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L'amministratore di condominio che non tiene un doppio registro dell'anagrafe condominiale può essere revocato?

Non si può ottenere la revoca dell'amministratore solo perché non tiene un doppio registro dell'anagrafe condominiale, uno completo e l'altro depurato dei dati sensibili.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

"In tema condominio, deve ritenersi che nessuna norma prevede la predisposizione di un registro anagrafico completo di tutti i dati previsti dalla normativa condominiale e di altro registro, invece privo di taluni di detti dati, esigibile ai comunisti nella sua integralità, ragion per cui il soddisfacimento delle esigenze di tutela della privacy testé menzionate va ottenuto in presenza di un solo registro anagrafico della comunione, dovendo ad esempio ritenersi sufficiente la consegna, a richiesta, di un documento contenente i nominativi dei condomini ma anche i dati catastali delle loro unità abitative, e dunque respingersi l'istanza di revoca dell'amministrazione proposta dall'istante". Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Appello di Milano con il decreto n.3842 del 19 luglio 2016 in merito alla revoca dell'amministratore.

I fatti di causa. Tizio (condomino) adiva la competente autorità chiedendo la revoca dell'amministratore per inadempimento al suo incarico per mancata tenuta del registro di anagrafe condominiale e di un altro registro esigibile a richiesta da ogni condomino. Per le ragioni esposte, l'amministratore proponeva azione di reclamo avverso l'ordinanza di revoca emessa dal Tribunale di Milano.

Chi può partecipare all'assemblea di condominio

L'obbligo della tenuta dell'anagrafe condominiale. Il nuovo art. 1130, n. 6, c.c., come modificato dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012, prevede espressamente l'obbligo di tenuta del registro dell'anagrafe condominiale a cura dell'amministratore.

In particolare,l'amministratore deve adempiere a tale obbligo a pena di revoca dell'incarico per grave irregolarità di gestione ex artt. 1129, comma 11, n. 7, c.c.

Si tratta di una mansione specificamente riconducibile all'amministratore e non anche al condominio al cui adempimento,anche i singoli condomini devono diligentemente collaborare.

Ciò significa che, l'obbligo di tenuta del registro anagrafe non sussiste in tutte le ipotesi in cui non venga conferito incarico ad un amministratore.

In questi casi, peraltro, rimane salva la possibilità dell'assemblea dei condomini di disporre la tenuta di un registro con funzione di anagrafe, affidandone eventualmente l'incombenza al condomino facente funzioni di amministratore.

Finalità dell'anagrafe condominiale. Il registro di anagrafe condominiale è uno dei quattro registri (insieme a quello dei verbali, di contabilità e di nomina e revoca) che l'amministratore deve curare e mettere a disposizione dei condomini per la libera consultazione.

Si tratta, nello specifico, di una sorta di "carta di identità" del fabbricato, contenente le notizie anagrafiche e patrimoniali essenziali utili per identificare tutti i partecipanti al condominio.

È possibile quindi consultare l'anagrafe condominiale per conoscere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

L'obbligo di tenuta del registro dell'anagrafe condominiale in capo all'amministratore prevede una serie di adempimenti per i singoli condomini proprietari delle unità immobiliari: in caso di mancata collaborazione, l'amministratore può diffidare formalmente, per iscritto, i condomini inadempienti a fornire i dati necessarie entro un congruo termine, decorso il quale l'amministratore provvederà ad acquisire i dati addebitando le relative spese ai soli condomini inadempienti.

Il ragionamento della Corte di Appello di Milano. Nella fattispecie in esame, la Corte ha avuto modo di precisare che non vi è alcun obbligo da parte dell'amministratore di redigere due registri: uno completo di tutti i dati previsti dalla normativa condominiale e l'altro invece privo di taluni di dati sensibili ed esigibile a richiesta dagli interessati.

Per meglio dire, l'art. 1129 co. 2 c.c. se da una parte prevede il diritto di ogni interessato a prendere visione dei dati, da altra parte, la norma prevede la limitazione di tale diritto ai soli soggetti interessati; sicché, dovendosi escludere un incondizionato ed illimitato diritto dei comunisti a prendere visione del documento in questione, è indubbio che l'amministratore debba individuare il giusto punto di equilibrio tra esigenza di tutela della privacy dei comunisti al rispetto della cui normativa egli è in ogni caso tenuto.

Anagrafe condominiale e potere di accesso dei comuni

Difatti, con riferimento all'esistenza in capo all'amministratore di un obbligo di rispetto della normativa sulla riservatezza (D.Lgs. 196/2003), la Cassazione ha precisato che "il trattamento dei dati personali, per essere lecito, deve avvenire nell'osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti "(Cass. n. 186/2010).

Premesso ciò, a parere dei giudici, non si può ottenere la revoca dell'amministratore solo perché egli non tiene un doppio registro dell'anagrafe condominiale, uno completo e l'altro depurato dei dati sensibili e dunque da esibire a richiesta di un proprietario esclusivo: le esigenze di tutela della privacy devono essere garantite con un documento solo. Ne consegue che il singolo condomino deve dunque accontentarsi delle informazioni fornitegli dall'amministratore al netto dei dati catastali degli immobili vicini al suo.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Appello di Milano, in riforma della precedente pronuncia, ha respinto la richiesta di revoca dell'amministratore e per l'effetto ha condannato il condomino alle spese di giudizio.

Si ringrazia lo Studio Legale Fracchia per la la segnalazione della sentenza.

Sentenza
Scarica Corte di Appello di Milano decreto n.3842 del 19 luglio 2016
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