#1 Inviato 21 Giugno, 2014 salve a tutti avrei bisogno di un informazione. 1) in base alla legge di riforma del condominio, sapete se l'amministratore è obbligato a realizzare un rendiconto con il metodo di competenza, o puo continuare a usare quello di cassa senza problemi? 2)sempre in base alla legge di riforma del condominio, il pagamento delle ritenute sulle fatture è sempre con il metodo di cassa, o deve applicare il metodo di competenza, cioè versare la ritenuta il mese successivo alla data della fattura? 3)a seguito di una mediazione di un proprietario contro il condominio, se il proprietario vince la causa e alcuni condomini non lo pagano, l'amministratore è tenuto a fare un decreto ingiuntivo contro i condomini morosi? grazie in anticipo
#2 Inviato 21 Giugno, 2014 salve a tutti avrei bisogno di un informazione. 1) in base alla legge di riforma del condominio, sapete se l'amministratore è obbligato a realizzare un rendiconto con il metodo di competenza, o puo continuare a usare quello di cassa senza problemi? 2)sempre in base alla legge di riforma del condominio, il pagamento delle ritenute sulle fatture è sempre con il metodo di cassa, o deve applicare il metodo di competenza, cioè versare la ritenuta il mese successivo alla data della fattura? 3)a seguito di una mediazione di un proprietario contro il condominio, se il proprietario vince la causa e alcuni condomini non lo pagano, l'amministratore è tenuto a fare un decreto ingiuntivo contro i condomini morosi? grazie in anticipo Salve, ci sono amministratori che usano o l'uno o l'altro. Sicuramente il criterio per competenza garantisce un prospetto dei movimenti in un determinato periodo. La ritenuta va versata entro il 16 del mese successivo, tramite F24. Il compenso spetta al mediatore se grazie al suo contributo le parti sono riuscite a raggiungere un compromesso. In teoria non c'è una vittoria dell'uno o dell'altro, per questo si chiama mediazione. Si cerca di avvicinare opposti interessi o ragioni. Di solito la mediazione si approva in asseblea, prima di scegliere le vie legali. Se il condominio si pone come controparte, le spese dovrà sostenerle tutti i condomini. Nel caso di non pagamento si potrà procedere con decreto ingiuntivo o addirittura con un'altra mediazione. Cordiali saluti.
#3 Inviato 21 Giugno, 2014 grazie per la risposta. avrei un ultimo dubbio sulle ritenute, cioè è obbligatorio versarle entro il 16 del mese successivo alla data della fattura, o entro il 16 del mese successivo alla data del pagamento? o si possono scegliere a piacere i metodi? ad esempio se la fattura è di giugno e viene pagata a novembre, la ritenuta la verso entro il 16 luglio o 16 dicembre? grazie ancora
#4 Inviato 21 Giugno, 2014 Il versamento della r.a. si effettua entro il 16 del mese successivo (nel tuo esempio a luglio). Viceversa si deve operare tramite ravvedimento operoso.
#5 Inviato 21 Giugno, 2014 grazie per la risposta.avrei un ultimo dubbio sulle ritenute, cioè è obbligatorio versarle entro il 16 del mese successivo alla data della fattura, o entro il 16 del mese successivo alla data del pagamento? o si possono scegliere a piacere i metodi? ad esempio se la fattura è di giugno e viene pagata a novembre, la ritenuta la verso entro il 16 luglio o 16 dicembre? grazie ancora La ritenuta va versata entro il g. 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento della fattura. Ergo, in riferimento al tuo esempio, fattura di giugno pagata a novembre, la ritenuta andrà versata entro il 16 dicembre. (ahi!ahi! vanni...😎
#6 Inviato 21 Giugno, 2014 grazie a tutti, ma chi ha ragione, giovanni o dolores? anche perche il modello 770 nel caso in cui una fattura ad esempio di ottobre 2013 e pagata a marzo 2014, se nel caso consideriamo la data fattura andrebbe nel 770/2014, se invece vediamo la data del pagamento(marzo 2014), andrebbe indicata nel 770/2015
#7 Inviato 21 Giugno, 2014 grazie a tutti, ma chi ha ragione, giovanni o dolores? anche perche il modello 770 nel caso in cui una fattura ad esempio di ottobre 2013 e pagata a marzo 2014, se nel caso consideriamo la data fattura andrebbe nel 770/2014, se invece vediamo la data del pagamento(marzo 2014), andrebbe indicata nel 770/2015 Devi semplicemente seguire il principio che tutto gira intorno al pagamento della fattura. Ed infatti, la ritenuta si versa in funzione del pagamento, ovvero il debito verso l'Erario per il versamento sorge nel MOMENTO in cui si paga il corrispettivo. Quindi se la fattura emessa nel mese di ottobre 2013, è stata poi pagata nel mese di marzo 2014, l'anno della ritenuta è il 2014 ed andrà comunicata nel 770/2015 che fa riferimento all'anno d'imposta 2014. TODO CLARO? p.s. la prossima volta, però, per questioni meramente fiscali, postiamo nella sezione giusta, grazie. https://www.condominioweb.com/forum/argomenti/fisco-770-quadro-ac-f24-agenzia-entrate-13/