La sospensione feriale opera anche con riferimento al procedimento obbligatorio di mediazione, propedeutico all'impugnativa di una delibera condominiale?
Nell'ambito dei procedimenti della giustizia civile, tra il giorno 1 e il 31 del mese di agosto di ciascun anno, opera un periodo di riposo degli avvocati, la c.d. "sospensione feriale", che interrompe di diritto il decorso dei termini processuali e determina un prolungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono, ad esempio, depositare atti e documenti, oltre che adire le vie giudiziarie.
Per effetto della sospensione feriale, disposta dall'art. 1 della Legge n. 742/69, che dall'anno 2015 è stata ridotta da 46 a 31 giorni, non vengono fissate udienze nel suddetto periodo estivo e i termini processuali decorrenti prima di giorno 1 agosto si interrompono di diritto, per riprendere a decorrere dal giorno 1 settembre dello stesso anno.
In altri termini ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Del resto è nulla la citazione che nel computo dei termini a comparire non tenga conto del periodo di sospensione (Cass. n.5981 del 27.5.91).
Comunque tale sospensione concerne i termini processuali e non i termini sostanziali, fatta eccezione per quei termini che, pur essendo sostanziali, sono fissati per agire in giudizio a pena di decadenza, come ad esempio l'impugnazione giudiziale contro una delibera condominiale affetta da vizi che la rendono annullabile.
Più precisamente, ai sensi dell'art. 1137 comma 2 c.c., colui che intende proporre impugnazione deve farlo nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
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