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Passaggio di consegne, lockdown e provvedimento di urgenza

Obblighi dell'amministratore uscente ex art. 1129 VIII comma Cod. Civ., ricorso d'urgenza e condanna a norma dell'art. 614 bis Cod. Proc. Civ.
Avv. Laura Cecchini - Foro di Firenze 

Il momento del passaggio di consegne da parte dell'amministratore uscente al nuovo, a seguito della cessazione dell'incarico per dimissioni o mancata conferma/revoca per delibera dell'assemblea, è alquanto delicato e palesa, sovente, difficoltà non certamente marginali per la gestione del condominio.

Sulla questione è opportuno ricordare, come ben noto, che l'amministrazione del condominio comporta una molteplicità di adempimenti il cui ritardo nella trasmissione della documentazione ad esso afferente potrebbe causare, verosimilmente, pregiudizio al suo corretto svolgimento.

Il tema è attuale e di interesse considerato il periodo di lockdown trascorso, che ha impedito la convocazione delle assemblee per alcuni mesi (marzo-maggio), e le complicazioni oggettive, ancora oggi, nell'organizzare riunioni, dovute al rispetto delle regole sul distanziamento ed alla predisposizione delle dovute precauzioni.

L'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 18 agosto 2020, affronta l'argomento in esame, essendo stato investito di un caso in cui il passaggio di consegne, disatteso dal precedente amministratore, sarebbe dovuto intervenire tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

Passaggio di consegne, lockdown e iter giudiziale

Nella vicenda di cui si è interessato il Tribunale, il nuovo amministratore era stato nominato nella seconda metà del dicembre 2019 e, nonostante i formali inviti, sia verbali che scritti, all'assemblea del 18 febbraio 2020, il medesimo informava i condomini, previa convocazione di apposita assemblea, di non aver ricevuto alcuna collaborazione dal suo precedessore per effettuare gli adempimenti connessi al passaggio di consegne.

In detta sede, pertanto, i condomini conferivano espresso mandato all'amministratore di agire nei confronti del collega che lo aveva preceduto, ritenuta l'urgenza di poter ricevere tutta la documentazione occorrente per assumere, di fatto ed in concreto, la gestione condominiale.

Medio tempore intervenivano i provvedimenti legati all'emergenza sanitaria per cui alcuna azione giudiziale veniva promossa.

Nel mese di maggio 2020, con la ripresa delle attività, prima di ricorrere al Tribunale, il nuovo amministratore inviava un'ultima diffida rimasta, anch'essa, priva di riscontro.

Passaggio di consegne: cosa fare se l'amministratore tarda

Pertanto, negata ogni possibilità di risoluzione stragiudiziale, stante il tempo trascorso e la necessità di ottemperare al mandato ricevuto, veniva depositato ricorso d'urgenza ex art. 700 Cod. Proc. Civ. con richiesta di immediata consegna della documentazione contabile, amministrativa e gestionale e contestuale richiesta di condanna ex art. 614 bis Cod. Proc. Civ.

A fondamento delle domande formulate, il nuovo amministratore ha rappresentato che l'omesso passaggio di consegne aveva determinato la di lui impedimento di adempiere l'incarico ricevuto e, per l'effetto, di essere in una situazione di impossibilità oggettiva ad attendere ai propri compiti.

Invero, in assenza di trasmissione dei documenti richiesti, l'attuale amministratore non era nella condizione di poter svolgere alcuna delle attività inerenti la gestione del condominio, quali pagamento di fatture, esecuzione delle delibere, riscossione crediti.

Il precedente amministratore veniva dichiarato contumace non essendosi costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del provvedimento di convocazione all'udienza.

Il Tribunale, con l'ordinanza richiamata ha accolto integralmente il ricorso.

Obblighi dell'amministratore uscente

Prima di argomentare il provvedimento emesso dal Tribunale di Torino, appare doveroso riepilogare i doveri che incombono sull'amministratore ogni volta in cui, per scelta propria o per decisione dell'assemblea, il suo incarico non sia confermato/rinnovato.

Se l'amministratore di condominio revocato non consegna i documenti non è sempre "perseguibile" in sede d'urgenza

In proposito occorre ricordare che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1129, comma VIII, Cod. CiV., «Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».

Il dettato della norma è intelligibile nel prevedere il dovere dell'amministratore di restituire tutto ciò che è in suo possesso relativamente alla gestione del condominio.

Tale obbligo è riconducibile anche alla considerazione per cui l'amministratore non è il "proprietario" della documentazione inerente il condominio ma il "custode" motivo per il quale non ha alcun diritto e/o facoltà di trattenerla legittimamente neppure nel caso in cui sia creditore del condominio.

A tal riguardo, è unanime la Giurisprudenza nel ravvisare una responsabilità, non solo civile ma anche penale, in capo all'amministratore che non ottemperi a tale obbligo.

La responsabilità che coinvolge la condotta tenuta dall'amministratore è sia contrattuale, non avendo adempiuto al dettato di cui all'art. 1129, comma VIII, Cod. Civ., che extra contrattuale, per la causazione di danni che può subire il condominio in conseguenza di tale contegno (Cassazione, ordinanza n.6760/19 e 20137 del 17.8.2017; Tribunale di Napoli, ordinanza 11.6.2018; Tribunale di Roma, n. 22541 del 2.12.2016).

Al contempo, nell'ipotesi in cui sia stato reso in favore del condominio un provvedimento giudiziale di condanna alla consegna della documentazione, qualora non si ottemperi, è configurabile, altresì il reato previsto dall'art. 388 Cod. Pen. "Mancata esecuzione dolosa di un ordine del giudice" (Cass. Sent. n. 31192/2014).

Ricorso ex art. 700 Cod. Proc. Civ e condanna ex art. 614 bis Cod. proc. Civ.

Nella fattispecie de qua, il Tribunale di Torino ha ravvisato la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, quali presupposti indefettibili e propedeutici alla concessione del provvedimento di urgenza richiesto.

Non vi è dubbio, infatti, che il dovere sancito all'art. 1129, comma VIII, Cod. Civ. avente ad oggetto la consegna di tutta la documentazione afferente alla amministrazione condominiale, non possa essere disatteso anche in virtù delle regole generali sul mandato di cui all'art. 1713 Cod. Civ.

La domanda avanzata con ricorso è, quindi, certamente rispondente alla difesa di un diritto che trova espressa tutela nelle disposizioni del Codice Civile.

Ugualmente, è innegabile che l'inosservanza di tale dovere da parte dell'amministratore uscente crea al condominio un pregiudizio di natura economica ma, al contempo, rappresenta, anche ed in particolare, un concreto impedimento nella gestione e nell'espletamento dell'incarico per il nuovo amministratore.

Nella controversia in esame, il Giudice è addivenuto alla contestuale condanna di cui all'art. 614 bis Cod. Proc. Civ., rubricato "Misure di coercizione indiretta".

Detta norma prevede, al I comma, che « Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».

La condanna al pagamento di una somma, oltre ad un facere, risiede nella esigenza di indurre la parte contro la quale è resa ad osservare il provvedimento ed indurla all'adempimento spontaneo.

Nel disporre tale condanna, il Giudicante deve tenere conto di parametri indicati al III comma, quali il valore della causa, la natura della prestazione, le condizioni delle parti ed il danno prevedibile.

Il provvedimento, peraltro, costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni giorno di ritardo.

Valutate le circostanze addotte in merito all'intervenuto inadempimento al passaggio di consegne, non può dubitarsi che l'applicazione della misura di coercizione indiretta, quale è quella recipita all'art. 614 bis Cod. Proc. Civ., sia atta ad perseguire l'intento persuadere il precedente amministratore ai suoi obblighi, tenuto conto che, il tempo trascorso ed il reiterato silenzio alle diffide inoltrate, sino alla volontaria mancata costituzione in giudizio, è tale da non poter trovare giustificazione di sorta, neppure considerando il periodo di emergenza sanitaria in essere e le problematiche connesse.

Sentenza
Scarica Trib. Torino 18 agosto 2020
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