Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Impugnazione della delibera, quando è il singolo condomino a difenderla

L'intervento del comproprietario nel giudizio di cui sia parte il condominio comporta conseguenze diverse a seconda delle domande svolte dalle parti.
Avv. Gianfranco Di Rago - Foro di Milano 
Dic 15, 2020

I condomini possono partecipare al giudizio di impugnazione delle deliberazioni assembleari nel quale sia costituito il condominio, in persona del proprio amministratore pro tempore, ma il loro ruolo muta a seconda della tipologia delle domande svolte dalle parti, con importanti ricadute sul diritto di appellare la sentenza.

In particolare, ove si tratti di accertare la proprietà di un bene e l'appartenenza di un soggetto alla compagine condominiale, l'intervento del condomino nella causa di cui sia parte il condominio è da qualificarsi come adesivo autonomo, per cui la posizione dell'interveniente va considerata a sé stante, potendo questi assumere iniziative processuali diverse da quelle dell'amministratore e, quindi, anche impugnare la decisione giudiziale ove il condominio abbia invece deciso di fare acquiescenza o abbia rinunciato agli atti del processo.

Tuttavia, qualora si controverta nell'ambito del giudizio di impugnazione di una decisione assembleare, la questione se un soggetto sia o meno proprietario o titolare di un diritto reale su un bene compreso nell'edificio condominiale rimane confinata all'accertamento incidentale finalizzato a valutare la legittimità o meno del deliberato, non potendo acquisire efficacia di cosa giudicata in relazione ai diritti reali dei singoli.

Queste gli interessanti insegnamenti che si ricavano dalla recente ordinanza n. 27300 pronunciata dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione e pubblicata lo scorso 30 novembre 2020.

L'intervento del singolo condomino nel processo di cui sia parte il condominio.

La decisione della Suprema Corte, come visto, è densa di questioni e indicazioni processuali. Vediamo di illustrarle separatamente.

In primo luogo occorre evidenziare con il singolo condomino abbia sempre diritto di prendere parte al giudizio in cui sia coinvolto il condominio, in persona del proprio amministratore pro tempore.

Dal punto di vista processuale si parla di intervento volontario e sul punto vale la pena di specificare che esso può essere principale (ove l'interveniente affermi un proprio diritto in contrasto con quello delle altre parti in causa), adesivo autonomo (ove questi, pur facendo valere un diritto autonomo, assuma una posizione uguale o parallela a quella di una delle parti) o adesivo dipendente (laddove si partecipi al giudizio semplicemente per sostenere le ragioni di una delle parti).

Nell'intervento adesivo autonomo, a differenza di quello adesivo indipendente, l'interveniente ha la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza di una rinunzia agli atti o di un'acquiescenza alla sentenza a opera della parte cui si riallaccia la propria posizione processuale.

Cosa comporta l'impugnazione di una delibera? Chi può impugnare? Le delibere sono tra loro autonome?

Nella sentenza in questione la Cassazione ha quindi chiarito come nei giudizi di impugnazione di una deliberazione assembleare i singoli condomini possano volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo, a condizione di essere a propria volta dotati di legittimazione a impugnare la delibera, perché, ove siano invece decaduti per il decorso del termine di cui all'art. 1137 c.c., gli stessi sono legittimati a svolgere soltanto un intervento adesivo dipendente.

Ovviamente, come confermato dalla Suprema Corte, deve ritenersi ammissibile anche un intervento dei singoli condomini a favore del condominio, ossia per sostenere semplicemente la validità della deliberazione impugnata dal condomino attore e difesa in giudizio dall'amministratore condominiale.

Le controversie nelle quali si dibatta di diritti reali relativi alle parti comuni.

Quanto sopra vale in generale per le cause nelle quali l'impugnazione della deliberazione assembleare sia inerente alla gestione delle parti comuni, quali quelle relative alla ripartizione delle spese.

Diversamente, ha annotato la Cassazione, qualora si tratti di controversie aventi a oggetto l'impugnazione di deliberazioni relative ai diritti reali su parti o servizi comuni, poiché rispetto a esse l'unico soggetto legittimato passivo è l'amministratore condominiale, l'eventuale intervento del singolo condomino deve sempre qualificarsi come adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio.

Impugnazione delibera: se l'amministratore non propone appello, i condòmini non possono far nulla.

In ogni caso nei giudizi di impugnazione avverso una delibera assembleare nei quali la legittimazione passiva spetti in via esclusiva all'amministratore, la domanda che sia volta a mettere in discussione la qualità di condomino della parte attrice non può condurre al risultato di ottenere sul punto una pronuncia avente efficacia di giudicato, ossia un titolo giudiziale opponibile a tutti i comproprietari.

In questo tipo di giudizi, infatti, la circostanza che la parte attrice sia estranea al condominio può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità della deliberazione assembleare, ma privo di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli.

Infatti, sempre secondo la Suprema Corte, la domanda di accertamento negativo della qualità di condomino, ovvero dell'appartenenza o meno di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva all'edificio condominiale, impone la partecipazione quali legittimati passivi di tutti i condomini e non solo al loro rappresentante, dando vita a una situazione di litisconsorzio necessario.

La decisione su una domanda del genere implica necessariamente un accertamento sull'estensione del diritto dei singoli e in ordine a titoli di proprietà confliggenti fra loro, potendo esplicare i suoi effetti solo se e in quanto adottata nei confronti di tutti i soggetti che si assumano partecipi della compagine condominiale, i quali andranno ritualmente evocati in giudizio e potranno in tal modo partecipare al processo e controbattere oppure rimanere contumaci.

Sentenza
Scarica Cass. 30 novembre 2020 n. 27300
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento