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Illegittima la video-registrazione di una riunione di condominio effettuata occultamente da un singolo condomino.

Vietata la video-registrazione di un'assemblea condominiale senza il previo consenso informato di tutti i partecipanti “registrati”.
Avv. Roberto Tomassoni – Foro di Roma 

La sentenza emessa dal Tribunale di Roma (n°13692 del 3 luglio 2018) offre spunti di notevole interesse circa il tema della privacy condominiale, ma non solo. In primo luogo va precisato che in parte motiva non viene mai chiarito se il fatto deciso vertesse su un'ipotesi di semplice audio-registrazione, o piuttosto di video-registrazione.

L'assemblea condominiale può essere videoregistrata?

Ciò detto, merita di soffermarsi sui seguenti punti affrontati nel corso del giudizio:

  • 1. quello della legittimità o meno della registrazione delle dichiarazioni rese nel corso delle assemblee di Condominio;
  • 2. quello della valenza di prova processuale di tale registrazione;
  • 3. quello delle ricadute processuali e sostanziali di una eventuale illegittima acquisizione.

Il caso.

Il condomino parte attrice impugna una delibera assembleare dell'anno 2014 assumendone l'invalidità per una serie di ragioni.

Principale doglianza è la pretesa irregolarità dell'assemblea condominiale per falso materiale nella redazione del verbale, che per giunta sarebbe stato lasciato con spazi in bianco riempiti poi successivamente alla effettiva chiusura della riunione.

Dette eccezioni sarebbero provate dalla registrazione della riunione effettuata dalla stessa parte attrice. Il Condominio si costituisce ed eccepisce l'infondatezza di tutte le avverse domande.

Nel caso di specie, poi, la registrazione sarebbe avvenuta all'oscuro degli altri presenti.

Il Giudice da ragione alla difesa di parte convenuta, rigettando la domanda dell'istante e condannando il condomino anche al pagamento delle spese di lite. Questi, in sintesi, i fatti.

La sentenza. In parte motiva la sentenza indirettamente tratta del più ampio tema del bilanciamento tra il diritto dei condomini al controllo sulla corretta gestione condominiale, in cui bene può rientrare anche il diritto di registrazione suddetto, al fine di verificare l'assenza di irregolarità nella stesura del relativo verbale, e il diritto alla riservatezza dei medesimi condomini.

Al riguardo viene puntualmente osservato che ogni condomino può richiedere all'amministratore che siano (audio)registrate le dichiarazioni rese durante una riunione condominiale.

Invero ciascun partecipante, anche nell'ambito di un semplice colloquio tra amici, accetta il rischio di poter essere registrato (Cass. n. 18908/2011).

Inoltre, la stessa giurisprudenza di legittimità penale ha precisato che non esiste alcuna violazione della privacy nell'ambito di chi palesemente già assiste e apprende in via diretta le affermazioni altrui.

Affermazioni che un nastro audio a ben vedere "cattura" né più né meno di quello che può lecitamente già fare la mente di una persona nel momento in cui ascolta con le proprie orecchie quanto gli dice l'interlocutore.

Dunque, in linea di massima, non è nemmeno ipotizzabile un reato per l'occulta registrazione di altrui dichiarazioni, se poi tale registrazione nasce e "muore" tra le persone partecipi della conversazione.

Già in passato, peraltro, la Cassazione si è espressa nel senso che le dichiarazioni impresse su un nastro magnetico ben possono costituire prova fondante una pretesa nell'ambito di una lite (art. 2712 c.c.), purché non si tratti di registrazione coinvolgente soggetti estranei alla lite stessa (Cass. n. 8219/1996).

Quando anche la registrazione fosse effettuata su iniziativa del privato cittadino, inoltre, ma senza utilizzo dei mezzi forniti dalle forze dell'ordine (vedi Cass. n. 7035/2014), nemmeno potrebbe essere dichiarata inammissibile come prova nell'ambito di un processo penale, perché non autorizzata dal giudice delle indagini preliminari, ex art. 267 cpc (Cass. n. 24288/2016).

Il punto focale è dunque la diffusione e/o comunicazione a terzi, o meno, di tali registrazioni, pure occulte. Su tale tessuto giurisprudenziale si innesta inoltre quanto sancito dal Garante Privacy, che ha stabilito come il bilanciamento degli interessi a cui si accennava più sopra è raggiunto con il previo consenso informato di tutti i partecipanti alla riunione da video-registrarsi (doc.web 2680653, reperibile sul sito del Garante).

Da tale passaggio si intuisce per deduzione logica che il giudice stia affrontando un caso di video-registrazione e non di "semplice" fono (o audio) registrazione. Le due ipotesi parrebbero infatti avere un trattamento diverso, in quanto diverso sarebbe l'impatto sulla sfera della riservatezza.

Molto più incisiva e invadente è, invero, sotto tale ultimo profilo, una ripresa video delle persone, che permette una immediata identificabilità delle stesse (art. 4 Reg. UE 679/2016).

Accantonato il profilo di configurabilità di un reato penale, infine, la sentenza in commento ha accertato che la video-registrazione fosse "da ritenere illegittima" civilmente, in quanto effettuata senza il predetto preventivo "consenso informato" di tutti i presenti. Pertanto una prova così acquisita è di fatto inutilizzabile come prova civile.

Tant'è che il giudice ha finito per rigettare la domanda dell'istante proprio per mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa ricadente, ex art. 2697 c.c..

Avv. Roberto Tomassoni Privacy And Legal Advice 2018 Srl.
Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma n.13692 del 3 luglio 2018
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