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Cane, provvedimento d'urgenza e minore affetto da timore verso i cani

Il Tribunale di Perugia si è occupato di un cane che veniva lasciato libero negli spazi comuni senza alcun controllo arrecando turbamento al figlio di due condomini.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'ordinanza del ministro della Salute del 6 agosto 2013, concernente la "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (prorogata di dodici mesi a decorrere dal 1° settembre 2022 con ordinanza 8 agosto 2022, recante "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani"), dispone, all'articolo 1, comma 3, tra l'altro, che ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

Queste regole dovrebbero riguardare anche gli spazi condominiali le aree comuni di un condominio (cortile, parcheggi, androne, scale comuni) che sono da qualificare come luoghi aperti al pubblico, trattandosi di aree alle quali possono accedere anche le persone che interagiscono con i vari condomini (Cass. pen., sez. VI, 13/11/2019, n. 5253; Cass. pen., sez I, 20/07/2016, n. 2754).

Cane lasciato libero negli spazi comuni senza controllo. fatto e decisione.

Due condomini lasciavano il loro cane libero negli spazi comuni senza alcun controllo. I genitori di un minore, affetto da sindrome dello spettro autistico e affetto da timore verso i cani, si rivolgevano al Tribunale, richiedendo che con provvedimento d'urgenza si inibisse ai detti proprietari la libera circolazione del cane negli spazi comuni del condominio. Il Tribunale ha concesso il provvedimento d'urgenza, ordinando a ai proprietari del cane di conformarsi alla legge nella gestione del cane, facendolo transitare o sostare nelle aree comuni del caseggiato, esclusivamente condotto al guinzaglio (Trib. Perugia ordinanza 18 marzo 2023).

Del resto le prove orali hanno confermato che il cane è stato lasciato libero, senza i prescritti presidi, negli spazi comuni.

Venendo al periculum in mora, è evidente che questo consiste nel pericolo che, dall'incontro con il cane privo di presidi, il bambino possa subire turbamenti che certamente incidono nella sua sfera morale soggettiva.

Un certificato medico del servizio sanitario pubblico di neuropsichiatria e psicologia ha confermato che il bambino era affetto da paura dei cani.

Circolazione del cane e stalking

Può commettere il reato di stalking far circolare il cane all'interno degli spazi comuni del condominio, se finalizzato a spaventare le bambine di una coppia di coniugi, solo per costringerli a cambiare casa (Cass. pen., sez. V, 18/07/2019, n. 31981).

Recentemente la Cassazione si è occupato del contrasto tra due vicini uno dei quali era un condomino proprietario di un cane di razza 'pittbull', che spesso scavallava il cancello avventurandosi nella proprietà delle persone offese, con comprensibile allarme correlato alla notoria pericolosità del predetto esemplare di razza canina.

Il condomino è stato ritenuto colpevole del reato in questione sia in primo sia in secondo grado; di conseguenza lo stesso proprietario del pitbull ricorreva in cassazione lamentandone l'ingiustizia della decisione di secondo grado, perché il giudice aveva ritenuto credibili le dichiarazioni delle parti offese che si erano costituite parti civili del giudizio.

Secondo la Cassazione, però, i giudici di merito hanno fornito un ampio, puntuale, specifico supporto argomentativo per sostenere l'attendibilità delle persone offese, segnalando, alla fine di un minuzioso esame delle fonti di prova - peraltro già altrettanto meticolosamente svolto dal primo giudice - come non siano emersi elementi tali da scalfire o da porre in dubbio la credibilità delle parti lese; le dichiarazioni delle vittime infatti sono risultate precise, puntuali, logiche, coerenti, costanti e convergenti le une con le altre (Cass. pen., sez. V, 28/04/2022, n. 22124).

Sentenza
Scarica Trib. Perugia 18 marzo 2023 ordinanza
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