Sono proprietario di un appartamento in un condominio situato in una località balneare. Ogni anno l'amministratore convoca l'assemblea ordinaria annuale nel periodo estivo per consentire a tutti i condomini (molti abitano lontano e sono lì solamente per le vacanze) di parteciparvi.
Quest'anno, però, il nostro caro amministratore ha convocato l'assemblea, in prima convocazione il 13 agosto alle ore 23 ed in seconda convocazione, per il 15 agosto alle ore 18.
È lecito tutto ciò? Mi sembrava di aver capito che la riforma del condominio avesse vietato di tenere assemblee in giorni festivi.
Questa la domanda che ci è giunta da un nostro lettore. Al netto del sarcasmo dimostrato (più o meno condivisibilmente), la risposta che diamo è che l'amministratore, se il regolamento non dice alcunché in merito, non ha fatto nulla di illecito. Magari la data è infelice, ma la sostanza è pienamente regolare. Vediamo perché.
Da non perdere: Cosa fare per ottenere che le assemblee si svolgano ad un orario che ci consenta di partecipare?
Partiamo dalla riforma. E' vero, in uno dei testi esaminati dal Parlamento, prima dell'approvazione della legge, si leggeva, tra l'altro, che “ […]l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, non può svolgersi in un giorno in cui ricorre una festività religiosa riconosciuta come tale dalla Chiesa cattolica o dalle confessioni che, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, hanno stipulato intese con lo Stato”.
Questa norma era inserita nel quarto comma dell'art. 66 disp. att. c.c. di uno dei progetti di legge.
Fosse passato questo testo, quindi, essendo il 15 agosto una festività, non si sarebbe potuta svolgere alcuna assemblea. Ma questa previsione è stata espunta dal testo approvato in via definitiva. Il quarto comma dell'art. 66 disp. att. c.c. oggi in vigore recita: “L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima”.
Il riferimento al giorno solare sta a significare che tra prima e seconda convocazione devono esserci più di 24 ore di differenza. Questo requisito, per quanto ci dice il nostro lettore, è stato rispettato.
E per il resto? Per il resto vale quanto si diceva prima dell'entrata in vigore della riforma.
La dottrina, sull'argomento, ha avuto modo di specificare che “le assemblee […] possono essere convocate in qualunque giorno dell'anno, si esso feriale che festivo. Per data s'intende ovviamente dell'anno del mese e del giorno, ma nulla impedisce che siano adottate indicazioni equipollenti e di sufficiente univocità (come ad esempio, date indicate mediante l'utilizzo di una ricorrenza religiosa o civile)” (Fabio Lorenzini, Assemblea di condominio e liti giudiziali Volume 23 di Il diritto applicato, Wolters Kluwer Italia, 2008).
Insomma Natale, Pasqua o, per l'appunto, Ferragosto sono festività che non inficiano la possibilità di convocare un'assemblea in quelle date.
Nemmeno sull'orario della prima convocazione i condomini possono dire nulla. Infatti, a ricordarlo è la Suprema Corte di Cassazione “il codice rimette alla volontà dei partecipanti al condominio la relativa regolamentazione e il singolo condomino non può pretendere, contro la volontà della maggioranza dei partecipanti stessi, quindi fino a quando una diversa disciplina non sia recepita dal regolamento condominiale, che l'assemblea di prima convocazione abbia effettivo svolgimento, sia pure al solo fine della verifica della mancanza del numero legale, e che per il suo inizio venga fissata una determinata ora anziché un'altra” (Cass. 22 gennaio 2000 n. 697).
Consiglio per il futuro al nostro lettore ed a tutti i condomini: s'introduca nel regolamento un elenco di date nelle quali è vietato convocare l'assemblea.