Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Amministratore colpevole di appropriazione indebita se non consegna i documenti e la cassa.

Revoca. Obbligo di restituzione della documentazione e della cassa da parte dell'amministratore di condominio.
Avv. Maurizio Tarantino 

"A fini della configurazione del delitto di appropriazione indebita non può ritenersi determinante la ritualità o meno della convocazione dell'assemblea che aveva revocato il ricorrente.

Ne consegue che l'irritualità della revoca non esime l'amministratore di condominio dalla riconsegna dei documenti e della cassa". Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 38660 del 10 giugno 2016 in merito all'obbligo di restituzione della documentazione e della cassa da parte dell'amministratore.

I fatti di causa. La corte territoriale di Palermo confermava la pronuncia del Tribunale di primo grado in merito alla responsabilità penale di Tizio (amministratore) in ordine al reato di appropriazione indebita, per essersi appropriato della somma di € 2.050,00 oltre tutta la documentazione contabile.

Avverso tale pronuncia, Tizio proponeva ricorso per cassazione eccependo che la consegna (restituzione della somma e documenti) non era avvenuta per l'irritualità della convocazione di assemblea. Difatti, lo stesso condominio era amministrato da Tizio in regime di prorogatio imperii.

Da non perdere: Come dimostrare che l'amministratore intasca le mazzette.

Aspetti sul reato di appropriazione indebita nel condominio. La fattispecie di reato è disciplinata dall'articolo 646 codice penale, a mente del quale "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032".

Presupposto della fattispecie criminosa de qua, che vale a distinguerla da quella del reato di furto, è la situazione di possesso della cosa altrui, sorto in base a qualsiasi titolo, purché non idoneo al trasferimento della proprietà.

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza
Scarica Cass. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38660 del 10 giugno 2016
  1. in evidenza

Dello stesso argomento