Una recente sentenza del Giudice di Pace di Palermo dà seguito ad alcuni principi della Corte di Cassazione, adattandoli ad un caso concreto.
Quando un amministratore rimette l'incarico ad un sostituto - il più delle volte - ha il problema di dimostrare gli anticipi di cassa sostenuti in favore del Condominio, al fine di chiederne il rimborso.
Difatti, il disavanzo contabile presente in un rendiconto condominiale non vuol dire per via deduttiva che questo sia un credito dell'amministratore (Corte di Cassazione, Sentenza 9 maggio 2011 n. 10153).
È risaputo che, in materia di deliberazione di assemblea condominiale, l'approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento del debito in relazione alle sole poste passive specificatamente indicate.
Ora, nella verosimile ipotesi in cui si ricorra in giudizio, mentre l'amministratore è tenuto ad offrire la prova puntuale degli esborsi effettuati in qualità di mandatario, il Condominio - che come mandante è invece obbligato a rimborsare le anticipazioni da lui effettuate con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - deve, viceversa, dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (ex multis, Cass. Civ. 30 marzo 2006 n. 7498).
Una recente sentenza pubblicata in data 28 novembre 2013 dal Giudice di Pace di Palermo, dà seguito a tali principi, adattandoli ad un caso concreto.
La pronuncia in disamina - prendendo spunto da una consulenza tecnica d'ufficio condotta sul rendiconto condominiale - ha, in particolare, ribadito che nulla spetta all'amministratore che rivendica il pagamento delle relative spettanze professionali e degli asseriti anticipi di cassa, laddove questi non provi, documenti alla mano, la tracciabilità di ciascuna delle pretese accampate.
Ed invero: "..dando per scontato che l'amministratore uscente abbia correttamente eseguito il proprio mandato seguendo i fondamentali principi contabili per una corretta elaborazione del rendiconto, esso non presenta dati che riflettono con chiarezza le pretese dallo stesso vantate, da cui si evince come già rilevato che le competenze professionali risultano pagate, mentre il debito verso il fornitore K? rimane persistente, oltre che di importo superiore a quanto da egli riportato nel rendiconto, sottoposto ad approvazione assembleare.. il disavanzo di cassa non è chiaramente giustificato non essendovi alcun elemento di riscontro documentato nell'apposizione dei costi alle voci di bilancio? il credito residuo di 1.129,27 vantato dal rag... per pretesa anticipazioni da lui effettuate non appare chiaro nel dettaglio dei riepilogativi contabili dallo stesso prodotti, in cui si evidenzia un disavanzo di cassa.. dalla documentazione agli atti non può certamente rilevarsi tale fonte, né tanto meno può dedursi che essa sia derivante da esborsi non documentati dall'ex amministratore ?".
(Speciale: "Fuga con la cassa" dell'amministratore. Come vengono ripartite le spese?)
Conclusione: gli amministratori di condominio al fine di evitare di imbattersi in pronunce "negative" come quella in commento - laddove non abbiano il conforto di un rendiconto approvato con ivi declinata una posta a debito specifica -, dovranno aver cura di documentare, prima di iniziare qualsivoglia azione di recupero del credito, le seguenti circostanze:
- la natura degli anticipi cassa sostenuti, individuando i "fornitori" condominiali pagati anticipatamente ed indicando le fatture emesse a titolo solutorio;
- le cause che li hanno costretti a sostenere l'esborso in luogo del Condominio, ovvero documentare gli ammanchi di cassa legati alla morosità persistente di taluni condomini (pure precisando chi sarebbero costoro), oppure certificare che si trattava di spese straordinarie, impreviste, né diversamente prevedibili.
- il momento temporale in cui tali esborsi sono avvenuti, magari richiamando gli estratti del conto corrente condominiale dell'epoca;
- i movimenti di danaro provenienti dal proprio patrimonio e/o dal conto corrente personale, offrendo in comunicazione le pezze d'appoggio.
(L'amministratore non è un bancomat ma deve dimostrare le anticipazioni altrimenti nessun rimborso!)