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Formazione periodica degli amministratori di condominio, attenti alla fuffa

Attenzione ai corsi fuffa organizzati per la formazione!
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Alla fine del mese di settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del ministero della giustizia recante regolamento per la formazione iniziale e periodica degli amministratori di condominio, al secolo d.m. n. 140 del 2014.

Il decreto ministeriale è entrato in vigore il 9 ottobre del 2014, il motivo è semplice: non come ha detto qualcuno “perché nel frattempo il ministero deve attivare la pec per la comunicazione dell'inizio dei corsi” (roba da ridere!), ma perché gli atti pubblicati sulla gazzetta ufficiale se non contengono indicazioni in merito alla loro entrata in vigore, questa avviene, per legge, quindici giorni dopo la medesima pubblicazione.

Il d.m. formazione era, come si dice retoricamente, un provvedimento molto atteso dagli addetti ai lavori: associazioni di categoria, enti formatori ed in primis aspiranti amministratori e professionisti del settore erano ansiosi di sapere che cosa avrebbero dovuto fare per entrare e restare sul mercato.

Risultato: poco più (quasi nulla) rispetto a quello che s'è fatto fino ad oggi.

A mente dell'art. 5 del decreto ministeriale la formazione iniziale deve avere durata minima di 72 ore, delle quali un terzo di esercitazioni pratiche. Niente di nuovo: molte associazioni già prima di questa imposizione erogavano corsi ben più lunghi; chi li teneva più brevi si è messo in regola senza grandi borbottii (e ci mancherebbe altro!).

I corsi di formazione periodica, quelli che riguardano gli amministratori già in attività (ad eccezioni degli interni), devono avere durata di almeno quindici ore. Soffermiamoci su questo aspetto per mettere in guardia i professionisti su un aspetto poco chiaro del regolamento sulla formazione; vediamo quale e per farlo ricordiamo preventivamente gli adempimenti burocratici che devono essere rispettati da chi eroga formazione.

Il d.m. n. 140/14 ha imposto la presenza di un responsabile scientifico con compiti di verifica e certificazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti cui è affidato il ruolo di formatore (chiaramente il responsabile scientifico può anch'egli assumere il ruolo di formatore).

Questa ed altre circostanze fattuali devono essere comunicate al ministero della giustizia. Come specifica l'art. 5, quarto comma, d.m. n. 140/14 “l'inizio di ciascun corso, le modalita' di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta elettronica che verra' tempestivamente indicato sul sito del Ministero della giustizia”.

Insomma il Ministero deve sapere chi dove ed in che modo sta tenendo un corso; fatta questa premessa, teniamola a mente in relazione a quanto diremo subito dopo.

Che cosa dice esattamente il decreto n. 140 in merito all'obbligo di aggiornamento?

Recita l'art. 5, secondo comma, d.m. n. 140/2014:

Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici”.

L'amministratore, quindi, deve aggiornarsi annualmente e la durata della formazione non dev'essere inferiore a quindici ore annue. In questo contesto, dice il regolamento, il corso deve durare almeno quindici ore.

Si badi: l'amministratore, stando alla lettera della legge ed ai fini dell'aggiornamento in esame, non può seguire tanti corsi di un'ora fino al raggiungimento del monte ore minimo (15); il professionista dovrà seguire un corso della durata minima di quindici ore, restando poi nell'ambito della sua libera scelta la decisione di seguire altri corsi.

Non solo: chi eroga formazione non può organizzare corsi di aggiornamento valevoli ai fini di quanto stabilito dal regolamento ministeriale di durata inferiore a quindici ore; il corso comunicato al ministero dovrà avere tale durata minima.

Per chi organizza corsi con l'intento di lucrare sull'obbligo imposto dalla legge poco il male; la sua programmazione “didattica” sarà impostata dall'inizio dell'anno e il corso di quindici ore comunicato preventivamente al ministero.

Chi vuole formare fornendo reale aggiornamento, invece, vedrà ostacolato questo proprio intento, quanto meno in termini di competitività sul mercato.

Facciamo un esempio: da pochi mesi è stata stabilita una nuova modalità di certificazione dei compensi erogati dal condominio ai propri fornitori. Ciò era assolutamente imprevedibile all'inizio dell'anno e comunque l'argomento non consentirebbe un corso di quindici ore, salvo voler comunicare al ministero lo svolgimento di corsi del tutto generici e spalmati nel corso dell'anno per poterci far rientrare ogni argomento alla bisogna.

Un'avvertenza, quindi, pare doverosa: chi dovesse organizzare corsi di poche ore, specificando che sono validi ai fini dell'obbligo di aggiornamento annuale, starebbe vendendo “fuffa”. I corsi, lo dice il regolamento, devono avere una durata non inferiore a quindici ore.

In definitiva: non partecipate a corsi di durata complessiva inferiore a quindici ore, o meglio, non partecipate se lo fate per “mettervi in regola” con l'obbligo di formazione; se lo fate, sappiate che non vale a tali fini e se l'organizzatore cerca di convincervi del contrario segnalate il tutto all'Antitrust per le dovute valutazioni da parte dell'Autorità sull'eventuale scorrettezza della pratica.

Ad oggi, salvo diverse indicazioni ministeriali, gli unici corsi validi in tal senso solo quelli che durano almeno quindici ore ed il cui svolgimento è stato comunicato (entro la data d'inizio dello stesso) al Ministero della Giustizia.

Da non perdere:

=> Formazione amministratori di condominio, una rosa nel deserto.

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