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Marcoz64

Revoca amministratore - la revoca direttamente in sede di assemblea e contestualmente votare la nomina di un nuovo amministratore

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Buongiorno a tutti

il ns. amministratore ha mandato la convocazione per l'assemblea 2016.

Solitamente, tra i punti dell'ordine del giorno, in tutti questi ultimi anni, compariva sempre la dicitura "conferma o revoca dell'amministratore".

Quest'anno, forse perchè magari è venuta a sapere da qualche condomino che io avrei intenzione di propormi (avendo fatto il corso ed essendo, di fatto Amministratore Professionista), non ha inserito il punto all'ordine del giorno e, alla fine della comunicazione ha inserito questa frase : "Come stabilito dalla Legge 220/2012 art. 1129 cc per la gestione 2016 l'incarico dell'amministratore si intende rinnovato automaticamente, salvo espressa richiesta di revoca".

Al di là che non mi sembra una dicitura corretta, ma a questo punto è possibile chiedere la revoca direttamente in sede di assemblea e contestualmente votare la nomina di un nuovo amministratore (logicamente con le maggioranze previste dal cc - maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi) ?

Avrei bisogno di un Vostro illustre parere

Grazie

Era meglio anticipare i tempi, ovvero trovare qualche condomino e richiedere all'amministratore che nella prossima assemblea sia inserito all'OdG "nomina amministratore" ovvero avere già l'intenzione da parte dei condomini a cambiare amministratore, comunque se l'argomento non c'è all'OdG potrete tentare la forzatura e procedere con la tua proposta di nomina, e se otterrai la maggioranza prevista (> teste ed almeno 500 mlm), sarà eventualmente una delibera annullabile perchè non posta all'OdG.

...si, mi sembra alquanto singolare che proprio quest'anno dopo anni ed anni di assemblee adotti questa dicitura...

Ma la revoca mi risulta sia possibile in qualsiasi momento del mandato dell'amministratore ...o sbaglio ?

 

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Era meglio anticipare i tempi, ovvero trovare qualche condomino e richiedere all'amministratore che nella prossima assemblea sia inserito all'OdG "nomina amministratore" ovvero avere già l'intenzione da parte dei condomini a cambiare amministratore, comunque se l'argomento non c'è all'OdG potrete tentare la forzatura e procedere con la tua proposta di nomina, e se otterrai la maggioranza prevista (> teste ed almeno 500 mlm), sarà eventualmente una delibera annullabile perchè non posta all'OdG.
...si, mi sembra alquanto singolare che proprio quest'anno dopo anni ed anni di assemblee adotti questa dicitura...

Ma la revoca mi risulta sia possibile in qualsiasi momento del mandato dell'amministratore ...o sbaglio ?

Non sbagli, però l'argomento deve essere posto all'OdG, l'amministratore cerca di eludere approfittando della nuova norma.
Non sbagli, però l'argomento deve essere posto all'OdG, l'amministratore cerca di eludere approfittando della nuova norma.

...è superfluo chiedere se tra le varie ed eventuali si possa affrontare la discussione.....

...è superfluo chiedere se tra le varie ed eventuali si possa affrontare la discussione.....
Infatti, nelle varie ed eventuali non si può deliberare regolarmente e sarebbe annullabile, fatto salvo non ci sia l'unanimità 1000/1000
Infatti, nelle varie ed eventuali non si può deliberare regolarmente e sarebbe annullabile, fatto salvo non ci sia l'unanimità 1000/1000

Quindi.... secondo Te, non ci sono proprio delle soluzioni percorribili, sempre restando nell'ambito del codice civile e delle regole?

Ti ringrazio....

Quindi.... secondo Te, non ci sono proprio delle soluzioni percorribili, sempre restando nell'ambito del codice civile e delle regole?

Ti ringrazio....

Secondo me se forzate l'argomento e va a buon risultato ovvero la tua nomina, sarà da attendere se qualcuno impugnerà la delibera, se nessuno impugna sarai normalmente nominato.

Se ci sarà l'impugnazione si dovrà attendere la decisione Giudiziale.

Secondo me se forzate l'argomento e va a buon risultato ovvero la tua nomina, sarà da attendere se qualcuno impugnerà la delibera, se nessuno impugna sarai normalmente nominato.

Se ci sarà l'impugnazione si dovrà attendere la decisione Giudiziale.

...solo qualche condomino potrebbe farlo...

...solo qualche condomino potrebbe farlo...

..e poi considerando che il ns. amministratore è in carica da almeno 4-5 anni, questo rinnovo tacito non mi sembra affatto corretto. lo avrei capito se si fosse trattato del 2° anno di incarico.

Mi sono un o' documentato nel frattempo e comunque ho letto che la dicitura nomina o revoca dell'amministratore andrebbe comunque inserita nell 'odg.

Se, con comunicazione scritta, chiedessi la rettifica della convocazione, facendo inserire anche la voce "nomina o revoca dell'amministratore" secondo Te, potrebbe essere fattibile?

Ti ringrazio

..e poi considerando che il ns. amministratore è in carica da almeno 4-5 anni, questo rinnovo tacito non mi sembra affatto corretto. lo avrei capito se si fosse trattato del 2° anno di incarico.

Mi sono un o' documentato nel frattempo e comunque ho letto che la dicitura nomina o revoca dell'amministratore andrebbe comunque inserita nell 'odg.

Se, con comunicazione scritta, chiedessi la rettifica della convocazione, facendo inserire anche la voce "nomina o revoca dell'amministratore" secondo Te, potrebbe essere fattibile?

Ti ringrazio

Si è molto discusso su questo fatto nel Forum, ma oltre le discussioni non este una norma chiara che obblighi l'amministratore ad inserire ogni anno l'argomento "revoca/nomina(/riconferma", ovvero anche il codice civile non è ben chiaro sul punto e dice solo;

 

- L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

Il che da adito a molte e diverse interpretazioni, che io sappia non ci sono ancora delle disposizioni in merito e nemmeno sentenze giurisprudenziali, per cui non saprei dirti come potrebbe finire in caso di contenzioso.

 

Se c'è il tempo materiale si può chiedere all'amministratore un aggiornamento dell'OdG ma questo deve giungere almeno 5 giorni prima della 1° convocazione

Si è molto discusso su questo fatto nel Forum, ma oltre le discussioni non este una norma chiara che obblighi l'amministratore ad inserire ogni anno l'argomento "revoca/nomina(/riconferma", ovvero anche il codice civile non è ben chiaro sul punto e dice solo;

 

- L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

Il che da adito a molte e diverse interpretazioni, che io sappia non ci sono ancora delle disposizioni in merito e nemmeno sentenze giurisprudenziali, per cui non saprei dirti come potrebbe finire in caso di contenzioso.

 

Se c'è il tempo materiale si può chiedere all'amministratore un aggiornamento dell'OdG ma questo deve giungere almeno 5 giorni prima della 1° convocazione

Buona sera,

vorrei permettermi...

ho letto da qualche parte che dopo un biennio (nomina + 1 stesso periodo) per legge decade, quindi "deve" essere rivotato con i 500 mill.mi; una riverca su internet dovrebbe dare buoni risultati... Esempio:

 

Quanto dura il mandato dell'amministratore di condominio

La durata dell'incarico dell'amministratore di condominio.

Cosa succede alla scadenza del mandato?

Sfatiamo un luogo comune.

03/07/2015 Avv. Paolo Accoti

 

L'amministratore è l'organo di gestione e rappresentanza del condominio. La sua figura è riconducibile a quella del mandatario con rappresentanza.

In altri termini, l'amministratore di condominio è quella figura (mandatario) che, in virtù di un contratto, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse di un altro soggetto (mandante/condòmini).

 

Ma il suo mandato quanto dura?

Premesso che lo stesso può essere revocato, per volontà assembleare, in ogni tempo, nel qual caso il condominio può essere tenuto al risarcimento dell'eventuale danno in suo favore, fatta salva l'ipotesi della revoca per giusta causa, l'amministratore dura in carica un anno.

Dubbi sono stati avanzati a tal proposito in virtù della recente riforma della materia condominiale (L. 220/2012) e, in particolare, dell'art. 1129 c.c., per il quale “L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata.

L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore” (comma X), tuttavia, l'incarico era e deve considerarsi tutt'ora di durata annuale.

Pertanto, appare chiara la volontà del legislatore, anche in virtù della modifica al testo originariamente presentato, di voler limitare il mandato all'amministratore ad una sola annualità.

Cosa accade alla fine del primo anno di mandato?

Qui la questione diventa leggermente più complessa, sia per la non proprio felice formulazione della norma di cui all'art.1129c.c. sia per il difetto di coordinamento con le altre norme previste nel Titolo VII, capo II, del codice civile (del condominio negli edifici) in particolare, con l'art. 1135 e 66 disp. att. c.c.

Non vi è dubbio che tale ultimo orientamento appaia suggestivo, tuttavia, non spiega fino in fondo perché il legislatore abbia indicato una durata dell'incarico di un anno con rinnovo per eguale durata (1 + 1), così mostrando una volontà di rinnovazione tacita del contratto di mandato.

A ciò va senz'altro aggiunto che, in caso di conferma per il secondo anno dell'amministratore, allo scadere di questo, l'amministratore cessa ex Lege dall'incarico, ed è obbligato a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore, che ben può essere il medesimo.

Nell'inerzia dello stesso, anche in questo caso, i condòmini possono legittimamente convocare l'assemblea per provvedere

in tal senso. In conclusione, potremmo affermare senz'altro come l'amministratore rimane in carica un anno e che, in mancanza di volontà contraria dell'assemblea, il mandato si rinnova per egual periodo, fino alla scadenza del secondo anno, allorquando l'amministratore decade di diritto dall'incarico.

 

Alla scadenza dell'annualità, i condomini possono legittima-mente nominare un nuovo amministratore, eventualmente inserendo all'ordine del giorno il relativo punto ovvero convocando spontaneamente l'assemblea ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., in caso di inerzia dell'amministratore.

Fermo restando che l'amministratore, ai sensi dell'art. 1129, co. XI, c.c., può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea e, pertanto, anche prima della scadenza annuale senza alcuna motivazione ovvero indipendentemente da una giusta causa, nel qual caso, allo stesso spetterà comunque il compenso per l'intera annualità.

Buona sera,

vorrei permettermi...

ho letto da qualche parte che dopo un biennio (nomina + 1 stesso periodo) per legge decade, quindi "deve" essere rivotato con i 500 mill.mi; una riverca su internet dovrebbe dare buoni risultati...

Ci sono anche altri pareri e non occorre andare lontano, basta leggere questo Forum in cui si dice che per la riconferma è sufficiente la maggioranza semplice, cioè quella delle teste ed almeno 1/3 del valore dello stabile, naturalmente in 2° convocazione;

 

L'amministratore di condominio può essere riconfermato con la maggioranza semplice

Fonte https://www.condominioweb.com/confermare-lamministratore-di-condominio-quale-maggioranza-occorre.11624#ixzz47oAfNWBa

www.condominioweb.com

Comunque in questo topic non si chiedono delucidazioni per la riconferma dell'amministratore, ma si chiedono per la nomina di un successore nel caso l'argomento non sia all'OdG dell'assemblea annuale al termme del mandato

Fermo restando che i condomini possono richiedere in ogni tempo un'ulteriore assemblea a norma dell'art 66 Dacc con all'OdG "nomina amministratore"

Infatti, se dopo due esercizi decade e deve essere nuovamente eletto con 500 millmi, il problema non sussiste.

Infatti, se dopo due esercizi decade e deve essere nuovamente eletto con 500 millmi, il problema non sussiste.
Non sembra così, per la sola riconferma è sufficiente la maggioranza semplice, perchè tra l'altro il condominio non può rimanere senza amministratore.
dopo due anni "deve essere rivotato" non riconfermato...
Dove è scritto? Anzi dove è prescritto?

L' incarico è di un anno eventualmente + uno... Serve altro o vuoi affermare il tuo pensiero...

Buongiorno a tutti

il ns. amministratore ha mandato la convocazione per l'assemblea 2016.

Solitamente, tra i punti dell'ordine del giorno, in tutti questi ultimi anni, compariva sempre la dicitura "conferma o revoca dell'amministratore".

Quest'anno, forse perchè magari è venuta a sapere da qualche condomino che io avrei intenzione di propormi (avendo fatto il corso ed essendo, di fatto Amministratore Professionista), non ha inserito il punto all'ordine del giorno e, alla fine della comunicazione ha inserito questa frase : "Come stabilito dalla Legge 220/2012 art. 1129 cc per la gestione 2016 l'incarico dell'amministratore si intende rinnovato automaticamente, salvo espressa richiesta di revoca".

Al di là che non mi sembra una dicitura corretta, ma a questo punto è possibile chiedere la revoca direttamente in sede di assemblea e contestualmente votare la nomina di un nuovo amministratore (logicamente con le maggioranze previste dal cc - maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi) ?

Avrei bisogno di un Vostro illustre parere

Grazie

***

questa è una delle lacune e delle contraddizioni del c.c., ma è inutile parlarne in quanto così è e così ce lo dobbiamo tenere in attesa di riforma, già ventilata ma forse bisognerà attendere ancora 70 anni.

la dizione è possibile, anche se non auspicabile, ma i condomini, con le maggioranze previste, possono comunque votare per il cambio rifacendosi alla comunicazione dell'amministratore in carica e verbalizzando che la maggioranza dei presenti non è d'accordo sulla conferma automatica per cui si decide di votare per il nuovo amministratore che quindi passa con i millesimi previsti e le teste.

bisognerà attendere poi una cassazione che sull'argomento si pronunci e faccia chiarezza sul come procedere ovvero i condomini dissenzienti, anche se maggioranza, firmano per riconvocare l'assemblea straordinaria ove l'odg prevede la sola nomina dell'amministratore.

a quel punto la cosa è fatta.

dopo due anni "deve essere rivotato" non riconfermato...

Scusa ma quale fonte del diritto affermerebbe cio' ?

Su Internet trovi altro anche, se non basta: l'incarico dura un anno eventualmente + uno...

Buona notte a Tutti.

L' incarico è di un anno eventualmente + uno... Serve altro o vuoi affermare il tuo pensiero...
Si, se saresti così gentile da indicarmi dove è prescritto che alla scadenza del 2° anno di gestione, l'amministratore si riconferma con la maggioranza rappresentata da > teste e 500 mlm, anzichè > teste e 333.33p mlm. come avevo indicato nel link al post #13
Infatti, se dopo due esercizi decade e deve essere nuovamente eletto con 500 millmi, il problema non sussiste.
Su Internet trovi altro anche, se non basta: l'incarico dura un anno eventualmente + uno...

Buona notte a Tutti.

Internet non e'fonte del diritto .gli obblighi o i doveri derivano da leggi non da internet

Se poi "dopo due anni "deve essere rivotato" non riconfermato" e" una tua interpretazione l'accetto anche senza condividerla pero' basta non farla passare come disposizione di legge .

Buon giorno, se.avessi voluto farla passare come disposizione di legge avrei citato fonte e numero e data@ Intanto, mandami i riferimenti di quanto sostiene Tu, forse facciamo prima....

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