Ordine giudiziale di consegna immediata della documentazione condominiale
Un condominio si rivolge al tribunale per ottenere in via di urgenza l'ordine di consegna della documentazione condominiale.
Il Giudice del Tribunale di Roma (ordinanza del 13 luglio 2020) scioglie la riserva e, dopo avere indicato il fondamento giuridico posto alla base dell'obbligo di riconsegna della documentazione condominiale, riconosce altresì la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge perché possa emettersi l'ordine giudiziale in via di urgenza: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Ex amministratore, dove sei?
Come assai spesso succede, l'ex amministratore latita.
Può latitare, nel senso più lato del termine, e cioè nonostante le ripetute richieste ricevute, proprio non si decide a procedere alla riconsegna della documentazione. Alle volte il comportamento è dovuto semplicemente a mancanza di tempo, di troppo lavoro, rifiuto psicologico di chiudere la pratica, di dedicare un pomeriggio ad un'attività impegnativa e non redditizia, rancore verso il condominio, etc.
Altre volte può celare un vero e proprio ostruzionismo o lo scopo di impedire che altri guardino le sue carte, facciano le pulci al suo lavoro.
L'ex amministratore può poi essere proprio latitante, nel senso peggiore del termine, perché forse sa che l'ha fatta grossa e forse è già scappato… a Malibù! O forse può ahimè essere latitante perché è stato proprio condannato per qualche illecito.
La norma su cui si fonda l'obbligo dell'ex amministratore di riconsegnare la documentazione
Tornando al tema dell'articolo, la norma richiamata dal giudice come fondamento dell'obbligo in capo all'ex amministratore della riconsegna della documentazione è nell'art. dell'art. 1713 c.c, che prevede l'obbligo di rendiconto. Testualmente il co.1 dell'art. 1713 c.c. prevede "Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato".
Come pacificamente condiviso, l'incarico dell'amministratore va infatti ricondotto alla figura del mandato di cui agli artt. 1703 e ss. c.c.
In particolare, l'obbligo di consegna dei documenti viene ricollegato alla previsione dell'art. 1713 c.c.
Il Giudice qui afferma testualmente sul punto che "l'incarico gestorio assolto dall'amministratore del condominio edilizio, ex art. 1129 c.c., in una prospettiva qualificatoria giuridica va ricondotto agli schemi del mandato cui deriva la sussistenza, in capo all'amministratore, dell'obbligo di rimettere al condominio mandante, all'atto della cessazione dell'incarico, tutto quanto 'ricevuto a causa del mandato', ai sensi dell'art. 1713 c.c." (v. anche ad es. Trib. Roma n. 20325/2016).
Fumus boni iuris e periculum in mora: sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda
Nella fattispecie, lo abbiamo anticipato, il condominio, per far valere i propri diritti, ha optato, come spesso accade in materia, per la via giudiziale più breve, quella d'urgenza.
Avrebbe potuto infatti procedere tramite il giudizio ordinario di cognizione, che avrebbe soddisfatto pienamente le esigenze di difesa, ma non l'urgenza di provvedere alla gestione condominiale.
Il procedimento cautelare risponde proprio all'esigenza di combattere il tempo, sempre che la richiesta appaia al giudice fondata sia da un punto di vista giuridico che sotto l'aspetto dell'urgenza.
Le due condizioni sono il fumus boni iuris, tradotto solitamente con l'espressione "parvenza del buon diritto", dunque la probabilità che il diritto fatto valere esista, e il periculum in mora, cioè il fatto che quel diritto possa essere messo in pericolo dal tempo richiesto dall'azione ordinaria.
Nella specie, sono entrambe qui riconosciute sussistere: il "fumus boni iuris" (non potendosi disconoscere il suo diritto ad una puntuale gestione per la quale è indispensabile il possesso, da parte del suo amministratore pro-tempore, di tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa di cui ha reso analitica indicazione in ricorso) che al "periculum in mora" (atteso che la mancata disponibilità di tali reperti comporta indubbio pregiudizio per l'attività di governo della cosa comune e di prestazione dei servizi di utilità collettiva la cui omessa o irregolare erogazione, conseguente ad un'azione amministrativa non puntuale, potrebbe comportare nocumento sia alla collettività condominiale unitariamente considerata, che alle persone dei singoli condomini sì da assumere carattere di irreparabilità ed inevitabilità)".
Mancata costituzione e mancata prova della consegna dei documenti
Nella specie, conclude il giudice, la mancata costituzione in giudizio da parte dell'ex amministratore e l'assenza di qualunque prova circa la consegna della documentazione condominiale conferma per il giudice la fondatezza della domanda cautelare.
Concluso il procedimento, il condominio potrà valutare di attivare la via ordinaria affinché si svolga il giudizio di merito; giudizio che qui, a differenza di altri casi, da quello che appare dall'ordinanza non è necessaria per l'efficacia della fase cautelare (v. art. 669-ocites co.6 c.p.c.) e chiedere la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla mancata, ritardata o incompleta consegna della documentazione; infatti l'ex amministratore risponde anche di questo, eventualmente (v. ad es. Trib. Bari n. 1334/29011 e Trib. Roma n. 10818/2007). A sua volta, l'ex amministratore potrà valutare se proporre reclamo contro l'ordinanza.