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Coccolo

Denuncia penale appropriazione indebita

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L'amministratore non ha presentato durante la nomina il compenso dettagliato come da art 1129 comma 14 quindi l'Assemblea non ha approvato il compenso è pertanto per legge la nomina é Nulla. Un condomino ha invitato l'amministratore a restituire al condominio il compenso arbitrariamente percepito in quanto non deliberato dall'assemblea se ciò non avvenisse presenterà denuncia penale per appropriazione indebita nei confronti dell'amministratore. Può secondo voi farlo? vi sono i presupposti? Grazie

Giusto per sapere, per quanto tempo l'avete fatto lavorare per poi tirare fuori dal cassetto la nullità della nomina e chiedere la restituzione del compenso? Chiarendo i tempi, le risposte potranno essere più mirate al caso esposto.

E successo dopo otto mesi. Un immobile é di proprietà di un minore il padre ha portato i verbali dal giudice tutelare per un controllo su dei lavori da eseguire e da lì è venuto fuori il tutto.

Ritengo che difficilmente un giudice neghi il compenso a chi un'attività l'ha svolta, specie se il compenso era inserito comunque nel bilancio preventivo (altro discorso è se non ve ne è proprio traccia, perché potrebbe presumersi la gratuità della prestazione); l'azione penale è esperibile, ma io non mi associerei, in quanto ritengo che, nel caso specifico, il giudice non arrivi ad addebitare un reato per una mera "irregolarità"; sono i devastanti effetti di una riforma del condominio fatta male e che espone ad interpretazioni giurisprudenziali ondivaghe.

Opinione personale; sono certo che altri interventi nel forum sosterranno l'impostazione del giudice tutelare.

Art 646 cp « Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032.Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d'ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61. »

non mi sembra che nel caso esposto ci siano i presupposti del reato

Un Amministratore preparato sa che deve specificare e fare approvare il compenso come da legge. Nessuna giustificazione.

 

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Il comma 14 é chiaro se il compenso non è dettagliato e approvato dall'assemblea l'amministratore non ha diritto a nulla.

Che debba indicare il suo compenso sono d'accordo con te , ma che dopo 8 mesi di incarico per prestazione di fatto non abbia diritto al compenso non concordo .

Per Peppe 64 e Coccolo e logicamente per tutti i partecipanti al forum.

 

Il Tribunale di Roma che con ordinanza del 15/06/2016 applica alla lettera il testo dell'art. 1129, comma 14 c.c., come riformato dalla L. 220/2012 ordinando che: “L'amministratore non può inserire il suo compenso direttamente nel bilancio conclusivo da approvare”

La forma corretta è quella di presentare l'ordine del giorno e solo successivamente in caso di approvazione presentare il bilancio. L’inserire la voce direttamente nel bilancio comporta la decadenza della forma contrattuale di proposta ed accettazione violando quindi l'art.1129. Inoltre, viene meno ai principi di gestione "pater familias", perchè lede il rapporto di fiducia tra Amministratore e condomini su cui si basa il rapporto di mandato.

Il Tribunale di Roma conclude sottolineando: “quanto alla nomina dell'amministratore, che la stessa sia illegittima perché non accompagnata dalla indicazione del compenso, come espressamente prescritto dalla legge, a nulla vale la circostanza che sia noto quell'anno precedente in ragione sia del fatto che lo stesso può variare, sia del fatto che la novella legislativa è stata chiara nel prevedere detta indicazione come necessaria a pena di nullità”.

 

COSA NE PENSATE ? DOVRA' RESTITUIRE IL COMPENSO ?

Buongiorno, bisogna vedere se ha fatto valere i suoi diritti in Cassazione...

Buongiorno, scusate se mi intrometto ma ho qualche problema in merito a questo argomento.Il ns. amministratore, nomina 2013, la sua offerta la fatta a voce 1.000.00 euro compreso adempimenti fiscali. Già dal primo anno di gestione ha affidato a un commercialista gli adempimenti fiscali che ammontano a 460 euro. 3 fatture fra comm. e amm. più altre due sotto i 100,00 euro. Abbiamo appena fatto l'assemblea e sforato i 180 giorni colpa la burocrazia a suo dire, inoltre nell'avviso della convocazione non fa un ordine del giorno basta varie e ventuali, non ha messo rinnovo cariche perche non serve con la nuova normativa.

Nel rendiconto spese ha introdotto spese non deliberate ma ordinate da un condomino per 900.00 non urgenti come anche affermato da lui in una mail a un consigliere che ne richiedeva il rimando, giustificando che c'era una delibera del 2009 però di questa delibera non ha fatto fare il lavoro più urgente e nemmeno fatto visionare preventivi. Non ha mai inserito nel preventivo la voce compenso amministratore.

Inoltre ha cambiato sede dell'assemblea che era stata scelta da tutti in quanto la facevamo in un ufficio nello stabile dove abitiamo mentre ora nel suo ufficio. Perchè a suo dire li è padrone di buttare fuori chi vuole

Vorrei un vostro parere grazie.

Salve, chiedete di applicare le regole normative. Si potrebbe anche non pagare e nel contempo vi auto convocate nominando uno in seduta stante più professionale.

L'amministratore non ha presentato durante la nomina il compenso dettagliato come da art 1129 comma 14 quindi l'Assemblea non ha approvato il compenso è pertanto per legge la nomina é Nulla. Un condomino ha invitato l'amministratore a restituire al condominio il compenso arbitrariamente percepito in quanto non deliberato dall'assemblea se ciò non avvenisse presenterà denuncia penale per appropriazione indebita nei confronti dell'amministratore. Può secondo voi farlo? vi sono i presupposti? Grazie

L'art. 1129 riguarda il codice civile ed il DIRITTO PRIVATO.

Se l'amministratore non ha presentato il compenso la sua nomina è NULLA ma la NULLITA' deve essere dichiarata dal Giudice.

Se il Giudice dichiarerà la NULLITA' potrà ordinare la restituzione del compenso, ma da lì a parlare di un REATO PENALE pee appropriazione indebita ce ne passa di acqua sotto i ponti.

A mio avviso non c'è alcun presupposto per una denuncia penale di appropriazione indebita.

In accordo con quanto già evidenziato nei precedenti interventi, in mancanza dell’approvazione del compenso in forma analitica, la delibera di nomina dovrebbe considerarsi nulla, quindi priva di ogni effetto giuridico.

Come alternativa al ricorso al Giudice, è possibile una sanatoria della eventuale “nullità della nomina”:

potrebbe essere convocata una nuova assemblea avente lo scopo di assumere una nuova delibera in cui l’assemblea provveda, con la maggioranza prevista dall’art. 1136, alla nomina dell’amministratore e alla determinazione del suo compenso in forma analitica, richiesta dall’art. 1129, 14° comma , dando in tal modo completa esecuzione alle previsioni di legge, e sostituendo in ogni sua parte la precedente delibera nomina .

Certo c'è da chiedersi che razza di amministratore professionale si sono scelti i condomini: possibile che un amministratore "diplomato" (si fa per dire!) e per giunta in regola con gli adempimenti di legge riguardo gli aggiornamenti annuali non sappia che potrebbe essere licenziato in tronco per questa primaria norma che dovrebbe conoscere a menadito? E' un mistero poi che gli eruditi condomini, conoscendo la norma della nullità sopra accennata, non la abbiano espressa in sede di nomina e l'abbiano tirata fuori dal cilindro del prestigiatore solo dopo lunghissimi mesi di gestione! L'ignoranza regna sovrana sempre ed in ogni luogo, di tutto ciò chi ne beneficia maggiormante sono gli avvocati, meno male che per loro le possibilità di lavoro in campo condominiale sono, in eterno, assicurate!

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