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ariluc@infinito.it

Revoca amministratore - ma non esiste l'istituto della prorogatio imperii?

Buongiorno

nel condominio dove abito, complessivi 24 appartamenti vorremmo revocare lo Studio che amministra il condominio stesso.

Sono state raccolte firme per un totale di 747 mm., il tutto e' stato trasmesso per PEC all'amministratore il quale ha indetto una assemblea straordinaria e questa si e’ svolta ieri sera.

Ovviamente il revocando ha frapposto difficolta’ di natura legale, voleva infatti la simultaneita’ della revoca e la nomina del nuovo amm.re in quanto l'amministratore revocato si intende completamente decaduto ; ora chiedo ma non esiste l'istituto della prorogatio imperii?

Abbiamo quindi deciso un rinvio per la fine di giugno salvo che l’eccezione che ho sollevato circa l'esistenza della citata proroga non sia corretta nel qual caso ho fatto verbalizzare che avremmo a brevissimo una nuova assemblea.

Per questo chiedo e' corretto il mio ragionamento, questo istituto della prorogatio dove e' disciplinato, come obbligare (senza adire le vie legali) l'amministratore ad assumersi le proprie responsabilita' nelle more della nuova nomina

Grazie Cordiali saluti

In caso di revoca l'amministratore in carica ha diverse opzioni, continuare in proroga fino a che non ci sarà la nomina di un successore, oppure convocare urgentemente un'altra assemblea con all'OdG "nomina amministratore" se questo argomento non era presente nell'assemblea in cui avete revocato l'amministratore oppure non si è giunti a nessuna nomina, dopo di che se non ci sarà nessun nuovo amministratore, questo ancora in carica con pieni poteri pur essendo in proroga potrà ricorrere alla Volontaria Giurisdizione per la nomina di un amministratore Giudiziale, ma attenzione che in questo caso il Giudice potrebbe andare pesante nei confronti dei condomini e stabilire lui steso un compenso per questo amm.re Giudiziale magari per 10 volte superiore a quello che si potrebbe trovare sulle pagine gialle consultando la voce "amministratori di condominio"

... e' corretto il mio ragionamento, questo istituto della prorogatio dove e' disciplinato, come obbligare (senza adire le vie legali) l'amministratore ad assumersi le proprie responsabilita' nelle more della nuova nomina

Grazie Cordiali saluti

Secondo me, visto che non avevate il nominativo del nuovo candidato potevate aspettare a chiedere la revoca.

Secondo la nuova normativa, all'art. 1129:

 

"...L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore..."

 

quindi pur non essendo specificato all'o.d.g. la nomina del nuovo amministratore, ritengo che il vecchio amministratore, con copia del verbale da cui si evince la sua revoca e l'inerzia dell'assemblea a nominare un nuovo amministraore, possa tranquillamente, se vuole, rivolgersi già direttamente al Tribunale per richiedere la nomina di un amministratore giudiziario.

 

E' mia opinione che quando si interrompe un rapporto di fiducia debba essere interrotto contestualmente alla data della delibera perchè, prorogatio o non prorogatio, non ha senso morale per nessuna delle parti amministrare/essere amministrati senza fiducia.

Grazie delle risposte, volevo solo osservare che certo revoca e nomina contestuali sono il non plus ultra, pero' mi insegnate che al di la' dei 747 ottenuti per la revoca

poi l'assemblea puo' anche deliberare il contrario, quindi, a mio parere, presentarsi con un nuovo amministratore per ottenere la simultaneita' non e' comunque corretto.

E' vero che l'art 1129 recita come espresso dal Leonardo53 ma il medesimo articolo recita anche "alla cessazione dell'incarico l'amministratore e' tenuto................ad eseguire le attivita' urgenti etc......) . Comunque il regime transitorio sarebbe di breve durata non certo mesi e comunque, come giustamente dice TUX, sara' l'amministratore ad adire eventualmente le vie legali e, visti i tempi della giurisprudenza, il nuovo amministratore verra' senz'altro trovato.

Grazie

Andrea Lucarini

"alla cessazione dell'incarico l'amministratore e' tenuto................ad eseguire le attivita' urgenti etc......) .
E' giusto quanto tu dici, e l'amministratore revocato dovrà provvedere, ma sino a nomina e/o consegne al nuovo amministratore, che se nominato seduta stante, i tempi saranno abbastanza brevi, ma se non si nomina in quella seduta sarà necessario convocare un'assemblea da parte dell'amministratore ancora in carica, ma quando la farà? (tutto da vedere la sua volontà nel farlo e/o nei condomini a richiedere una a norma art. 66 Dacc e tempi da vedersi secondo le reciprioche volontà), a meno che lui stesso non provveda a rivolgersi alla Volontaria Giurisdizione come già detto.
Grazie delle risposte, volevo solo osservare che certo revoca e nomina contestuali sono il non plus ultra, pero' mi insegnate che al di la' dei 747 ottenuti per la revoca

poi l'assemblea puo' anche deliberare il contrario, quindi, a mio parere, presentarsi con un nuovo amministratore per ottenere la simultaneita' non e' comunque corretto.

E' vero che l'art 1129 recita come espresso dal Leonardo53 ma il medesimo articolo recita anche "alla cessazione dell'incarico l'amministratore e' tenuto................ad eseguire le attivita' urgenti etc......) . Comunque il regime transitorio sarebbe di breve durata non certo mesi e comunque, come giustamente dice TUX, sara' l'amministratore ad adire eventualmente le vie legali e, visti i tempi della giurisprudenza, il nuovo amministratore verra' senz'altro trovato.

Grazie

Andrea Lucarini

Quello che tu citi a riguardo della cessazione dell'incarico è riferito a quel lasso di tempo che va dalla nomina del nuovo amministratore all'effettivo passaggio di consegne (a nomina già avvenuta che è diverso dal prorogatio del vecchio amministratore.

 

La mia risposta, comunque era riferita alla tua domanda (testuali parole)

"... come obbligare (senza adire le vie legali) l'amministratore ad assumersi le proprie responsabilita' nelle more della nuova nomina..."

 

Io ho solo risposto (sottinteso che con l'accordo tutto si può fare) che non si può obbligare l'amministratore ad amministrare fino alla nuova nomina perchè se l'amministratore revocato vuole, può ricorrere in Tribunale anche il giorno dopo (anche solo per ripicca) e prorpio su questo forum qualcuno, per esperienza diretta, ha detto che la cosa si può risolvere anche in meno di 30 giorni perchè non c'è da fare un processo ma soltanto un'udienza in cui il Giudice prende la sua decisione.

 

Non è poi tanto surreale che ad un'amministratore sfiduciato passi la voglia di adoperarsi ancora, premurandosi di mandare altre convocazioni per una nuova assemblea a condòmini che gli hanno già dato il ben servito e per non passare dalla parte del torto (mancato prorogatio) non gli resta che rivolgersi direttamente al Tribunale visto che ne ha la facoltà.

... Non è poi tanto surreale che ad un'amministratore sfiduciato passi la voglia di adoperarsi ancora, premurandosi di mandare altre convocazioni per una nuova assemblea a condòmini che gli hanno già dato il ben servito e per non passare dalla parte del torto (mancato prorogatio) non gli resta che rivolgersi direttamente al Tribunale visto che ne ha la facoltà.
Infatti è così ma sino a che non sarà sostituito da una nomina da parte dell'assemblea che lui stesso dovrà convocare, oppure i condomini a norma dell'art 66 Dacc sarà in carica con pieni poteri, salvo che l'amministratore stesso non si rivolga alla Volontaria Giurisdizione dimostrando l'inerzia dei condomini alla nomina di un sostituto.

 

L’amministratore dimissionario può chiedere in sede di volontaria giurisdizione la nomina di un amministratore che lo sostituisca nella gestione condominiale in caso di carenza decisionale da parte dell’assemblea. (Tribunale di Milano, sentenza 9 novembre 2007, n. 12150)

Però stiamo attenti, in questo caso l'amministratore non ha ancora rassegnato le dimissioni, ma desiderava la contemporanea nomina del sostituto in quell'assemblea (post iniziale) dove è stato revocato e forse i condomini non erano a conoscenza che dovevano nominare un altro seduta stante (non tutti lo sanno). Per cui questo amministratore sino a nomina di un altro è ancora in carica.

Ore che potrebbe succedere? L'amministratore non convoca nessuna assemblea, oppure i condomini la richiederanno a norma dell'art 66 Dacc, oppure le cose stanno così senza che foglia si muova, rimanendo questo in proroga.

Ho letto meglio il post perchè avevo capito che l'amministratore fosse stato già revocato in quell'assemblea invece mi pare ora di aver capito che non c'è stata alcuna delibera di revoca in quanto l'attuale amministratore aveva preteso la nomina contestuale del nuovo e l'assemblea ha rinviato tutto.

In questo caso l'amministratore è tutt'ora in carica e nulla di nuovo è successo.

 

Resta valido il discorso che nel caso ci sia una delibera di revoca senza la contestuale nomina di un nuovo amministratore, l'amministratore cessato dall'incarico può rivolgersi al Tribunale anche il giorno dopo la sua revoca senza avere l'obbligo di convocare una nuova assemblea.

Ho letto meglio il post perchè avevo capito che l'amministratore fosse stato già revocato in quell'assemblea invece mi pare ora di aver capito che non c'è stata alcuna delibera di revoca in quanto l'attuale amministratore aveva preteso la nomina contestuale del nuovo e l'assemblea ha rinviato tutto.

In questo caso l'amministratore è tutt'ora in carica e nulla di nuovo è successo.

 

Resta valido il discorso che nel caso ci sia una delibera di revoca senza la contestuale nomina di un nuovo amministratore, l'amministratore cessato dall'incarico può rivolgersi al Tribunale anche il giorno dopo la sua revoca senza avere l'obbligo di convocare una nuova assemblea.

Scusami Leonardo senza togliere il diritto all'amministratore di rivolgersi alla Volontaria Giurisdizione per inerzia dell'assemblea che stando ai fatti secondo me non c'era ma forse c'era la non conoscenza delle norme, ma come avevo scritto poco fa (la correzione riporta l'ora), bisognerebbe dimostrare l'inerzia dell'assemblea alla nomina di un successore (stando alla sentenza che avevo postato), non voglio neppure sostituirmi alla Sentenza del Giudice, ma a me sembra logico che a questo punto l'amministratore che è stato revocato e che chiedeva la contemporanea nomina del sostituto, debba quantomeno convocare una nuova assemblea con all'OdG "nomina amministratore" così da evitare ricorsi al Tribunale sia pure alla Volontaria Giurisdizione.

E poi detto fra noi, questo amministratore ha veramente intenzione di lasciare l'incarico?

bisognerebbe dimostrare l'inerzia dell'assemblea alla nomina di un successore

Ripeto la mia opinione che avevo espresso nel mio post n. 4 senza la presunzione di voler convincere nessuno, è solo la mia opinione.

Indipendentemente dalle sentenze che sono tutte ante riforma, con la nuova legge c'è un fatto nuovo:

"...L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore..."

 

Questo, secondo me, significa che se in quell'assemblea viene deliberata la revoca ma non viene deliberata la nomina del nuovo amministratore c'è già automaticamente l'inerzia dell'assemblea che avrebbe dovuto deliberare anche in ordine alla nuova nomina ma non lo ha fatto (obligo inderogabile perchè si tratta dell'art. 1129).

L'amministratore revocato, quindi, se vuole, puo rivolgersi direttamente al tribunale senza convocare alcuna altra assemblea perchè l'obbligo di deliberare la nomina del nuovo amministratore scattava già nella stessa assemblea e c'è già stata l'inerzia.

... L'amministratore revocato, quindi, se vuole, puo rivolgersi direttamente al tribunale senza convocare alcuna altra assemblea perchè l'obbligo di deliberare la nomina del nuovo amministratore scattava già nella stessa assemblea e c'è già stata l'inerzia.
Anch'io ripeto il mio pensiero, secondo me l'inerzia è dovuta all'inesperienza dei condomini e/o alla non conoscenza delle norme che regolano il cambio dell'amministratore, i quali non sapevano che al momento della revoca avrebbero dovuto nominare un nuovo amministratore, e vista la reazione postata nel messaggio iniziale da parte dell'amministratore il quale chiedeva proprio la nomina immediata di un successore, ti chiedo anche se l'avevo già fatto, ma questo amministratore (secondo te) vuole veramente lasciare l'incarico? Oppure nicchia? E non farà assolutamente nulla, nemmeno il ricorso alla Volontaria Giurisdizione?

Lo so che risponderai che non lo sai, perciò attendiamo gli sviluppi che ci saranno e che ci racconterà, speriamo, ariluc@infinito.it.

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