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Marcoz64

Revoca amministratore - la revoca direttamente in sede di assemblea e contestualmente votare la nomina di un nuovo amministratore

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Buon giorno, se.avessi voluto farla passare come disposizione di legge avrei citato fonte e numero e data@ Intanto, mandami i riferimenti di quanto sostiene Tu, forse facciamo prima....
Li ho già postati
Prova a vedere questo riferimento --link_rimosso--
Infatti l'articolo da te citato dice alla prima frase;

 

"L’amministratore dura in carica due anni salvo disdetta dell’assemblea."

Per cui mancando la revoca o disdetta da parte dell'assemblea, l'amministratore rimane in carica, quindi non è necessario "nominarlo" di nuovo con > teste e 500 mlm

 

Poi basta pensare che per se assurdo non si raggiunge i 500 mlm come tu sostieni, il condominio rimarrebbe senza amministratore?

No questo non è possibile senza una specifica delibera dell'assemblea la quale si assuma in solido tra tutti i condomini tutte le responsabilità civili, penali, fiscali ed amministrative delle parti comuni dello stabile, per cui l'amministratore rimane in carica.

Ho chiesto la fonte del diritto non l'interpretazione che qualcuno da . Ripeto se la tua e' un interpretazione non ci sono problemi ma siccome da come l'hai esposta non si evince che sia un ' interpretazione ma un affermazione .

 

Comunque basta semplicemente anteporre il "secondo me" .

Grazie per la lezio di grammatica...

 

se non nominato rimane in prorogatio imperii, il condominio ha sempre il suo amministratore.

 

Ma visto il secondo me, vediamo "il secondo Te" dove l'hai trovato...

 

- - - Aggiornato - - -

 

PROVIAMO CON QUEST'ALTRO RIFERIMENTO: http://www.fanpage.it/durata-incarico-amministratore-condominio-dopo-la-riforma/#ixzz35qTL1RNZ

Tribunale di Palermo, Sezione Seconda Civile, con la Sentenza emessa in data 23/29 gennaio 2015

in seconda convocazione, la maggioranza necessaria sia per la valida costituzione dell'assemblea sia per l'approvazione delle delibere aventi ad oggetto l'amministrazione ordinaria del condominio, tra le quali devono individuarsi gli oggetti posti all'ordine del giorno del 14.06.2014 (per la cronaca, si ripete, conferma o nomina amministratore) sarà di un terzo, cioè 5,33 (500, ndr) per la costituzione dell'assemblea e 333,33 millesimi per l'approvazione degli oggetti posti all'Odg

Fonte https://www.condominioweb.com/confermare-lamministratore-di-condominio-quale-maggioranza-occorre.11624#ixzz47r4tOd56

www.condominioweb.com

Grazie per la lezio di grammatica...

 

se non nominato rimane in prorogatio imperii, il condominio ha sempre il suo amministratore.

 

Ma visto il secondo me, vediamo "il secondo Te" dove l'hai trovato...

 

- - - Aggiornato - - -

 

PROVIAMO CON QUEST'ALTRO RIFERIMENTO: http://www.fanpage.it/durata-incarico-amministratore-condominio-dopo-la-riforma/#ixzz35qTL1RNZ

Non mi interessano le interpretazioni .ripeto se la tua era solo il tuo pensiero o una tua interpretazione non ci sono problemi

Avendo l'amministratore gia' inviato la convocazione per l'assemblea, non e' possibile ne' far inserire all'odg la nomina dell'amministratore ne' farla rientrare nelle "varie ed eventuali". Voi condomini potete pero' sempre convocare successivamente con la maggioranza di legge un'assemblea straordinaria che abbia all'odg la nomina di nuovo amministratore (d'altra parte l'amministratore, come dice la legge, e' revocabile in ogni momento dall'assemblea), e revocarlo in quell'occasione. Attenzione pero': lo stesso, sia pur revocato, puo' sempre richiedere il pagamento per intero delle proprie spettanze per l'anno in corso.

peppe64 dice:
Non mi interessano le interpretazioni .ripeto se la tua era solo il tuo pensiero o una tua interpretazione non ci sono problemi

Le tue non sono interpretazioni? hai qualche articolo di Legge da presentare?

 

Avendo l'amministratore gia' inviato la convocazione per l'assemblea, non e' possibile ne' far inserire all'odg la nomina dell'amministratore ne' farla rientrare nelle "varie ed eventuali". Voi condomini potete pero' sempre convocare successivamente con la maggioranza di legge un'assemblea straordinaria che abbia all'odg la nomina di nuovo amministratore (d'altra parte l'amministratore, come dice la legge, e' revocabile in ogni momento dall'assemblea), e revocarlo in quell'occasione. Attenzione pero': lo stesso, sia pur revocato, puo' sempre richiedere il pagamento per intero delle proprie spettanze per l'anno in corso.
Ma infatti tutto era già stato detto, i condomini possono forzare e tentare la nomina anche se non c'è all'OdG "nomina", e sarà nel caso di delibera, eventualmente annullabile da chi ne avrà l'interesse, lo farà qualcuno? Se nessuno impugnerà la nomina sarà valida.

Oppure se andrà male e ci sarà una impugnazione potranno richiedere un'assemblea straordinaria a norma dell'art. 66 Dacc

Comunque come si sà ed è stato detto, l'amministratore potrà essere revocato in qualsiasi tempo, è previsto dall'art. 1129 cc.

il codice civile stabilisce esattamente le maggioranze previste per la nomina e la revoca dell'amministratore, non fa alcun riferimento alle maggioranze per la semplice conferma del mandato, che è cosa diversa dalla nomina. Per questo motivo, in caso di conferma non va preso in considerazione l'articolo del c.c. che riguarda la nomina, proprio perhè non è una nomina e pertanto va approvata con la aggioranza semplice

Prova a vedere questo riferimento --link_rimosso--

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una sentenza di tribunale non fa testo, non è la cassazione che non è detto sia poi pari pari applicabile.

i condomini devono chiedere e far verbalizzare che la conferma o nomina dell'amministratore ecc.ecc. deve essere inserita nell'odg sempre quando si convoca l'assemblea ordinaria annuale di rito.

il codice civile stabilisce esattamente le maggioranze previste per la nomina e la revoca dell'amministratore, non fa alcun riferimento alle maggioranze per la semplice conferma del mandato, che è cosa diversa dalla nomina. Per questo motivo, in caso di conferma, non va preso in considerazione l'articolo del c.c. che riguarda la nomina, proprio perhè non è una nomina e pertanto va approvata con la aggioranza semplice
Grazie JOSEFAT

 

Sono d'accordo, e sono anni che si parla in questo Forum del caso della sola riconferma ed è già consolidato il principio che per la sola riconferma è sufficiente la maggioranza semplice, non comprendo ancora tutte queste discussioni, a che scopo si fanno quando tutto è talmente chiaro, anche confermato da Sentenze?

Grazie JOSEFAT

 

Sono d'accordo, e sono anni che si parla in questo Forum del caso della sola riconferma ed è già consolidato il principio che per la sola riconferma è sufficiente la maggioranza semplice, non comprendo ancora tutte queste discussioni, a che scopo si fanno quando tutto è talmente chiaro, anche confermato da Sentenze?

Infatti, il codice civile parla esclusivamente di Nomina e Revoca, non prevede la conferma

Infatti, il codice civile parla esclusivamente di Nomina e Revoca, non prevede la conferma
Infatti non prevede la riconferma, per cui in 2° conv. è sufficiente la maggioranza semmplice, > teste e 1/3 mlm
Infatti non prevede la riconferma, per cui in 2° conv. è sufficiente la maggioranza semmplice, > teste e 1/3 mlm

concordo pienamente

concordo pienamente

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mi pare si stia giocando sulle parole. è chiaro che se l'amministratore in carica non viene revocato è confermato. ma l'italiano ha ancora un senso? per il legislatore pare di no!

aspettiamo come al solito la cassazione che ci chiarisca le idee!

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mi pare si stia giocando sulle parole. è chiaro che se l'amministratore in carica non viene revocato è confermato. ma l'italiano ha ancora un senso? per il legislatore pare di no!

aspettiamo come al solito la cassazione che ci chiarisca le idee!

veramente stiamo parlando se per la conferma occorre la maggioranza prevista per la nomina (maggioranza dei presenti all'assemblea ed almeno la metà del valore dell'edificio), oppure è sufficiente la maggioranza semplice, come io sostengo.

veramente stiamo parlando se per la conferma occorre la maggioranza prevista per la nomina (maggioranza dei presenti all'assemblea ed almeno la metà del valore dell'edificio), oppure è sufficiente la maggioranza semplice, come io sostengo.

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per il c.c. la conferma è uguale alla nomina, comicamente la conferma dell'amministratore non esiste. quindi maggioranza di 500 millesimi minimo è necessaria. se frequenti i corsi di formazione continua questo insegnano e ti dicono, all'esame ti bocciano!!!

per sostenere che bastano 333,34 millesimi occorrerà una sentenza della cassazione, che per ora pare non ci sia. se qualcuno ha notizie la pubblichi. grazie.

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per il c.c. la conferma è uguale alla nomina, comicamente la conferma dell'amministratore non esiste. quindi maggioranza di 500 millesimi minimo è necessaria. se frequenti i corsi di formazione continua questo insegnano e ti dicono, all'esame ti bocciano!!!

per sostenere che bastano 333,34 millesimi occorrerà una sentenza della cassazione, che per ora pare non ci sia. se qualcuno ha notizie la pubblichi. grazie.

Ci sono sentenze di tribunale che sostengono che per la riconferma è sufficiente la maggioranza minima, > teste e almeno 333,33p mlm, l'ultima è quella che avevo postato al post #29 del Tribunale di Palermo, Sezione Seconda Civile, con la Sentenza emessa in data 23/29 gennaio 2015, una precedente era quella del Tribunale di Roma, Sez. V, sentenza del 15 maggio 2009 n. 10701

Per avere delle sentenze di Cassazione è necessario che i contendenti ricorrano prima all'Appello e poi in Cassazione, ma si vede che nessuno l'ha ancora fatto, altrimenti immagino lo troveremo già pubblicato qui sul Forum.

Ci sono sentenze di tribunale che sostengono che per la riconferma è sufficiente la maggioranza minima, > teste e almeno 333,33p mlm, l'ultima è quella che avevo postato al post #29 del Tribunale di Palermo, Sezione Seconda Civile, con la Sentenza emessa in data 23/29 gennaio 2015, una precedente era quella del Tribunale di Roma, Sez. V, sentenza del 15 maggio 2009 n. 10701

Per avere delle sentenze di Cassazione è necessario che i contendenti ricorrano prima all'Appello e poi in Cassazione, ma si vede che nessuno l'ha ancora fatto, altrimenti immagino lo troveremo già pubblicato qui sul Forum.

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è ormai noto a tutti che le sentenze di tribunale non fanno testo. sono un provvedimento singolo che non possono essere usate in altre sedi. un altro giudice di primo grado può non tenerne conto adducendo al fatto che, ad esempio, quello era un contesto diverso, particolare, straordinario ecc.ecc.

attendiamo la cassazione.

... attendiamo la cassazione.
Direi che tu attendi la Cassazione, io tornerò a ripetere quel criterio, perchè sino a che nessun contendente andrà prima in Appello e poi alla Cassazione non avremo sentenze di Cassazione e dovremo accontentarci delle sentenze che già ci sono e fanno Giurisprudenza come tutte le altre sentenze, pensa che a quanto pare nessuno è andato nemmeno in Appello, per cui quelle fanno testo ed orientamento.
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per il c.c. la conferma è uguale alla nomina, comicamente la conferma dell'amministratore non esiste. quindi maggioranza di 500 millesimi minimo è necessaria. se frequenti i corsi di formazione continua questo insegnano e ti dicono, all'esame ti bocciano!!!

per sostenere che bastano 333,34 millesimi occorrerà una sentenza della cassazione, che per ora pare non ci sia. se qualcuno ha notizie la pubblichi. grazie.

 

il codice parla espressamente di nomina, un amministratore già in carica se confermato non viene nominato ex novo ma semplicemente confermato nella carica, cosa non prevista dal c.c.

Le tue non sono interpretazioni? hai qualche articolo di Legge da presentare?

Vai piuttosto sul sito successivo a chiederense sono interpretazioni....

http://www.fanpage.it/durata-incaric...#ixzz35qTL1RNZ

 

sei tu che devi dare il riferimento normativo di cio che hai affermato non io .

io non ho fatto nessuna interpretazione ,ho solo chiesto il riferimento normativo in merito al tuo post

 

Originariamente Scritto da lanati dopo due anni "deve essere rivotato" non riconfermato... (visto che non e' stato anteposto il "secondo me" la tua e' una affermazione che presume che essa sia prevista da una disposizione normativa )

peppe 64 chiede :

Scusa ma quale fonte del diritto affermerebbe cio' ?

secondo me dopo due anni "deve essere rivotato" non riconfermato... (nessuno ti avrebbe chiesto un riferimento normativo )

secondo il signor pinco pallo dopo due anni "deve essere rivotato" non riconfermato... (nessuno ti avrebbe chiesto un riferimento normativo )

 

etc .etc .

scusate se mi inserisco. Credo di aver letto tutti i post ma se dovessi essere ripetitivo me ne scuso.

 

Ho un problema analogo con un condominio che mi chiede di diventarne amm.re ma dove l'amm.re attuale sta facendo melina da mesi...All'odg ha posto la sua conferma. Vi faccio una prima domanda: essendo trascorsi due anni dalla nomina non avrebbe dovuto, OBBLIGATORIAMENTE, mettere all'odg la dicitura completa? Ossia: Nomina amm.re e cariche condominiali.

 

Per quanto concerne la Conferma è corretto dire che esistono due orientamenti giurisprudenziali che affermano concetti divergenti? Il primo (cassazione nel 94 tra le altre) che richiede maggioranza qualificata ed il secondo (recenti sentenze di tribunali) che affermano sia sufficiente la maggioranza semplice? Ho capito male? Grazie mille

il codice parla espressamente di nomina, un amministratore già in carica se confermato non viene nominato ex novo ma semplicemente confermato nella carica, cosa non prevista dal c.c.

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la legge non prevede opinioni e pensieri personali. ci si deve attenere a ciò che è scritto,e il resto che non è scritto non esiste. se trovi il giudice che la pensa al contrario di quello che pensi tu chi ha ragione?

appunto per quello che bisogna attendere che la cassazione emetta una sentenza-parere. se il legislatore a fatto delle riforme con in piedi, quelle sono e quelle ce le dobbiamo tenere. puoi raggirare il c.c., sentenze di primo grado indirette ecc. ecc., sono possibili ma se qualche condomino ricorre alla giustizia......

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