A norma dell'articolo 1129, comma VIII, codice civile, «Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condòmini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».
Tuttavia non sempre, in caso di omissione, è necessario avviare un procedimento d'urgenza per ottenere la consegna dei documenti.
Il caso. Un amministratore, appena designato, si è rivolto al Tribunale per chiedere di ordinarsi ex articolo 700 cpc al suo predecessore di riconsegnare immediatamente tutta la documentazione condominiale in suo possesso, relativi agli anni di mandato.
Quest'ultimo si costituisce in giudizio e contesta la ritualità dell'azione cautelare, affermando che non sussistano i due presupposti necessari per ottenere l'invocata tutela: vale a dire il fumus boni iurise il periculum in mora.
Il caso verrà risolto con Ordinanza da parte del Tribunale di Catania del 22 settembre 2018.
La pronuncia emessa si segnala per la puntuale e precisa descrizione dello strumento processuale utilizzato e sulla relativa contestualizzazione.
Il provvedimento. E' vero, in punto di fumus, che, in forza del disposto del comma 8 dell'art. 1129 c.c. (che nella specie trova applicazione nel testo vigente "ratione temporis" successivo alle modifiche apportate dalla legge n. 220/2012), alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio.
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