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Resp. Committente versamento ritenute fiscali ed IVA dell'appaltatore

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Buongiorno, la settimana scorsa è nata la solita disputa tra colleghi riguardo l'interpretazione della legge 22 giugno 2012, n. 83.

Di seguito inserisco uno stralcio:

"L’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – ha sostituito integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006 ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter. In sostanza, la novella normativa ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. In capo al committente ( Condominio), è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000,00 a 200.000,00 euro - nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore."

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Adesso descrivo il punto di discordia.

Appalto lavori di manutenzione edili: previsto pagamento in 32 mesi.( il 50% viene versato al termine dei lavori, mentre al 50% in 12 rate seguenti la fine dei lavori).

Domanda, tale legge, ovvero l'obbligo di richiedere la documentazione all'appaltatore vale solo per il periodo in cui la ditta effettivamente lavora, oppure

devo richiedere la documentazione anche per le 12 rate che seguono la fine dei lavori?

Spero di essere stato abbastanza chiaro?

dalla circolare n. 2 del 1 marzo 2013:

 

Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, ritenersi escluso il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR.

Cosa mi dici mai ????

Significa che l'amministratore non è più obbligato a chiedere la documentazione ( DURC + autocertificazione IVA) in nessuno degli appalti ??

Il Condominio non rientra nell'ambito delle disposizioni, pertanto quale amministratore non sei tenuto a richiedere la certificazione attestante la regolarità di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA.

Ad ogni pagamento che faccio alla ditta ?

se i lavori sono terminati ma i pagamenti proseguono per un altro anno, ogni volta devo chiedere il DURC?

Ad ogni pagamento che faccio alla ditta ?

se i lavori sono terminati ma i pagamenti proseguono per un altro anno, ogni volta devo chiedere il DURC?

No..................

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