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platoon1982

Sanzione per sosta vietata su parti comuni

Buongiorno a tutti, vorrei sottoporvi una domanda. La questione si propone quando un condomino si ostina a lasciare l'auto sul passaggio carrabile (villette a schiera con viale di accesso ai box comune). Questo quasi tutte le mattine, al fine di presentarsi proprio davanti casa, senza doversi fare venti metri a piedi dal parcheggio libero fuori dal comprensorio o, peggio, rimettere l'auto in box.

Preciso che in questo modo, oltre ad impedire il transito di altre auto (vedi passaggio stretto), si viola il regolamento che dice che "è vietato occupare anche temporaneamente...con oggetti mobili di qualsiasi specie...i locali e gli spazi di proprietà e di uso comune" e che "è vietato far sostare nei luoghi di passaggio...automezzi o altri veicoli". Inoltre, mentre da un lato chiude il corsello dei box, dall'altro ostruisce il vialetto pedonale di accesso alle abitazioni.

Il tizio è stato avvertito: da me (consigliere) a voce un paio di volte, tramite raccomandata dall'amministratore, con verbale di assemplea in cui si invitano i condomini a "rispettare scrupolosamente il regolamento con particolare riguardo al parcheggio delle automobile nelle parti comuni".

A questo punto mi chiedo: è possibile procedere contro lo stesso? In che modo? Nel verbale dell'ultima assemblea è già stata riportata la possibilità di "determinare eventuali sanzioni".

Ringrazio anticipatamente tutti quanti vorranno aiutarmi a fare chiarezza sull'argomento.

Nel verbale dell'ultima assemblea è già stata riportata la possibilità di "determinare eventuali sanzioni".

Ringrazio anticipatamente tutti quanti vorranno aiutarmi a fare chiarezza sull'argomento.

Nella prossima assemblea stabilite l'entità della sanzione, così poi l'amministratore potrà procedere

 

Dacc Art. 70.Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il

pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è

devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.

art .70 disp att c.c. dopo "destinazione Italia "

 

Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice.

 

 

quindi intatto occorre deliberare e stabilire quali sono le violazioni e quali saranno le sanzioni relative alle specifiche violazioni .

 

 

poi un domani che qualcuno infrangera' il regolamento occorre una delibera che a maggioranza decida' per l'irrogazione della sanzione ,e solo dopo l'amministratore potra' richiedere la somma sanzionatoria .

art .70 disp att c.c. dopo "destinazione Italia "

 

.... L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice.

 

... quindi intatto occorre deliberare e stabilire quali sono le violazioni e quali saranno le sanzioni relative alle specifiche violazioni .

 

poi un domani che qualcuno infrangera' il regolamento occorre una delibera che a maggioranza decida' per l'irrogazione della sanzione ,e solo dopo l'amministratore potra' richiedere la somma sanzionatoria .

Già è difficile stabilire in assemblea la sanzione e che l'amministratore l'applichi, se poi dopo aver già deliberato l'entità della sanzione, è necessaria una ulteriore delibera prima che la sanzione sia applicata dall'amministratore, mi sa che il legislatore ha complicato ulteriormente la prassi a favore di chi se ne frega del regolamento condominiale. 🤣

secondo me e' stato cambiato per garantire meglio il diritto di difesa del trasgressore .

Sarebbe un disastro che fosse così anche per i divieti di sosta in Città, ossia prima che la sanzione sia applicata nonostante sia prevista dal CdS, deve esserci la riunione Comunale che la deliberi 😉

Ok, ma l'argomento che si sta trattando è lo stesso, uno nel condominio e l'altro nell'ambito del Comune.

Per cui se l'assemblea delibera nel regolamento condominiale (a maggioranza del 2°c. art 1136 cc) che nel caso di sosta vietata nelle parti comuni (nel condominio) sia prevista una sanzione di p.es. 20,00 €, non vedo perchè, dato che si è già deliberato, convocare un'ulteriore assemblea (magari con costo di 100 € per l'amministratore) per irrorare la sanzione al trasgressore con un'altra delibera a maggioranza del 2°c. art. 1136 cc

perche' e' cio che prevede la legge . ovvero il potere sanzionatorio adesso e' posto a carico dell'assemblea .

Infatti, come avevo già detto, tutto a favore di chi se ne frega del RdC e non lo osserva impedendo il transito agli altri (scritto dal O.P.), in quanto se bisogna effettuare tutta questa prassi compresa una ulteriore assemblea magari a pagamento più le spese di regia, e semprechè ci sia il quorum costitutivo, non conviene più, e non mi meraviglio più di nulla.

Per complicare ulteriormente le cose, oppure per evidenziare l'incompletezza delle risposte:

- chi e in che modo ha il potere di rilevare l'infrazione al regolamento?

- una volta rilevata, deve ed in qual modo essere contestata ed entro quali termini?

- chi è il responsabile dell'infrazione?

- in qual modo il presunto trasgressore può far valere i suoi diritti?

- si deve indicare a chi fare ricorso ed entro quali termini?

 

Invece di ripetere interventi fotocopia, cioè riportanti tutti le stesse notizie o rinvii alle medesime disposizioni, perché non vengono date risposte più pragmatiche? Ritengo che sarebbero più gradite ed utili a coloro che si rivolgono al forum per risolvere dei problemi reali.

Tutte belle e interessanti le domande poste da Tomm, secondo il mio parere potrebbero trovare risposta nel Regolamento di Condominio, visto che non esistono disposizioni di legge in merito.

Tempo fa ho riportato un elenco di come procedere che ci era stato indicato ad un corso di aggiornamento da esperti in materia, da illustrare agli amministratori di condominio che ci chiedevano informazioni in merito alle sanzioni da applicare. Non mi riesce però ritrovarlo... Forse è nella sezione che non è stata convertita sul nuovo Forum?.

 

ciao

Purtroppo in questi casi, spesso si rende necessario il contenzioso: pertanto esperito il tentativo di accordo bonario in mediaconciliazione, in caso di insuccesso, dovrà adirsi il Giudice (Giudice di Pace). Per un precedente in termini, Cass. civ. 14633/2012.

...Per un precedente in termini, Cass. civ. 14633/2012.

Si tratta comunque di un procedimento antecedente alle modifiche alle norme sul condominio...

 

Ciao

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