Quando è possibile l'intervento di un carro attrezzi per la rimozione forzata dei veicoli da uno spazio privato?
Quando la rimozione non è possibile, invece, che cosa si può fare per scoraggiare la reiterazione della condotta?
La questione riguarda molto spesso i condominii in cui gli stessi condòmini o persone estranee lasciano in sosta per periodi di tempo più o meno brevi (questo e indifferente) in aree in cui vige un espresso divieto o comunque in zone rispetto alle quali la sosta crea intralcio.
Prima di entrare nel merito è utile rammentare che la sosta, in ambito condominiale, è sicuramente possibile nelle zone a ciò deputate, il riferimento è ai parcheggi comuni o comunque ai posti auto presenti nelle autorimesse, ed in generale in tutti quei luoghi in cui lo stazionamento del veicolo è possibile in quanto non d'intralcio ad altre utilizzazione di quelle parti comuni.
Normalmente, ad esempio, è possibile stazionare con le autovetture nei cortili condominiali, ove la sosta non sia incompatibile con altre utilizzazione o con la specifica conformazione del cortile medesimo.
Del pari la sosta è possibile anche nel così detto piano pilotis, purché dallo stesso non vi sia altresì accesso all'edificio.
Rimozione forzata
La rimozione forzata, ai sensi dell'art. 159, quarto comma, d.lgs n. 285/1992 (così detto codice della strada) costituisce sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di specie norme ivi contemplate, quali ad esempio il divieto di sosta e/o di fermata.
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