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Gravi difetti dell'immobile ed azione di responsabilità ex art. 1669 c.c.: un promemoria da Legnano

La responsabilità decennale per gravi difetti costruttivi.
Avv. Alessandro Gallucci 

Ai sensi dell’art. 1669 c.c. rubricato (Rovina e difetti di cose immobili)

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di diec i anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta e vidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.

La famosa responsabilità decennale per gravi difetti costruttivi.

Chi può agire, quando si tratta di edificio condominiale, per far valere questi diritti? Secondo la Cassazione “ in tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore derivante dall'art. 1130, comma 1 n. 4, c.c. - a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio - gli consente di promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva” (Cass. 8 novembre 2010 n. 22656).

In sostanza: l’amministratore, per le parti comuni, ed i condomini, per le parti comuni e per quelle di loro esclusiva proprietà, possono agire nei modi e nei termini indicati dall’art. 1669 c.c. per ottenere l’eliminazione del vizio ed il risarcimento del danno.

Chiarito ciò è utile comprendere che cosa debba intendersi per gravi difetti ai sensi della norma testé citata. Una sentenza resa dal Tribunale di Legnano il 17 luglio 2012 ci aiuta nello scopo.

Si legge nella pronuncia che " i gravi difetti che danno luogo a responsabilità del costruttore nei confronti dell'acquirente ex art. 1669 c.c. sono ravvisabili non solo nell'ipotesi di rovina o di pericolo di rovina dell'immobile, ma anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità, pregiudichino in modo grave la funzione cui l'immobile è destinato e dunque la godibilità e la fruibilità dello stesso sotto l'aspetto abitativo, come quando la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte e anche incidenti su elementi secondari e accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti) purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione" (App.

Roma, 3 maggio 2011, n. 2002; Cass. civ., 28 aprile 2004, n. 8140; 29 aprile 2008, n. 10857).

La Corte ha, in particolare, riconosciuto la natura di vizi ex art. 1669 c.c., nel caso di fessurazioni e crepe nella pavimentazione (Cass. civ., 29 aprile 2008, n. 10857), distacco di intonaco (Trib. Savona, 3 luglio 2004; Cass. civ., 10 aprile 1996, n. 3301), manifestazione di efflorescenze ed infiltrazioni (Trib. Cagliari, 14 novembre 2006, n. 2786; Cass. civ., 4 novembre 2005, n. 21351)” (Trib. Legnano 17 luglio 2012).

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