Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini (articolo 1129, comma 8, codice civile).Nel caso in cui non vi provveda, l'amministratore può subire l'esercizio di un'azione cautelare di natura civile (cosiddetto ricorso ex articolo 700 codice procedura civile).
Una simile condotta, peraltro, integra anche gli estremi del disvalore penale: l'ingiustificato trattenimento della documentazione relativa al condominio da parte dell'amministratore cessato in carica e la necessità dell'uso della Polizia giudiziaria per il recupero, dimostrano l'intenzione soggettiva di interversione del possesso e configurano un'ipotesi aggravata di appropriazione indebita, in relazione alla quale l'amministratore subentrato è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, senza necessità di essere autorizzato dall'assemblea (tra le tante, Tribunale Penale Roma, Sez. IX, 20 luglio 2007, n. 15945).
Rimanendo nel campo del diritto processuale civile, il Tribunale di Palermo pare aver trovato una soluzione convincente, al fine di obbligare l'amministratore dimissionario a consegnare quanto rimasto in suo possesso.
Con Ordinanza dell'11 agosto 2016 ha, infatti, stabilito una sorta di "condanna pecuniaria ad orologeria", prefissando una quota di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, ove l'amministratore persista nello stato di inadempimento.
Il fatto. Il caso trattato è uno dei tanti in cui l'amministratore revocato decide inopinatamente di non consegnare il carteggio al condominio, in persona dell'amministratore subentrante. Tale condotta omissiva - a quanto pare - è stata reiterata anche a seguito dell'emissione di un'Ordinanza cautelare, emessa nei rispettivi confronti.
A tal punto, il condominio ha deciso di ricorrere al nuovamente al predetto giudice cautelare per chiedergli di stabilire le modalità di attuazione del provvedimento. Ai sensi dell'articolo 669 duodecies codice procedura civile, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, ne dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.
Il provvedimento. Il Tribunale di Palermo, accogliendo il predetto ricorso presentato dall'amministratore subentrante, ha stabilito le modalità di attuazione dell'obbligo di consegna posto in capo al resistente, richiamando, al fine, la previsione di cui a all'articolo 614 bis c.p.c., a mente del quale: Con il provvedimento dicondanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di danaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni giorno di violazione o inosservanza […].
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di goni altra circostanza utile." (in ordine all'applicazione della norma ai provvedimenti cautelari, cfr, tra le tante, Tribunale di Matera, sez. distaccata Pisticci 10 ottobre/1 dicembre 2012 - doc. in atti -; conformi: Tribunale Terni 4 agosto 2009, Tribunale di Ostia 27 ottobre 2009, Tribunale di Varese 16 febbraio 2011).
In conclusione. Sulla scorta di tali principi normativi, il giudice adito ha ordinato all'ufficiale giudiziario di provvedere all'esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo- provvedendo nello specifico a prelevare dai luoghi indicati dal resistente la documentazione contabile attinente la gestione del Condominio ricorrente -, e, soprattutto, ha assegnano all'amministratore revocato il termine di 5 giorni per provvedere alla consegna di quanto dovuto, ovvero per provvedere alla comunicazione del luogo in cui si trova la documentazione da egli detenuta, condannandolo, in caso di inadempimento, al pagamento in favore del Condominio della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.