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Condannato alle spese del giudizio l'amministratore che rifiuta la consegna dei documenti condominiali

L'amministratore di condominio è obbligato a consegnare i documenti al termine del suo incarico e, in caso di rifiuto, può essere condannato al pagamento delle spese legali sostenute dai condomini.
Avv. Dolce Rosario 

Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente il condominio e i singoli condomini. Quando vi provveda solo a seguito della notifica del ricorso giudiziale non è esonerato dal pagamento delle spese legali, frattanto, maturate.

Il principio, di recente conio (vedi Tribunale di Firenze, Sentenza del 01 agosto 2014), rileva nella fattispecie di "cessazione della materia del contendere", - anche - in sede cautelare.

Il caso. Tizia, deducendo di essere stata nominata nuovo amministratore del Condominio posto in Firenze Via Sempronio e lamentando il rifiuto dell'amministratore uscente, rag. Caio, di mettere (a disposizione la documentazione condominiale, nonostante i reiterati solleciti effettuati anche a mezzo di legale), ha chiesto al Tribunale toscano che in via d'urgenza gli fosse ordinato di consegnare tutti i documenti condominiali, indicativamente elencati nel “petitum” del ricorso.

Si costituiva in giudizio il rag. Caio, il quale rilevando di aver consegnato (dopo la notifica del ricorso) la documentazione elencata nel ricorso, concludeva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Da non perdere: L'elenco di tutti i documenti che l'amministratore uscente deve consegnare.

L'Ordinanza. Così configurato il thema decidendum, il Giuidce fiorentino rifletteva sul concetto di "passaggio di consenge" tra amministratori, e, gradatamente (in modo più o meno velato), sul principio della soccombenza virtuale, ai fini della imputazione delle spese legali.

Ed invero. Secondo un orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità ormai consolidato (cfr. tra le tante Cass nr. n. 10815/2000, Trib. Messina 9 gennaio 2012) l'amministratore di condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.

Pertanto, a norma dell'art.1723 cc, l'amministratore cessato, per qualunque causa, dalla carica è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, inclusi tutti i documenti, di qualsiasi natura e provenienza, relativi alla gestione condominiale, anche se riferiti a segmenti temporali.

Siffatta interpretazione, in ordine al “passaggio di consegne” tra il nuovo e vecchio amministratore ha trovato una sistemazione normativa nel novellato art 1129 cc che al comma 8 prevede quanto segue: “alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente il condominio e ai singoli condomini ed a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.

Sulla scorta di quanto sopra argomentato e in ragione delle risultanze documentali agli atti, il Tribunale adito condannava, infine, il rag Caio a consegnare la documentazione restante, e, sopratutto, a rifonfere il condominio ricorrente delle spese legali sostenute per l'esercizio dell'azione cautelare, sì da respingere la domanda di declarazione della cessazione sulla materia del contendere.

Conclusione. Il pregiudizio subito da un Condominio, ogni qual volta si verte in tema di "mancato passaggio di consegne" è in re ipsa e leggittima, di per sè, la condanna alle spese del giudizio in capo all'amministratore inadempiente, e ciò indipendentemnte dal suo ravvedimento postumo (anche se avenuto dopo la notifica del ricorso introduttivo della causa).

In effetti, la mancata disponibilità da parte ricorrente di tutta la documentazione, in relazione alle notorie incombenze di diverso genere e natura che gravano sull'amministrazione di un condominio, può determinare per ogni condominio e per ciascun condomino, un grave pregiudizio non agevolmente commisurabile né agevolmente riparabile se non altro per l'insorgere di una situazione di stallo nociva alla proficua e corretta gestione dell'attività condominiale.

Sentenza
Scarica Tribunale di Firenze, Sentenza del 01 agosto 2014
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