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Marcoz64

Revoca amministratore - la revoca direttamente in sede di assemblea e contestualmente votare la nomina di un nuovo amministratore

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la legge non prevede opinioni e pensieri personali. ci si deve attenere a ciò che è scritto,e il resto che non è scritto non esiste. se trovi il giudice che la pensa al contrario di quello che pensi tu chi ha ragione?

appunto per quello che bisogna attendere che la cassazione emetta una sentenza-parere. se il legislatore a fatto delle riforme con in piedi, quelle sono e quelle ce le dobbiamo tenere. puoi raggirare il c.c., sentenze di primo grado indirette ecc. ecc., sono possibili ma se qualche condomino ricorre alla giustizia......

resto del mio parere e comunque mi fermo qui.

Secondo me è sufficiente chiedere all'Amministratore di convocare un'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno nomina amministratore.Se l'amministratore non convoca l'A.C. allora si deve procedere come prescrive la legge per costringere l'amministratore a convocare l'A.C. Se l'amministratore insiste a non convocare l'A.C. allora l'A.C. sarà convocata dai condomini. ( art. 66 d.a del c.c. almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Nessuna norma,infatti, vieta al condomino o ai condomini di richiedere in qualsiasi tempo una riunione straordinaria.In quella occasione presentare la propria proposta e se l'A.C. l'approva l'amministratore è legalmente eletto non solo ma in quella occasione si può anche far rilavare in assemblea il comportamento scorretto dell'amministratore in carica e chiedere che non venga più rieletto perché in questo caso si tratta di rielezione e non di conferma visto che sono passati diversi anni dalla sua effettiva nomina.Non può essere revocato perchè non essendo effettivamente amministratore non può essere revocato chi non è amministratore.

Ringrazio per le risposte. Vorrei, però, riproporre un aspetto. Se, come mi pare di poter dire, esistono 2 filoni giurisprudenziali sul merito, non possiamo, sostanzialmente, essere certi della prevalenza dell'uno o dell'altra posizione...è' corretto affermare ciò a vostro avviso?

Ringrazio per le risposte. Vorrei, però, riproporre un aspetto. Se, come mi pare di poter dire, esistono 2 filoni giurisprudenziali sul merito, non possiamo, sostanzialmente, essere certi della prevalenza dell'uno o dell'altra posizione...è' corretto affermare ciò a vostro avviso?
Il discorso è questo, fino a che l'amministratore viene riconfermato con la maggioranza semplice, > teste ed 1/3 dei mlm e nessuno obietta, tutto tace e l'amministratore è bello che riconfermato, se invece c'è qualcuno che cerca il pelo nell'uovo e vuol andare a fondo delle questione, si impegni e vada sino in Cassazione così avrà finalmente esaudito il suo desiderio e saprà se è sufficiente la maggioranza semplice, > teste e 1/3 mlm oppure se ci sarà bisogno della maggioranza qualificata, > teste ed almeno 500 mlm, ma per contro avrà speso una barca di soldi.

Scusa, ma non ho capito. Perché dici che bisogna arrivare in cassazione? Escludi a priori che un giudice di primo grado possa assumere una decisione contraria alla conferma con quella maggioranza di cui parli? Se la risposta è sì, su quali elementi al fondi? Ripeto, le mie sono solo domande, nessun intendimento polemico, non servirebbe a nulla. Grazie ancora

esistono diversi gradi di giudizio e non è detto che la diatriba si fermi al primo grado... l'opponente, volendo, può decidere, se perde, di appellarsi e proseguire nella vertenza.

Sul fatto che esistano più gradi di giudizio e che l'opponente possa proseguire non ci sono dubbi. La mia domanda era diversa: essendoci due filoni giurisprudenziali così diversi, credo non si possa affermare che per la conferma dell'amministratore la maggioranza semplice sia certa; credo (ma per questo pongo la domanda a Voi) che sia più opportuno dire che la maggioranza semplice potrebbe non essere accettata come valida da un giudice e, quindi, sarebbe più opportuno propendere per la qualificata.

... La mia domanda era diversa: essendoci due filoni giurisprudenziali così diversi, ....
Ci sono già diverse sentenze di primo grado che affermano che per la riconferma dell'amministratore è sufficiente la maggioranza semplice, l'altro filone che dice il contrario non lo trovo, se gentilmente qualcuno mi posta la sentenza le sarei grato.

http://www.anaciroma.it/attivita-condominio/faq/amministratore-condominio/17/millesimi-nomina-amministratore.html

https://www.condominioweb.com/la-conferma-dellamministratore-di-condominio.14644

 

- - - Aggiornato - - -

 

http://www.anaciroma.it/attivita-condominio/faq/amministratore-condominio/17/millesimi-nomina-amministratore.html

https://www.condominioweb.com/la-conferma-dellamministratore-di-condominio.14644

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per il c.c. la conferma è uguale alla nomina, comicamente la conferma dell'amministratore non esiste. quindi maggioranza di 500 millesimi minimo è necessaria...

Nel Codice Civile la parola "CONFERMA" si trova solo nell'art. 1135 per indicare che è l'assemblea che vi provvede ma non dice che occorre la stessa maggioranza che occorre per la revoca e per la nomina altrimenti la parola "conferma sarebbe stata inserita anche nel 4° comma dell'art. 1136 c.c. che recita:

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore... (manca la parola "conferma" presente nell'art. 1135 c.c.).... devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

Si desume, pertanto, che la "conferma" è cosa diversa da revoca e nomina e quindi non necessita di quelle maggioranze speciali esplicitate nel 4° comma 1136.

 

A prescindere da tutto, inoltre, la riforma prevede che se l'amministratore:

- non è revocato (almeno 500 millesimi)

- non è sostituito con nuova nomina (almeno 500 millesimi)

- non è confermato (scegliete voi se con almeno 333 o 500 millesimi)

l'incarico (art. 1129 c.c.) "si intende rinnovato per eguale durata" (un altro anno senza che ci sia bisogno di alcuna maggioranza

Il termine "CONFERMA" può essere considerato più sinonimo di "rinnovo dell'incarico" oppure più sinonimo di "nomina"?

Io credo che il significato di conferma si avvicini più a rinnovo dell'incarico.

Grazie per il contributo. Io ritengo, però, che qui non conti l'interpretazione che io, te o tutti gli altri del forum danno alla norma (con il max rispetto per tutti ovviamente...)...ciò che conta, in assenza di precisa norma giuridica, e' l'interpretazione giurisprudenziale...e qui sorge il problema: è certamente vero che sentenze recenti sono andate nel verso di riconoscere come valida la maggioranza semplice ma è altrettanto vero che la Cassazione, nel 94, si è pronunciata sul tema in senso opposto...

Grazie del contributo, ma non pare ci siano novità infatti a me pare che le due opinioni siano più concordi nell'affermare la maggioranza semplice per le riconferma che quella della maggioranza qualificata dei 500 mlm con ovviamente la maggioranza delle teste.
Grazie per il contributo. Io ritengo, però, che qui non conti l'interpretazione che io, te o tutti gli altri del forum danno alla norma (con il max rispetto per tutti ovviamente...)...ciò che conta, in assenza di precisa norma giuridica, e' l'interpretazione giurisprudenziale...e qui sorge il problema: è certamente vero che sentenze recenti sono andate nel verso di riconoscere come valida la maggioranza semplice ma è altrettanto vero che la Cassazione, nel 94, si è pronunciata sul tema in senso

Ciò che sicuramente contera' sara' una sentenza sul caso specifico.quindi per avere certezza (come detto da tullio )occorrera' una sentenza della cassazione sul caso specifico . La sentenza del 94 vale per il caso specifico per altri casi e' solo giurisprudenza.

Grazie del contributo, ma non pare ci siano novità infatti a me pare che le due opinioni siano più concordi nell'affermare la maggioranza semplice per le riconferma che quella della maggioranza qualificata dei 500 mlm con ovviamente la maggioranza delle teste.

Scusa, ma abbiamo letto la stessa cosa? Non mi pare proprio che l'interpretazione che dai corrisponda al contenuto di quanto ti ho inviato

Scusa ma quella del 94 e' una sentenza sul caso specifico...

Grazie per il contributo. Io ritengo, però, che qui non conti l'interpretazione che io, te o tutti gli altri del forum danno alla norma (con il max rispetto per tutti ovviamente...)...ciò che conta, in assenza di precisa norma giuridica, e' l'interpretazione giurisprudenziale...e qui sorge il problema: è certamente vero che sentenze recenti sono andate nel verso di riconoscere come valida la maggioranza semplice ma è altrettanto vero che la Cassazione, nel 94, si è pronunciata sul tema in senso

Ciò che sicuramente contera' sara' una sentenza sul caso specifico.quindi per avere certezza (come detto da tullio )occorrera' una sentenza della cassazione sul caso specifico . La sentenza del 94 vale per il caso specifico per altri casi e' solo giurisprudenza.

Scusa, ma abbiamo letto la stessa cosa? Non mi pare proprio che l'interpretazione che dai corrisponda al contenuto di quanto ti ho inviato
Il primo link da te indicato dice;

 

E dunque, non essendo prevista dalla legge una maggioranza specifica, la conferma sarebbe validamente adottata con la maggioranza di cui al comma 3 dell'art.1136 cod.civ. (un terzo dei condòmini e un terzo dei millesimi).

http://www.anaciroma.it/attivita-condominio/faq/amministratore-condominio/17/millesimi-nomina-amministratore.html

il secondo link da te indicato dice tra l'altro;

 

... l'articolo 1136, quando al comma 4 individua le materie per le quali prevedere la necessità di una maggioranza “qualificata”, cita espressamente “la nomina e la revoca” senza in alcun modo ricomprendere in detto insieme anche, appunto, la “conferma”. Da ciò non può che implicitamente derivare che i quorum maggiori non possono estendersi ad una fattispecie non citata (considerando, peraltro, la specialità della norma).

Infatti, per il Tribunale di Roma (15 maggio 2009, n. 10701), siccome l'articolo 1135 c.c. prevede, tra le attribuzioni dell'assemblea dei condomini, la conferma dell'amministratore in carica, ne deriva che per tale ultima ipotesi appare sufficiente la maggioranza ordinaria di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei millesimi di proprietà e non la maggioranza qualificata di almeno 500 millesimi prescritta per la nomina.

Per il Tribunale di Bologna (17 settembre 2009), considerato che la distinzione tra il concetto di conferma e di nomina dell'amministratore non è puramente nominalistica, il primo presupponendo una continuità nel rapporto fiduciario che non si riscontra nel secondo, che si costituisce ex novo; la maggioranza per la conferma dell'amministratore è perciò quella semplice dell'articolo 1136 comma secondo e terzo (vale a dire, quella per convocazione)

https://www.condominioweb.com/la-conferma-dellamministratore-di-condominio.14644

Se tu leggi altre cose specifiche di Legge esponi pure ....

 

Comunque ogni Sentenza fa capo a se e non fa Legge ma fa Giurisprudenza per casi simili, e se qualcuno non soddisfatto di questo, può se vuole, proseguire con l'Appello e poi con la Cassazione, così che avrà una sentenza a sua misura, proprio disegnata ed espressamente dedicata a lui.

Scusami Tullio ma va letto tutto l'articolo altrimenti non se ne comprende il significato...tu hai riportato un capo dell'articolo anaci ma immediatamente sotto a quello che riporti tu lo stesso articolo ricorda che l'orientamento della cassazione è' opposto. Il senso completo dell'articolo è che l'orientamento prevalente è quello della cassazione non escludendo che ci siamo singole sentenze che dicono il contrario...resta quantomeno il dubbio (anche se, a mio avviso, prevale orientamento cassazione...) dubbio che tu sembri non avere

Scusami Tullio ma va letto tutto l'articolo altrimenti non se ne comprende il significato...tu hai riportato un capo dell'articolo anaci ma immediatamente sotto a quello che riporti tu lo stesso articolo ricorda che l'orientamento della cassazione è' opposto. Il senso completo dell'articolo è che l'orientamento prevalente è quello della cassazione non escludendo che ci siamo singole sentenze che dicono il contrario...resta quantomeno il dubbio (anche se, a mio avviso, prevale orientamento cassazione...) dubbio che tu sembri non avere
E' proprio quello che desideravo farti notare, l'articolo è molto indeciso nell'esprimere il concetto, per cui siamo punto e accapo, ovvero sino a che nessuno dice nulla e l'amministratore è riconfermato con la maggioranza semplice, tutto va bene.

Per cui ripeto, se c'è qualcuno che non è d'accordo prosegua pure sino alla Cassazione.

Abbiamo raggiunto un punto quindi: non può essere netta la risposta in merito alla sufficienza della maggioranza semplice quindi sarebbe opportuno, per evitare rischi, applicare la maggioranza qualificata.

Per quanto riguarda il tuo riferimento al dover arrivare in cassazione per dirimere la questione non mi trovo d'accordo: è altamente probabile, visto orientamento della Cassazione, che già in primo grado un giudice possa esprimersi a favore di chi ricorre con l'uso della maggioranza semplice

concordo con Tullio, come già detto in precedenza per la semplice conferma dell'amministratore basta la maggioranza semplice, poi se in futuro ci saranno precise sentenze di cassazione che stabiliranno maggioranze diverse, prenderò atto e rispetterò quanto stabilito.

Abbiamo raggiunto un punto quindi: non può essere netta la risposta in merito alla sufficienza della maggioranza semplice quindi sarebbe opportuno, per evitare rischi, applicare la maggioranza qualificata.

Per quanto riguarda il tuo riferimento al dover arrivare in cassazione per dirimere la questione non mi trovo d'accordo: è altamente probabile, visto orientamento della Cassazione, che già in primo grado un giudice possa esprimersi a favore di chi ricorre con l'uso della maggioranza semplice

Perchè si dovrebbe applicare la maggioranza qualificata quando ci sono sentenze che dicono che è sufficiente la maggioranza semplice?

Io ho detto che se qualcuno non è d'accordo sulla maggioranza semplice può arrivare alla Cassazione, ma non è obbligatorio, altrimenti questo qualcuno può adeguarsi alla delibera con maggioranza semplice, se l'assemblea delibera così.

 

Poi basta pensare una cosa, se l'assemblea non riesce a riconfermare l'amministratore con la maggioranza qualificata come suggerisci, che si fa? Si rimane senza amministratore? No non si può fatto salvo una delibera a cui tutti i condomini siano d'accordo ad assumerti la responsabilità civile, penale, fiscale ed amministrativa delle parti comuni dello stabile, in mancanza l'amministratore comunque rimane in carica, ed allora che problemi vai a cercare?

Vuoi proprio che l'amministratore sia riconfermato con la maggioranza qualificata e non ti va bene la maggioranza semplice decisa dall'assemblea? Allora impugna!

Scusa ma quella del 94 e' una sentenza sul caso specifico...

specifico del condominio "quiquoqua"di via paperino 5 della citta' di paperopoli .

ossia essa vale per quel condominio .

Anna Rolly dice:

La pagina in oggetto de il sole 24h non è  più disponibile 

 

dal 2016 sarà andata in prescrizione 😂🤣

  • Haha 1
Anna Rolly dice:

La pagina in oggetto de il sole 24h non è  più disponibile 

 

Questa discussione è di tre anni fa.

Se vuoi sapere qualcosa di nuovo ti consiglio di aprirne una tutta tua.

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