#1 Inviato 27 Febbraio, 2015 Buongiorno a tutti Avrei una domanda facile e veloce, ho convocato l'assemblea per l'approvazione del consuntivo 2014 e, purtroppo, è andata deserta sia in prima convocazione (come di consueto) e non si è raggiunto il quorum costitutivo nella seconda. A questo punto mi chiedo, giacché non si è potuto ovviamente deliberare nulla e quindi è da considerarsi un "nulla di fatto", è necessario notificare il verbale di assemblea deserta ai condomini? Oppure non è necessario? E' pur vero che, a conti fatti, anche se prevista la notifica e non si effettua ci sarebbe ben poco da impugnare non essendosi discusso o deliberato di alcunché, ma è una domanda più per mia scienza che per altro. Saluti a tutti
#2 Inviato 27 Febbraio, 2015 Si consegna il verbale di assemblea deserta di 2° convocazione ai condomini per conoscenza agli assenti, e per memoria ai presenti, e se fossi in te assieme allegherei una convocazione per un'assemblea straordinaria con all'OdG "dimissioni irrevocabili amministratore e nomina successore"
#3 Inviato 27 Febbraio, 2015 Perdonami, se il primo passaggio mi è chiaro, il secondo non lo è molto, perché dovrei dare le dimissioni secondo il tuo punto di vista?
#4 Inviato 27 Febbraio, 2015 Premetto che avevo anteposto "se fossi in te", per cui è un mio parere personale, che puoi o no seguire. Ho espresso il mio parere in quella maniera perchè i condomini non hanno più fiducia nell'amministratore, la dimostrazione è che non si sono presentati neppure alla seconda convocazione, neanche con delega, facendo mancare la maggioranza minima per approvare il consuntivo.
#5 Inviato 27 Febbraio, 2015 Figurati, se te l'ho chiesto è proprio per avere un confronto, personalmente non credo sia dovuto alla mancanza di fiducia, se davvero lo avessero voluto avrebbero potuto tranquillamente votare contro... Almeno dalle mie parti riuscire a raccogliere anche i condomini per deliberare sull'ordinario diventa sempre più difficile... Un Saluto e grazie per la tua opinione!
#6 Inviato 27 Febbraio, 2015 Il problema potrebbe sorgere se qualche condomino non verserà le quote, in quanto con il consuntivo non approvato non potrai agire contro i morosi.
#7 Inviato 27 Febbraio, 2015 all'ordina del giorno , per caso, vi erano da prendere decisioni importanti di spesa ? In molti condomini, anche nella città di Milano, si sta verificando quanto da te scritto e convalidato da uno studio statistico effettuato dal Soler 24ore... i condomini , in caso di delibere che comportino esborsi notevoli, fanno mancare il numero legale in modo tale da non poter prendere nessuna decisione; importante ovviamente quanto scritto da Tullio nel post 6
#8 Inviato 27 Febbraio, 2015 No, era un semplice consuntivo relativo all'anno 2014 senza particolari contenuti. Quanto detto da Tullio è pur vero, ma è anche vero che io posso riscuotere le quote sulla base del preventivo approvato per l'anno 2014 e che l'obbligazione condominiale è obbligazione "naturale" che nasce per il semplice fatto di stare in condominio. Con un consuntivo non approvato sicuramente potrei non avere modo di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ma un D.I. sicuramente si. Se bastasse così poco per sottrarsi al pagamento delle quote "ordinarie" saremmo veramente alla frutta... Personalmente ritengo che sia semplice noncuranza per una assemblea riunita esclusivamente per parlare di quello giacché, tralatro, alcunii condomini si sono lamentati di un consuntivo di ben 18 pagine con tabelle e parte descrittive ritenuto "troppo meticoloso e pesante" (Cit.) Ovvero la trasparenza e la chiarezza, piuttosto che farti apprezzare, ti rendono inviso a chi ci mette i soldi e ha tutto da guadagnare dalla trasparenza e meticolosità! ... Che stranissimo paese che è l'Italia!
#9 Inviato 27 Febbraio, 2015 Ricordati che hai 180 giorni di tempo per far approvare il consuntivo (cc art 1130 punto 10.), dopo di che ritengo che potrai essere revocato da chi ha interesse.
#10 Inviato 27 Febbraio, 2015 Oddio Tullio l'articolo da te citato recita testualmente 10:"Redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni". Direi che da questo punto di vista direi che starei in una botte di ferro, ho redatto il consuntivo e convocato l'assemblea con ampio anticipo rispetto ai termini di legge. Se l'assemblea non viene a discutere il rendiconto da me redatta non credo di avere la possibilità di chiamare la forza pubblica per venirne a parlare. Ovvio che il mio obbligo adesso è riconvocare l'assemblea per discutere e approvare il rendiconto, ma se non si presentano non credo di poter chiamare la forza pubblica. :-)
#11 Inviato 27 Febbraio, 2015 Torno a dire, se non vengono all'assemblea, secondo me hanno perso la fiducia nell'amministratore, ed oltre il consuntivo ti troverai con un preventivo non approvato e da pagare i fornitori per la prossima gestione, e se i condomini non pagheranno le nuove spese non avrai nessun appiglio per eventuali Decreti Ingiuntivi. Se vuoi continuare così, è tua facoltà.
#12 Inviato 27 Febbraio, 2015 Riconvoca l'assemblea ed allega il verbale dell'assemblea non costituita. Così non sbagli. E mi raccomando: fai le raccomandate e fatti pagare l'assemblea straordinaria. Specificando i maggiori costi a carico del condominio: vedrai come correranno alla prossima riunione!!!
#13 Inviato 27 Febbraio, 2015 Salve, mmmm...forse hanno tanta fiducia nell'amministratore che non sentono neanche la necessità di approvare sapendo che è ben fatto! 🙂
#14 Inviato 28 Febbraio, 2015 Salve, mmmm...forse hanno tanta fiducia nell'amministratore che non sentono neanche la necessità di approvare sapendo che è ben fatto! 🙂
#15 Inviato 28 Febbraio, 2015 Ricordati che hai 180 giorni di tempo per far approvare il consuntivo (cc art 1130 punto 10.), dopo di che ritengo che potrai essere revocato da chi ha interesse. Non in questo caso. La manata approvazione del consuntivo non è circostanza imputabile all'aministratore
#16 Inviato 28 Febbraio, 2015 Non in questo caso. La manata approvazione del consuntivo non è circostanza imputabile all'aministratoreMa può essere un segnale di mancata fiducia nell'amministratore, perciò può essere revocato in qualsiasi momento; cc art. 1129. - La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, ...