Il codice civile non contiene alcun riferimento al presidente dell'assemblea di condominio.
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 il presidente dell'assemblea era menzionato nell'art. 67, secondo comma, delle disp. att. c.c., il quale il riconosceva il potere di sorteggiare il condòmino che poteva presenziare alla riunione in quelle ipotesi di unità immobiliari in comproprietà.
Con l'entrata in vigore della così detta riforma del condominio anche questo unico riferimento è sparito; ciò nonostante nessuno mette in dubbio che l'assemblea debba essere presieduta da una persona presente.
In questo contesto, quindi, è utile comprendere sulla base di quali norme è possibile inquadrare questa figura e di conseguenza quali siano i suoi poteri e le responsabilità connesse.
Si è soliti, in dottrina e giurisprudenza, fare riferimento alle norme dettate in materia societaria quando quelle condominiali sono carenti. Motivo? L'analogia, si dice, nel funzionamento dei due enti. Analogia, specifichiamo, limitata a determinati aspetti delle gestione di queste compagini.
Il funzionamento dell'organismo deliberativo condominiale, ad avviso di chi scrive (ma non solo, si veda su tutte Cass. SS.UU. n. 4806/05), è tra quegli elementi che possono trovare disciplina nelle norme dettate in materia societaria.
D'altra parte è vero, o no, che per il conflitto d'interessi, così come per la sostituzione di delibere si fa riferimento alla disciplina societaria? Ed allora anche per la figura del presidente dell'assemblea di condominio possiamo guardare a questi articoli del codice, fatti i dovuti distinguo tra i due enti.
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