L'amministratore uscente che non provvede al passaggio di consegne dei libri contabile e della restante documentazione condominiale in suo possesso, oltre alla restituzione dell'eventuale avanzo di cassa, va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dal condominio per il recupero forzoso della documentazione, nonché al pagamento del compenso del CTU nominato dal giudice per ricostruire la contabilità condominiale.
La quinta sezione del Tribunale di Roma, sentenza n. 22541 del 2 dicembre 2016, torna ad affrontare la questione del passaggio delle consegne tra vecchio e nuovo amministratore. Un momento delicato della questione condominiale, che spesso richiede l'intervento del giudice, vuoi per la verifica della situazione contabile, vuoi anche, a volte, per il rifiuto o la ritrosia dell'amministrare uscente a consegnare la documentazione condominiale in suo possesso al nuovo amministratore.
Il rifiuto di restituire, in tutto o in parte, la documentazione contabile da parte dell'ex amministratore può certamente compromettere la regolare prosecuzione della gestione condominiale e configura un comportamento illecito, perseguibile anche penalmente.
Rimanendo in ambito civilistico, sappiamo che l'amministratore, quale mandatario del condominio, ha l'obbligo di giustificare dettagliatamente le spese addebitate ai suoi mandanti (i condomini), al fine di consentire loro la chiara e trasparente verifica dei dati immediatamente intellegibili e di conoscere e trasmettere integralmente la documentazione in suo possesso, non appena avvenga la cessazione del suo mandato.
Con specifico riguardo all'obbligo del “passaggio delle consegne”, l'art. 1129, comma 8, c.c. espressamente dispone: “Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgential fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.
Nel caso preso in esame dalla sentenza in commento, il vecchio amministratore, revocato dall'assemblea dei condomini, si rifiutava di formalizzare il passaggio di consegne al nuovo amministratore.
A seguito di tale comportamento ostruzionistico, il condominio decideva di agire in via cautelare urgente ex art. 700 c.p.c. ottenendo dal giudice un'ordinanza con la quale veniva ordinata all'amministratore uscente l'immediata consegna di tutta documentazione negata, oltre al pagamento delle spese legali.
Ciò nonostante, il vecchio amministratore si limitava soltanto alla consegna della documentazione contabile, ma non forniva né gli estremi del conto corrente condominiale, né restituiva il presunto avanzo di cassa risultante dai bilanci consegnati né, tantomeno, provvedeva a pagare le spese legali ex art. 700 c.p.c.
Il nuovo amministratore, comunque, per permettere la continuazione dell'attività condominiale, procedeva all'apertura di un nuovo conto corrente condominiale. Procedeva quindi all'analisi della documentazione contabile consegnata, dalla quale emergevano numerose gravi irregolarità, riscontrate anche dalle varie richieste di pagamento da parte di terzi fornitori del condominio.
Anche sulla base di tali verifiche, il condominio agiva in giudizio chiedendo la condanna dell'ex amministratore al pagamento di circa 20.000 euro, importo comprensivo delle somme versate dai condomini e mai effettivamente spese dall'amministratore, dei costi della procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e degli indebiti pagamenti eseguiti edei danni cagionati al condominio.
Il vecchio amministratore, regolarmente citato in giudizio,rimaneva tuttavia contumace.
A fronte della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, nominato dal Tribunale di Roma, ha ricostruito la contabilità condominiale relativa alla precedente gestione ed ha accertato l'esistenza di un avanzo di cassa effettivo di circa 12.500 euro.
È risultata inoltre provata non solo la mancata restituzione dell'avanzo di cassa sopra indicato, ma anche che la mancata tempestiva restituzione della documentazione condominiale, che ha costretto il Condominio ad agire in sede cautelare per ottenere la consegna sostenendo la spesa di circa 900 euro
Il Tribunale di Roma ha dunque condannato l'amministratore uscente al pagamento di dette spese, oltre a pagamento delle spese per la consulenza tecnica espletata dal CTU ed alle spese del presente giudizio.
Non è stata accolta, invece, la richiesta di risarcimento dei pregiudizi derivanti dalla mala gestio dell'ex amministratore, in quanto il Condominio non ha fornito prove adeguate a dimostrare i danni lamentati.