Vai al contenuto
Amico di Tizio

Procedura di nomina nuovo amministratore. e compenso amministratore. in prorogatio

Buona sera a tutti,

durante una delle ultime assemblee è stato nominato come presidente dell'ass. una persona esterna al condominio, in particolare un avvocato amico dell'amministratore, al quale è stato chiesto di non accettare la nomina anzi, di allontanarsi dall'assemblea, ma non c'è stato modo di allontanarlo.

1.Chiedo è possibile una cosa del genere? può essere nominato un esterno come presidente?

 

Inoltre durante l'assemblea al punto del giorno "conferma e revoca dell'amministratore" (putiferio!), l'amministratore ha in qualche modo annullato l'assemblea. Mi spiego meglio: uno dei condomini e presente in assemblea si è proposto come nuovo amministratore (coraggioso!) avendo i titoli e numeri per l'approvazione (persone presenti e deleghe e millesimi), ma dopo una discussione animata, chi favorevole al vecchio amministratore ha esordito dicendo che oltre il candidato che aveva fatto presente la volontà di essere il nuovo amministratore, dovevano esserci altri candidati, e che quindi la decisione di nomina di nuovo amministratore doveva avvenire facendo pervenire presso l'ufficio dell'amm. delle proposte in busta chiusa che sarebbero state aperte in sede di nuova assemblea.

2. Chiedo è proprio questo il procedimento: far pervenire proposta in busta chiusa?

3. L'amministratore poteva in un certo modo annullare l'assemblea non procedendo ad alcuna votazione (nè conferma, nè nomina, nè revoca)?

4. L'amministratore attualmente in prorogatio imperii percepisce compenso?

5. Per la conferma dell'amm. mi confermate debbano esserci le maggioranze previste (1/3 dei condom. e 500 millesimi)?

6. come effettivamente si procede in presenza di più candidati?: l'ass. deve votare sulla nomina di nuovo amministratore, poi si procede sulla comparazione delle proposte e quindi compensi e poi l'ass. nomina il nuovo amministratore e quindi firma sul verbale del nuovo amm.

 

Vi ringrazio!

Buona sera a tutti,

durante una delle ultime assemblee è stato nominato come presidente dell'ass. una persona esterna al condominio, in particolare un avvocato amico dell'amministratore, al quale è stato chiesto di non accettare la nomina anzi, di allontanarsi dall'assemblea, ma non c'è stato modo di allontanarlo.

1.Chiedo è possibile una cosa del genere? può essere nominato un esterno come presidente?

2. Chiedo è proprio questo il procedimento: far pervenire proposta in busta chiusa?

3. L'amministratore poteva in un certo modo annullare l'assemblea non procedendo ad alcuna votazione (nè conferma, nè nomina, nè revoca)?

4. L'amministratore attualmente in prorogatio imperii percepisce compenso?

5. Per la conferma dell'amm. mi confermate debbano esserci le maggioranze previste (1/3 dei condom. e 500 millesimi)?

6. come effettivamente si procede in presenza di più candidati?: l'ass. deve votare sulla nomina di nuovo amministratore, poi si procede sulla comparazione delle proposte e quindi compensi e poi l'ass. nomina il nuovo amministratore e quindi firma sul verbale del nuovo amm.

 

Vi ringrazio!

1. SI, se avete nominato uno esterno questo sarà il Presidente d'assemblea, pensateci prima 🙂

1) Il presidente deve essere uno dei condomini

2) Non è necessario far pervenire i preventivi in busta chiusa (per gli amministratori), questa è una regola-prassi utile (anche se non obbligatoria) nelle procedure di assegnazione dei lavori straordinari, si possono comunque far pervenire prima o anche in occasione stessa dell'assemblea

3) L'amministratore non può annullare nulla, non ha alcun potere in assemblea, l'unica cosa che può fare è quella di rispondere ad eventuali quesiti riguardanti il suo operato o altro, chi dirige l'orchestra è solo il presidente democraticamente eletto, è lui che controlla la validità delle deleghe, è lui che coordina e fa da moderatore, è lui che detta al segretario ciò che va scritto sul verbale, oltretutto la presenza dell'amministratore non è neanche obbligatoria, si può fare a meno, una volta che ha fatto le convocazioni ha completato i suoi compiti

4) Se non è stato nominato nessuno al posto suo egli continuerà a percepire, giustamente, il suo compenso

5) Sia per la conferma che per la nuova nomina è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenta la metà del valore del fabbricato (500 millesimi)

6) In presenza di più candidati conviene visionare i preventivi, sondare preventivamente chi raccoglie più consensi (per esempio per alzata di mano) e concentrare su questa persona le preferenze (praticamente: mettetevi d'accordo prima, o in assemblea o addirittura facendo una riunione informale prima dell'assemblea stessa). Una volta nominato l'amministratore si registra sul verbale il suo compenso dettagliato ed i suoi dati identificativi

1) Il presidente deve essere uno dei condominii
Scusami Alfonso, vedo che siamo d'accordo su tutti gli altri punti del quesito ed anche in altri quesiti ci troviamo spessissimo concordi, ma se mi permetti, non esiste nessuna norma che obbliga la nomina di un condomino come presidente d'assemblea, per cui se i condomini nominano un estraneo nulla lo vieta.
Scusami Alfonso, vedo che siamo d'accordo su tutti gli altri punti del quesito ed anche in altri quesiti ci troviamo spessissimo concordi, ma se mi permetti, non esiste nessuna norma che obbliga la nomina di un condomino come presidente d'assemblea, per cui se i condomini nominano un estraneo nulla lo vieta.

Giusto, la mia risposta intendeva dire che la nomina del presidente all'interno della compagine condominiale è per lo meno opportuna, seppur come da te giustamente specificato non obbligatoria per legge, correggo dicendo: sarebbe meglio fosse un interno

ritengo che il presidente debba essere qualcuno che ha titolo per partecipare all'assemblea

 

presumo che questo avvocato, sia stato delegato da un condomino, quindi aveva titolo per essere in assemblea e per essere nominato dall'assemblea presidente (salvo indicazioni diverse di un regolamento contrattuale)

2. un condomino non potrebbe opporsi alla nomina del Presidente dell'assemblea, potrebbe però rimanere astenuto

3. come detto, l'amministratore non può impedire il regolare svolgimento dell'assemblea, tanto vale che non la convochi neppure.

 

Infine un'altra cosa nel caso si ripeta che questo amico e avvocato dell'amministratore si presenti in assemblea, se voi condomini tutti all'unanimità dei presenti non accettate la presenza di un estraneo, ovvero uno che non ha titolo di essere presente, lo invitate ad uscire.

Atenzione che in seconda convocazione per la sola conferma dell'ammiistratore non occorrono i 500 millesimi leggete il c.c.

Art. 1136, comma 3, le assemblee di seconda convocazione, stabilisce "Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione..... è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio."

×