la quale la delibera, non tempestivamente impugnata, era valida); di conseguenza chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni domanda e, in via gradata, di dichiarare l'altro convenuto unico responsabile e tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.

Si costituiva il caseggiato vicino, che eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva, essendo la rete stata apposta su parti condominiali su autorizzazione dell'amministratore del condominio nel quale viveva l'attrice.

Nel merito escludeva che la rete danneggiasse la detta proprietaria del lastrico; inoltre, in via subordinata, con domanda riconvenzionale, chiedeva, in caso di accoglimento della domanda della condomina, che il condominio dell'attrice fosse condannato al pagamento, in suo favore, delle somme occorse per l'installazione e per lo smontaggio della rete.

Il Tribunale ha dato ragione alla condomina titolare della terrazza. Lo stesso giudice ha ritenuto condivisibile la tesi dell'indeterminatezza della delibera impugnata, essendo la stessa priva di indicazioni in merito ai punti in cui tale rete avrebbe dovuto esse fissata.

Del resto, ad avviso del Tribunale, anche ammettendo che la delibera avesse autorizzato l'apposizione del detto dissuasore, una tale decisione sarebbe stata comunque da considerare nulla, avendo deliberato in ordine ad un bene di proprietà esclusiva dell'attrice (terrazza di copertura), estraneo alle competenze dell'assemblea.

Il Tribunale ha ritenuto "vero responsabile" della vicenda il condominio dell'attrice, avendo quest'ultimo autorizzato il fissaggio della rete senza indicare l'area comune sulla quale posizionarla e senza escludere dall'apposizione il lastrico di esclusiva proprietà.

Così il condominio vicino, in quanto proprietario della rete, è stato condannato alla rimozione della stessa, rimanendo, tuttavia, i relativi costi (montaggio, noleggio e smontaggio delle impalcature, installazione della rete), a carico dell'unico responsabile, cioè il condominio dell'attrice.

La domanda risarcitoria proposta dalla titolare della terrazza non ha trovato accoglimento, non avendo la stessa provato di avere subito un danno ulteriore, differente da quello già ristorato con la condanna alla rimozione della rete.

Impugnazione della delibera e domanda di rimozione di opere

Riflessioni conclusive

La installazione di reti antivolatili per allontanare i piccioni dalle parti comuni del caseggiato, può essere considerata un'innovazione volta a migliorare la sicurezza e la salubrità dell'intero edifico e degli impianti (1120 c.c., comma 2); di conseguenza la delibera che assuma tale decisione è valida ed efficace qualora approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (Trib. Bolzano 13 febbraio 2018, n. 198). Si tenga conto che, qualora la presenza di piccioni sulle parti comuni (cornicioni, ringhiere, cortili), procuri danni a condomini o terzi, il condominio può essere condannato al risarcimento dei danni, a norma dell'articolo 2051 c.c.

Ove invece i piccioni sostino nelle proprietà esclusive sarà il singolo condomino a doversi attivare con l'installazione di rete antivolatili (o altri rimedi). A tale proposito si ricorda che secondo un giudice di merito, in caso di stato di abbandono dell'appartamento sovrastante, le infezioni causate dagli escrementi dei piccioni, depositate sui balconi del piano inferiore, legittima i condomini sottostanti a richiedere il risarcimento del danni alla salute sofferto (Giudice di pace Piazza Armerina 14 aprile 2020, n. 22). In ogni caso se un condomino fornisce cibo ai piccioni attirandoli nelle zone comuni, per esempio nel cortile o nel giardino del caseggiato, l'amministratore ha il potere diffidare il colpevole a non continuare tale comportamento illecito.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 23 aprile 2024 n. 4350
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