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Sospensione feriale dei termini processuali e comunicazione verbale assemblea condominiale

Impugnazione delibere condominiali e termini feriali.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il mese di agosto, è cosa nota agli addetti ai lavori, opera la così detta sospensione feriale dei termini processuali.

Ciò vuol dire che, eccezion fatta per alcune ipotesi - previste dalla legge (atti urgenti, ecc.) - i termini previsti a pena di decadenza per il compimento di determinati atti non producono effetti.

In sostanza il periodo 1 agosto - 31 agosto di ogni anni non è conteggiato nei termini processuali.

Di questa particolare fattispecie si occupa la legge n. 742 del 1969 (e successive modificazioni ed integrazioni), intitolata per l'appunto Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Impugnazione delibere condominiali

L'art. 1137 c.c. specifica che nel caso di deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio se ne può chiedere l'annullamento all'autorità giudiziaria.

La norma pone altresì un termine decadenziale di trenta giorni, che dev'essere così computato:

  • per i presenti, dissenzienti ed astenuti esso inizia a decorrere dalla data della deliberazione;
  • per gli assenti, la decorrenza inizia dalla comunicazione del verbale.

Per la Cassazione comunicazione del verbale va intesa come ricezione.

La medesima Suprema Corte sia pur eccezionalmente ha specificato che qualora la comunicazione sia avvenuta a mezzo posta e senza consegna a mani, la ricezione del verbale deve darsi per avvenuta trascorsi dieci giorni dalla giacenza del plico presso l'ufficio postale (con decorrenza dal deposito dell'avviso di giacenza nella cassetta postale) o da quello precedente se nel frattempo è avvenuto il ritiro.

In sostanza gli ermellini hanno parificato questa comunicazione a quella di un atto giudiziario. Giurisprudenza creativa, non c'è che dire.

Semplificando: se la deliberazione e adottata il 10 giugno e il verbale ricevuto il 15, il condòmino presente (dissenziente ed astenuto) avrà tempo per impugnare fino al 10 luglio, quello assente entro il 15 dello stesso mese (se come nel 2018 il 15 luglio è domenica, il termine slitta al 16).

Giacenza del verbale d'assemblea e termini di impugnazione, dietrofront della Cassazione

Impugnazione delibere condominiali e termini feriali

Il termine indicato dall'art. 1137 c.c. è un termine processuale soggetto alla sospensione prevista dalla legge n. 742 del 1969?

Inizialmente no, in quanto la legge non lo considerava. La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 49 del 2 febbraio 1990 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio

Perché si è giunti a questa conclusione? Al riguardo il Giudice delle leggi ebbe modo di argomentare affermando che «la brevità di tale termine [di cui all'art. 1137 c.c. n.d.A.] rende particolarmente difficile, a colui che intenda esercitare il proprio diritto di impugnativa delle suddette delibere, di munirsi della necessaria difesa tecnica quando detto termine cada nel periodo feriale, proprio perché, come è stato precisato (sent. n. 255 del 1987 cit.) <l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali> e, quindi, ove la sospensione in parola non fosse estesa anche a detta ipotesi, ne risulterebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.»

Insomma chi vuol impugnare una delibera condominiale il cui conteggio dei termini di trenta giorni viene interrotto dalla sospensione feriali dei termini processuali ha un mese in più di tempo, o meglio trentuno giorni, per depositare l'atto in giudizio.

Comunicazione verbale assemblea condominiale e sospensione dei termini d'impugnazione

Un esempio come sempre può essere utile a comprendere come orientarsi.

Assemblea di condominio che si tiene il 15 luglio. Il condomino presente (dissenziente ed astenuto) avrà tempo per impugnare fino al 14 settembre 2018.

Sedici giorni del termine di trenta sono computati a luglio, i restanti 14 a settembre; ciò, perché, come abbiamo specificato in precedenza in ragione del disposto di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, il decorso dei termini processuali (quello per l'impugnazione della delibera condominiale è considerato tale) «è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

Che cosa succede se l'assemblea si tiene nel mese di agosto? Ad esempio l'assemblea si svolge il 10 agosto (in realtà è indifferente una qualunque data tra l1 ed il 31). Ebbene, giusta il disposto del medesimo articolo appena citato «ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

Si badi: per chi ha partecipato all'assemblea il 10 agosto, il termine per impugnare inizia a decorrere dal primo settembre. Medesima sorte per chi non ha partecipato ma ha ricevuto la comunicazione del verbale in quel periodo; ma, per chi è stato assente ed ha ricevuto la raccomandata dopo la fine del periodo di sospensione dei termini processuali, la decorrenza per l'impugnazione inizierà dalla data di ricezione. Come dire: assemblea il 10 agosto e verbale ricevuto il 5 settembre. I trenta giorni inizieranno a decorrere dal 5 settembre e non dall'1.

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