Il caso. Succedeva che un'assemblea di condòmini nominava il nuovo amministratore, ma solo dopo che gran parte di essi abbandonava i lavori e, dunque, in carenza dei millesimi necessari.
Alcuni partecipanti, vistasi recapitare il verbale contenente la delibera del caso, decidevano di impugnare innanzi al tribunale competente, per chiedere l'invalidazione della statuizione.
Il giudice, stante il tenore dell'azione, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera assembleare (neutralizzando, seppur provvisoriamente e secondo le predette esigenze cautelare, la nomina dell'amministratore).
L'amministratore "decaduto" e/o "sospeso", frattanto, convocava una nuova assemblea, ponendo, come punto all'ordine del giorno, la "conferma del precedente deliberato". L'assemblea, a maggioranza, approvava.
I condòmini "ribelli" (cioè colo i quali avevano esercitato la prima azione di gravame) impugnavano anche la statuizione conseguenziale, affermandone la nullità, in quanto, a loro avviso, l'amministratore in prorogatio imperi non era legittimato alla convocazione di una simile assemblea dei condòmini. Il primo giudice adito gli dà torto.
I condòmini non demordono e decidono di promuovere reclamo avverso il provvedimento cautelare.
Il caso viene così sottoposto alle cure del Tribunale di Catania, in composizione collegiale e deciso con provvedimento del 2 agosto del 2018.
Continua [...]