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Entro quanto tempo l'amministratore uscente deve consegnare i documenti al suo successore?

Tempistica del passaggio di consegne tra amministratori di condominio: gli accordi e le indicazioni di legge.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Tempistica del passaggio di consegne della documentazione condominiale.

L'art. 1129, ottavo comma, c.c. si occupa di disciplinare questo adempimento, ma non contiene una espressione indicazione del tempo entro cui l'amministratore cessato dall'incarico deve adempiere all'obbligo ivi impostogli.

La domanda che ci giungere da un nostro lettore è utile per affrontare l'argomento. Questo il quesito:

«Buongiorno amici di Condominioweb, sono un vostro assiduo lettore e mi complimento per la precisione e la completezza degli aggiornamenti che pubblicate.

Vorrei farvi una domanda: sono amministratore da poco tempo. Circa tre mesi fa ho assunto l'incarico di amministrare un condominio.

Con il verbale di nomina mi sono presentato al precedente amministratore, il quale, all'apparenza gentilissimo, mi ha subito consegnato registri dei verbali, anagrafe condominiale, regolamento e tabelle.

=> Non basta la semplice disponibilità dei documenti per perfezionare il passaggio delle consegne

Il resto (registro contabilità, pezze d'appoggio, documenti degli impianti, ecc.), mi disse, me lo avrebbe inviato al massimo una settimana dopo. Da quella promessa sono passati circa due mesi ed ancora non ho visto nulla.

Questa situazione, come potrete immaginare, sta creando non pochi problemi per la gestione del condominio. Con l'aiuto di alcuni condomini ho ricostruito, molto parzialmente, la contabilità, ma per ascensore ed altri impianti sto facendo non poca fatica.

Pare poi ci sia un'azione legale, ma nessuno ricorda il nome dell'avvocato che segue la pratica e lui, per ora, non s'è fatto sentire. Forse non sa nemmeno che c'è un nuovo amministratore

Allora vi domando: esiste un termine entro il quale l'amministratore di condominio uscente deve consegnarmi i documenti?

Grazie ancora per il vostro lavoro.»

Questa la domanda che ci giunge da un amministratore nostro lettore: avremmo potuto omettere i complimenti, ma siccome riceverli fa sempre piacere, c'è parso un peccato non condividerli con chi ci legge.

Passaggio di consegne condominio, le norme

Partiamo dall'unico dato certo che ci viene fornito dal codice civile. L'art. 1129, ottavo comma, recita:

«Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».

La certezza, quindi, è che la legge prevede espressamente la consegna dei documenti: il momento è fissato alla cessazione dell'incarico. Se in quel momento non è stato nominato nessuno, i documenti e le cose afferenti al condominio e ai singoli condòmini potranno essere consegnate ad uno dei comproprietari; si tratta di un'ipotesi remota, perché di solito si nomina un sostituto, ma non impossibile. Se l'assemblea, infatti, non dovesse procedere in tal senso, non può concludersi per l'obbligo per l'amministratore uscente di conservare i documenti (e quindi l'incarico in prorogatio ) a tempo indeterminato.

La mancanza di un termine perentorio non può trasformare l'interregno in un periodo di lunga incertezza, ma deve servire solamente per organizzare tutto il carteggio.

Passaggio di consegne, nessun divieto per il passaggio a tranche, ma i tempi non possono essere incerti

Sebbene non sia espressamente prevista dal codice civile non è nemmeno vietata l'esecuzione di un passaggio di consegne parziale, o meglio di una consegna scaglionata nel tempo.

Proprio un provvedimento giudiziale, in relazione ad un condominio di grosse dimensioni, l'ha reputata opzione percorribile sancendo che entro 30 giorni dal provvedimento giudiziale le parti dovevano fissare una prima riunione organizzativa, nel corso della quale pianificare ulteriori incontri e sessioni di lavoro finalizzate «a ricevere da parte dell'amministrazione del condominio ricorrente la documentazione richiesta e la cui consegna viene ordinata secondo l'ordine di priorità che riterrà di dare e mantenendosi entro i limiti di un anno documentale per sessione di lavoro, nonché l'organizzazione della permanenza della traccia documentale, anche mediante estrazione di copia, da parte dell'amministrazione subentrata» (Trib. Firenze ord. 26 settembre 2017).

Il fatto che nel caso del nostro lettore vi sia stato un passaggio di consegne parziale, per poi interrompere il tutto, omettendo la consegna della documentazione contabile non lascia presagire nulla di buono.

Chi ci ha scritto, il giovane amministratore, ha il dovere (nonché ogni interesse) ad ottenere quanto prima la restante parte del carteggio. Per farlo sarà bene che invii (personalmente o già in questa fase per il tramite di un legale) una diffida al precedente amministratore. Nel perdurare dell'inadempimento, la soluzione unica può essere solamente la via giudiziaria. Trattandosi di un obbligo di dare, eventualmente anche un'azione per decreto ingiuntivo.

Passaggio di consegne, la tempistica sia concordata tra assemblea e amministratore uscente o tra amministratori

Per evitare problemi, o quanto meno per fissare dei punti certi rispetto all'adempimento dell'obbligo del passaggio di consegne, è bene che la delibera assembleare di revoca dell'amministratore, indicando il suo sostituto, indichi anche la tempistica del passaggio di consegne, evidentemente concordandola col mandatario per rendere l'indicazione certamente vincolante.

In mancanza è utile che quest'accordo sia raggiunto tra amministratore cessato dall'incarico e suo successore. Un incontro unico o più incontri è indifferente: ciò che è fondamentale è fissare delle date in modo che il mancato rispetto determini con certezza la condizione d'inadempienza.

=> Condanna pecuniaria ad orologeria per l'amministratore che non consegna i documenti

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G Nives Brighenti
G Nives Brighenti 29-10-2015 21:43:30

Buonasera, nell'ultima assemblea abbiamo nominato un nuovo amministratore. L'amministratore uscente, non ha inviato il verbale a noi condomini, ma ha comunicato al nuovo Amministratore, via e-mail, un "sunto del verbale" asserendo che è copia conforme all'originale e richiedendo, oltre alla lettera di accettazione, documenti quali attestato corso ANACI, ass. RC. E' regolare tutto ciò? Non deve presentarli a noi condomini? Come comportarci per avere una copia del verbale? Visto che ignora le nostre richieste allungando così il passaggio di consegne? Grazie.

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Luigi
Luigi 03-12-2015 18:37:14

non è compito dell'amministratore uscente chiedere documenti,attestazioni di sorta.è semmai compito dei condòmini chiederli prima della nomina,non ha senso chiederli dopo!!a nomina fatta..
se l'assemblea è interrotta,è obbligo dell'uscente recapitare il verbale di nuova nomina,se l'assemblea invece prosegue con il nuovo è fatto obbligo a questi diramare il verbale anche all'uscente per ragioni procedurali e d'archivio. un mio caso ultimo,venerdì sera nomina nuovo amministratore, proseguo dell'assemblea con il nuovo -al solo scopo di risparmiare la fatica di riconvocazione -(dopo 2 andate a vuoto!!!!) il martedì mattina tutta la documentazione patrimoniale pronta con contabilità dell'ultimo esercizio e preventivo pure a disposizione x ritiro -dopo1sett.!-.dopo 5 settimane ancora non avuta copia del verbale -come a nessun condomino recapitata copia-,volture non ancora fatte, cambio della firma in c/c bancario condominiale nessuna....

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Claudia C
Claudia C 14-05-2016 15:51:30

Buongiorno,
In data 18/4/16 abbiamo revocato il manato al vecchio amministratore.
Ad oggi, nonostante i solleciti del nuovo amministratore, il vecchio non ha consegnato il verbale originale di nomina e neppure la documentazione afferente al nostro condominio.
Cosa dobbiamo fare? Il vecchio amministratore ha ancora la possibilità di agire sul ns. conto corrente bancario, come possiamo ottenere l'originale del verbale?
Grazie, saluti.

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Federico P
Federico P 25-11-2016 18:32:00

Luigi, scrivere che l'amministratore uscente è obbligato a recapitare il verbale è una panzana colossale. Il compito di redigere il verbale è del segretario e del presidente, l'amministratore ha il solo obbligo di consegnare il libro verbali al successore. Su internet scrivono tutti a casaccio senza avere la minima idea di quello che dicono...e si atteggiano pure a professori! Non c'è mai obbligo di spedire il verbale!!

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Pietro
Pietro 26-04-2017 17:43:29

Dove deve avvenire la consegna della documentazione ?
Abbiamo cambiato amministratore in una casa di vacanza e il nuovo amministratore pretende che la consegna avvenga nel luogo ove e' situato lo stesso. Il vecchio amministratore pretende che venga invece a prendere la documentazione nel suo ufficio situato a 100 km di distanza . Chi ha ragione?

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Biagio.
Biagio. 08-05-2017 10:21:11

Buongiorno, questo è un altro articolo che andrebbe modificato, il legislatore avrebbe dovuto mettere i paletti con regole precise stabilendo e indicando senza proroghe i tempi necessari. Ci si augura qualche miglioramento al fine che non ci siano fraintendimenti e varie interpretazioni che lasciano molti dubbi.

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Luciano Arnaboldi
Luciano Arnaboldi 18-10-2018 10:32:03

vano a muro per allacciamento utenze telefoniche: la chiave per aprire lo sportello di metallo era da sempre a disposizione degli utenti(>30 anni).Ora nessuno la trova più. Per consentire una nuova utenza,ho sostituito il cilindro e regalato una nuova chiave ad ognuno: corretto ?

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Luigi
Luigi 19-12-2019 18:57:46

nel frattempo l'amministratore ha cambiato mestiere................

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Simone
Simone 13-07-2020 20:28:10

Salve, vorrei sapere se il nuovo amministratore è obbligato ad inviare all'amministratore uscente il verbale di assemblea e l'accettazione dell'incarico per ricevere la documentazione. Grazie.

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Alessandra
Alessandra 03-11-2020 17:16:32

Salve,
vorrei porre una domanda, ringrazio in anticipo per la risposta.
Se nel momento in cui viene espletata la riunione condominiale non vi è la rinomina dell'amministratore condominiale e non viene nominato nessuno come nuovo amministratore condominiale perché la votazione è stata inaspettata, si tratta sì di un ipotesi remota ma successa. La domanda : ai fini di legge quanto tempo abbiamo per comunicare il nome del nuovo amministratore condominiale all'amministratore uscente?
Grazie mille per la risposta

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Cavaliere
Cavaliere 22-01-2021 16:48:48

Qualora il nuovo amministratore non intenda promuovere un'azione legale per il rilascio di TUTTI i documenti dal precedente amministratore, il singolo condomino quanto tempo ha per procedere autonomamente a inoltrare ricorso al tribunale per tale rilascio?

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Vito Robles
Vito Robles 13-06-2021 22:05:43

Nominato nuovo amministratore non fa assemblea di insediamento ed approvazione preventivo bilancio 2021,dopo quando deve I dire assemblea?

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Gennaro Casciello
Gennaro Casciello 14-01-2022 12:06:34

Domanda: il passaggio di consegne è condizionato all'analogo passaggio all'Agenzia delle Entrate?
Vale a dire: chi subentra DEVE fare prima il passaggio all'AdE? Quali obblighi ci sono in merito?

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