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Denuncia dei gravi difetti e decadenza dall'azione legale, il conteggio dei termini

Agire contro l'appaltatore per i vizi costruttivi ed i gravi difetti che ne compromettono la conservazione ed il godimento.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'azione giudiziaria fondata sull'art. 1669 c.c., quella che consente di agire contro l'appaltatore per i vizi costruttivi ed i gravi difetti che tra le altre cose ne compromettono la conservazione ed il godimento, deve essere azionata entro un anno dalla scoperta, ossia entro un anno dal momento in cui s'ha effettiva conoscenza della natura del difetto medesimo.

A dirlo, anzi a ribadirlo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27433 resa il 9 dicembre 2013.

La pronuncia, lo abbiamo detto in un altro nostro articolo a commento della medesima sentenza, arriva a tre mesi esatti di distanza da una sentenza, la n. 20644 di cui demmo conto nel mese di settembre (Il distacco dell'intonaco può rappresentare un grave difetto coperto dalla garanzia decennale e che legittima l'azione contro l'appaltatore).

In una materia così delicata, com'è quella delle prescrizioni e delle decadenze, la conferma di un orientamento interpretativo non può che essere accolta con soddisfazione.

Ciò detto è utile ricordare quali siano esattamente i termini di cui stiamo parlando.

L'appaltatore è responsabile per i pericoli di rovina ed i gravi difetti che si presentino nei dieci anni dalla costruzione purché "sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta". Il diritto del committente, prosegue il secondo comma dell'art. 1669 c.c. "si prescrive in un anno dalla denunzia".

Come dire: chi commissiona l'opera deve far notare il difetto a chi l'ha eseguita entro un anno dalla sua scoperta. Da quella data inizia a decorrere il termine breve di prescrizione del diritto.

Per dirla con un esempio: il committente scopre il difetto di costruzione il primo gennaio 2014; egli deve denunziarlo (meglio se con racc. a.r.) al costruttore entro il primo gennaio 2015.

Dalla data della denuncia decorre un altro anno entro il quale bisogna far causa (se non si risolve bonariamente la questione).

Il tutto purché il difetto si manifesti entro dieci anni dalla consegna dell'opera. (Vizi casa nuova, i termini per la denuncia dei vizi decorrono dal contratto definitivo e non dalla compravendita)

Che cosa s'intende per scoperta del grave difetto?
Secondo la sentenza n. 27433 del 9 dicembre 2013 "il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.

L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.

Nella specie, il giudice, con il suo insindacabile giudizio di merito, fa risalire la scoperta dei vizi alla data di deposito della relazione del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo".

D'altra parte, una persona non dotata di conoscenze tecniche potrebbe confondere un banale vizio con un difetto rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1669 c.c.

(L'azione di garanzia per gravi difetti può essere fatta valere anche contro il costruttore-venditore dell'edificio)

Nel caso risolto dalla sentenza in esame, oggetto del contendere era il distacco dell'intonaco della facciata dell'edificio. Per il giudice che s'è espresso in primo grado la particolarità del difetto faceva si che il committente fosse venuto a conoscenza della sua reale entità, insomma che l'avesse scoperto, solamente dopo l'accertamento tecnico preventivo (art. 696 c.p.c.).

In quel contesto, quindi, era da quella data che bisognava far partire i conteggi di cui all'art. 1669 c.c.

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