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garant44

Appropriazione indebita e mancata esecuione del provvedimento del giudice

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Dopo la Nomina del Amministratore Giudiziario da parte del Tribunale su mio ricorso l'amministratore revocato non ha restituito documentazione contabile ( registri di contabilità, estratti C/c e tutta documentazione giustificativa) ne quella tecnico amministrativa e molto altro .

Precedentemente, quando l'amministratore revocato era ancora in carica non ha adempito al provvdimento del Giudice che ha emesso l'Ordinanza della esposizione della documentazione, che gli era già richiesta da me ripetutamente negli anni e mettevo più volte in mora.

Siamo palesemente di fronte di due reati penali:

- L'appropriazione indebita (art. 646)

- Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 comma 2),

ai quali c sicuramente all'accertamento si aggiungerando gli altri omissivi fiscali etc.,

A chi spetta fare la denuncia, all'amministratore giudiziario subentrato sulla Nomina del Tribunale oppure anche ad un singolo condomino oppure è indiferente, e in caso l'amministrtatore giudiziario non lo facesse, a quali responsabiità incorre ?

Occorre distinguere; il reato di appropriazione indebita commesso dall' amministratore è aggravato ed è procedibile d'ufficio (il che significa che anche un singolo condomino può presentare la denuncia), il reato di cui all' art. 388 cp è invece punibile a querela di parte (il che vuol dire che se il provvedimento d' urgenza è stato ottenuto dal condomino, quest'ultimo può proporre querela, mentre se il titolo è stato ottenuto dal condominio occorre che l' amministratore sia a ciò legittimato in maniera specifica dall' assemblea dei condomini).

Se però l' interesse è quello di ottenere una rapida consegna dei documenti non mi affiderei all'azione penale (la denuncia può essere presentata comunque), ma metterei in esecuzione l' ordinanza cautelare di consegna ai sensi dell' art. 669 duodecies cpc, chiedendo al giudice civile di stabilire le modalità di attuazione del provvedimento e, perché no, congiunta alla richiesta ex art. 614 bis cpc (condanna dell' amministratore al pagamento di una somma di danaro per ogni giorno di ritardo nella consegna del documenti condominiali).

Grazie per la risposta.

Posso fare la ex art 669 da sola e congiungere con ex art 614 bis da sola, fanno parte della volontaria giurisdizione o serve l’ avvocato?

La situazione alla quale volevo collegare art 388 cp si riferisce alla nomina del amministratore giudiziario con il DECRETO del Tribunale su MIA richiesta di Nomina dell ‘amministratore GIUIDIARIO e non del Condominio, dato che l’assemblea è disinteressata passiva ed è anche connivente con amministratore per la gestione illecita e non trasparente.

Siamo in appena in 9, quindi si creano facilmente alleanze tra le parti .

Volevo fare la Revoca ma ho dovuto chiedere la Nomina perché l’amministratore era già in da tre anni e non si poteva chiedere revocare amministratore che di fatto non aveva più il mandato.

La nomina del nuovo amministratore e soprattutto giudiziario prevede che l’ uscente gli consegna senza indugio la documentazione condominiale e amministrativa ed è sottinteso che deve adempiere alla consegna della documentazione che il Decreto di Nomina è già in se un provvedimento giudiziario.

Per questo io ho citato art 388 cp in merito a questa circostanza.

In effetti, ho anche chiesto in Ricorso di Nomina del amministratore giudiziario, con una domanda in via subordinata, di stabilire i termini di passaggio delle consegne e la consegna stessa della documentazione condominiale che amministratore deteneva senza più alcun titolo perché sapevo che questo amministratore non consegnerà nulla e NON ha adempito neanche all’ORDINANZA del giudice che ho adito precedentemente con un Ricorso 702 bis CPC che gli ordinava acconsentire l’ accesso e la esibizione della documentazione, ma l'Ordianza è rimasta inevasa per ostruzionismo dell'amministratore.

Io, per essere più credibile nelle mie argomentazioni allegavo in mio Ricorso di Nomina amministratore anche l’ORDINANZA inevasa del giudice precedente

In precedenza ho fatto una domanda di ottenere la documentazione con ex art 700 CPC ( ma non è stato accolto perché non è stato riscontrata la situazione del imminente e irreparabile pericolo, e amministratore in udienza mentiva spudoratamente, ) poi ho fatto anche la Revoca giudiziaria, ma neanche questa era stata accolta nonostante gravi irregolarità elencati ma per il fatto che gli altri condomini gli continuavano a dare la fiducia e confermare l’ incarico, la mai domanda è stata vista come una imposizione presuntuosa e personale.

INFATTI erano gli stessi giudici a capo con il Presidente della sezione che hanno precedentemente rigettato i miei ricorsi e non hanno accolto la mia domanda subordinata indirizzandomi verso un separato giudizio per ottenere la documentazione probabilmente con ex art 669 duodecies CPC.

Questo sado maso giudiziario può continuare all’infinito, e volevo contestualmente, anche se dovrei fare ex art 669 duocecies e l’ex art 614 bis, vorrei fare lo stesso la denuncia di appropriazione indebita e altra ai sensi 388 cp : tanto la documentazione non me lo da lo stesso, ne al nuovo amministratore, lui aspetta solo che scadano i termini di prescrizioni di custodia obbligatoria della contabilità decennale e nel frattempo mi devo ammazare cn infinite cause .

Scusi avvocato , ma volevo una precisazione: il L'Ordinanza del giudice in seguito del mio ricorso fatto ai sensi ex art 702 bis che precettava all'amministratore l'esposizione della documentazione che avevo richiesto è un provvedimento cautelare'

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