Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Impugnazione della delibera e domanda di rimozione di opere

Natura e tipologia delle due azioni e loro (non) cumulabilità nel medesimo giudizio.
Avv. Lorenzo Cottignoli - Foro di Bologna 

Vediamo cosa accade se, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di delibera assembleare, si richiede anche la rimozione di opere o manufatti che il Condominio avesse deliberato di installare con la delibera impugnata.

Se ne è occupata recentemente la Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia della Sesta sezione civile, emessa con Ordinanza n. 25677 del 13 novembre 2020, con riferimento al caso di un condominio palermitano nel quale si era deliberata l'installazione di un impianto fotovoltaico, disponendo, a tal fine, di utilizzare - ma, come sarà stabilito nel corso del giudizio, illegittimamente - di una parte comune.

A fronte dell'impugnazione della decisione, si apriva il giudizio di merito avanti al Tribunale panormita, nel corso del quale, poiché il Condominio aveva comunque dato seguito all'installazione dell'impianto, il condòmino impugnante aveva richiesto non solo l'annullamento della delibera assembleare, ma altresì la rimozione delle opere oggetto della stessa.

Impugnazione delibera e richiesta rimozione d'impianti, la soluzione nei gradi di merito

Il Tribunale di Palermo, pur accogliendo l'impugnazione, dichiarava, tuttavia, inammissibile la domanda con la quale si chiedeva la rimozione dell'impianto fotovoltaico che nel corso del giudizio era stato installato.

La Corte d'Appello di Parlemo, successivamente adìta, confermava la pronuncia del Giudice di primo grado, pur modificandone la motivazione.

Riteneva, infatti, la Corte d'Appello come la domanda di rimozione, introdotta solo con le memorie di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. fosse da considerarsi una domanda nuova (c.d. mutatio libelli) e come tale tardiva ed inammissibile.

Sosteneva, invece, il condòmino opponente che si trattasse di una modifica della domanda originaria (c.d. emendatio libelli) e come tale ammissibile, in quanto costituente una precisazione della prima.

La Suprema Corte, nel confermare la pronuncia dei giudici di merito di primo e di secondo grado, osserva come la natura delle due azioni, quella di impugnazione della delibera assembleare e quella per la rimozione delle opere installate dal condominio, sia radicalmente diversa.

Invero, insegna il Supremo Collegio come "l'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea di condominio, ai sensi dell'art. 1137 c.c. (…) dà luogo ad un'azione, per così dire, "costitutiva-caducatoria" che ha ad oggetto l'invalidità della decisione presa dall'assemblea e che vede quale unico legittimato passivo l'amministratore di condominio."

Cosa comporta l'impugnazione di una delibera? Chi può impugnare? Le delibere sono tra loro autonome?

Impugnazione delibera e richiesta rimozione d'impianti, la soluzione della Suprema Corte

Dunque, per l'impugnazione di una delibera assembleare, è necessario citare in giudizio il Condominio nella persona dell'amministratore, né risulta possibile spiegare tale azione nei confronti dei condòmini tutti, ma solamente chiamando in giudizio il legale rappresentante dell'ente di gestione.

Prosegue la Suprema Corte, nella pronuncia stesa dal Consigliere relatore Dott. Antonio Scarpa, illustrando come, a differenza della prima domanda, "l'azione, con la quale il condominio di un edificio chiede, invece, la rimozione di opere, che altro condominio abbia effettuato sulla cosa comune in violazione della disciplina dettata dagli artt. 1102, 1120 e 1122 c.c., ha natura reale e deve essere proposta nei confronti di tutti gli altri partecipanti al condominio stesso, come ogni altra azione che tenda all'adempimento di un obbligo positivo inerente a diritti reali, non potendo essere tenuto alla rimozione dell'opera il comproprietario dell'immobile il quale non sia stato parte del processo che abbia ordinato la stessa."

Rimozione dei condizionatori posti nella chiostrina condominiale. Sì, ma solo a certe condizioni.

Ne discende come la natura reale dell'azione di rimozione di opere, spiegata nei confronti del condominio, conduca ad individuare quali legittimati passivi della stessa non già l'amministratore dello stabile, ma tutti i condòmini, vertendo sull'accertamento di un obbligo correlato alla titolarità di diritti reali, quale quello di rimuovere le opere che sono installate su una proprietà comune.

Sotto un profilo processuale, pertanto, le due azioni divergono in ragione della loro differente natura e, conseguentemente, per la diversità dei soggetti chiamati in giudizio che tale natura prevede: ne consegue che, avendo introdotta domanda di impugnazione di delibera assembleare, non sarà possibile proporre una domanda di rimozione di opere, nel corso del medesimo giudizio, in quanto la stessa costituirà domanda nuova, e dunque inammissibile.

Sarà, invece, possibile proporre domande a precisazione della domanda di impugnazione o domande diverse c che tuttavia la sostituiscano, ponendosi in rapporto di alternatività, ipotesi - quest'ultima - di difficile concretizzazione nel caso di impugnazione di una delibera assembleare.

Sentenza
Scarica Cass. 13 novembre 2020 n. 25677
  1. in evidenza

Dello stesso argomento