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È nulla la delibera adottata dall'assemblea condominiale in mancanza di Presidente e Segretario?

L'assenza del presidente e del segretario esplica un effetto sulla validità della delibera?
Avv. Marcella Ferrari del Foro di Savona 

La vicenda. Due condomini convenivano in giudizio il condominio,poiché l'assemblea aveva attribuito loro delle spese personali di valore significativo, travalicando con ciò i poteri assembleari. Gli attori impugnano la delibera e sollevano molteplici motivi di invalidità. In questa sede, assume rilievo il settimo e ultimo motivo di doglianza.

Gli istanti, infatti, considerano affetto da nullità il verbale - a cui si riferisce la delibera impugnata - giacché mancava l'indicazione delle le maggioranze con cui erano stati eletti il Presidente ed il Segretario; inoltre, adducevano quale ulteriore argomento di nullità, il fatto che la calligrafia con cui era redatto il verbale appartenesse a persona diversa dal Segretario verbalizzante.

Presidente e Segretario: ruolo e compiti. Il Presidente è tenuto a controllare la valida costituzione dell'assemblea; deve verificare che siano stati convocati tutti gli aventi diritto; controllare le eventuali deleghe; infine, verificare che vi sia il numero legale per deliberare. Egli, inoltre, ha titolo per allontanare chi non abbia diritto di partecipare al consesso; concede la parola a chi chiede di intervenire e può stabilire la durata di ogni intervento.

La Cassazione ha precisato che: «il Presidente dell'assemblea condominiale-tenuto conto del fatto che la sua funzione consiste nel garantire l'ordinato svolgimento della riunione - ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato, la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione su argomenti indicati nell'avviso di convocazione e curando,dall'altro,che gli interventi siano contenuti entro limiti ragionevoli.

Ne consegue che il Presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale che lo abiliti in tal senso,può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti in discussione» (Cass. n. 24132/2009).

Il compito precipuo del Segretario, invece, consiste nella redazione del verbale, poi sottoscritto dal Presidente. Vediamo di seguito chi possa essere nominato nel ruolo di Segretario.

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Massa, del 9 marzo 2017.
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