Nel confronto tra i proprietari di un condominio c'è sempre il rischio di qualche contestazione. Alle volte si tratta di una semplice rimostranza, magari espressa sull'operato dell'amministratore. In altri casi, invece, si vuole evidenziare qualcosa di più importante, quale potrebbe essere una delibera assembleare viziata.
Sto parlando di una circostanza non infrequente. Può capitare, ad esempio, che un'assemblea sia impugnabile, semplicemente, perché è stata commessa una distrazione nella convocazione o nel calcolo della maggioranza che ha votato. A questo punto, il condomino interessato deve subito partire con l'impugnazione oppure è, quanto meno, opportuno tentare di risolvere il problema amichevolmente?
La seconda opzione sembra quella preferibile, anche perché, in caso contrario, c'è il rischio di doversi sobbarcare i costi di un'azione legale inutile.
Non mi resta, pertanto, che approfondire quanto è accaduto, illustrando le ragioni della predetta decisione.
Termini per impugnare una delibera condominiale
Se, ad esempio, non hai partecipato ad un'assemblea condominiale, poiché non sei stato regolarmente avvisato, oppure se eri assente e la stessa ha deliberato su un ordine del giorno del tutto diverso da quello dichiarato, hai il diritto di proporre impugnazione.
Il termine per avanzare l'azione è di trenta giorni e decorre dal momento in cui hai ricevuto comunicazione del verbale della riunione. Inoltre, puoi interrompere questo termine, semplicemente, proponendo il cosiddetto tentativo obbligatorio di mediazione stragiudiziale.
In particolare, il termine per l'impugnativa, sarà interrotto nel momento in cui verrà depositata e comunicata l'istanza di mediazione al condominio e ricomincerà a decorrere appena conclusosi il tentativo stesso.
L'insieme delle regole anzi dette dimostra che prima di avviare un contenzioso avverso un deliberato assembleare c'è tempo e modo per evitare di andare dinanzi al magistrato. Se l'attore ha, vanamente, sprecato questa possibilità, secondo giurisprudenza può pagarne le conseguenze.
Delibera condominiale viziata: può essere sostituita da una valida
Un condominio, resosi conto di aver emesso una decisione viziata, si riunisce nuovamente e sostituisce il deliberato invalido, con un verbale impeccabile sotto tutti i punti di vista, con ciò rendendo superflua ogni impugnativa: lo può fare?
La risposta positiva è contenuta nell'art. 2377, comma 8, c.c., il quale afferma che «l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto».
Si tratta di una regola prevista in materia societaria, ma applicabile anche a quella condominiale ed è ciò che è avvenuto nel caso sottoposto al vaglio del citato Tribunale di Latina.
Impugnazione delibera: la cessata materia del contendere
Nel caso qui in esame, gli attori avevano impugnato un deliberato assembleare viziato sotto vari aspetti: tra questi la loro mancata convocazione e l'approvazione di un punto non all'ordine del giorno.
Il condominio, però, aveva già rimediato all'errore, riunendosi nuovamente ed emettendo una decisione che sostituiva, validamente, quella viziata.
Lo aveva fatto anche prima che venisse proposto il tentativo di mediazione stragiudiziale della lite.
Per queste ragioni, il fabbricato convenuto aveva chiesto che la causa fosse definita per la cessata materia del contendere. Lo aveva proposto poiché «il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ove risulti che l'assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, ponendo in essere un atto sostitutivo di quello invalido" (Cass. civ., n. 3069/1988; Cass. civ., n. 3159/1993; Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, n. 20071)».
Il Tribunale di Latina ha accolto questa richiesta, anche perché non avrebbe potuto fare diversamente rispetto alla condotta del convenuto condominio. Tuttavia è andato oltre, sancendo la compensazione delle spese. Ora ti spiego il perché.
Impugnazione delibera cessata materia e compensazione delle spese
Dinanzi alla decisione assunta nella nuova assemblea del convenuto condominio, con la quale è stato sostituito il deliberato assembleare annullabile, è stata disposta la cessata materia del contendere
Il giudice, però, ha voluto anche rimarcare il comportamento della parte attrice. Questa, infatti, aveva promosso l'impugnazione senza neanche tentare di risolvere amichevolmente la vicenda: non aveva esortato l'amministratore in tal senso e tanto meno lo aveva fatto con gli altri condomini.
Persino l'istanza di mediazione obbligatoria era stata depositata quasi un mese e mezzo dopo che la nuova assemblea condominiale aveva già risolto, di fatto, ogni contraddizione.
Per questi motivi, il Tribunale di Latina ha concluso che anche la parte attrice «ha dato causa al contenzioso». A questo punto, la compensazione delle spese è stata inevitabile e conseguenziale.
Quindi, per le suddette ragioni, la Corte laziale ha sposato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in ambito condominiale, la conclusione del procedimento non deve necessariamente coincidere con la condanna di una delle parti, ben potendosi giungere ad una sentenza che provvede ad una compensazione delle spese di lite (Cass. ord. n. 16607/2017)».