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Possibile convocare la stessa assemblea in più date

Con la riforma, il problema delle riunioni infinite viene semplificato : si potrà convocare la stessa assemblea in più date.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'incubo delle riunioni infinite dove il rischio è quello di non decidere nulla, alla fine è più che altro la paura di aver perso tanto tempo per nulla.
Ore e ore di discussione per poi rinviare il tutto alla prossima assemblea o se non proprio tutto, almeno molti argomenti.

Sono ricorrenti quelle assemblee in cui i condomini, stanchi e stremati decidono di aggiornarsi alla successiva riunione.

E ciò vuol, dire nuova convocazione, nuove raccomandate, insomma nuovi costi oltre che il rischio di "riunione andata deserta". Si perché il rinvio ad altra data dell'assemblea, tecnicamente, è equiparabile ad una nuova assemblea.

Gli orari di svolgimento della prima riunione e delle successive

Le cose, però, stanno per cambiare.

Dal 18 giugno 2013, ossia dalla data di entrata in vigore della riforma del condominio, infatti, come ci dice il nuovo quinto comma dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, "l'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi".

Vale la pena, essendo in argomento, ricordare che ai sensi del nuovo terzo comma del medesimo articolo, "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".

Insomma in questo nuovo avviso di convocazione, nuovo perché la riforma come si può notare ha introdotto delle novità, si potrà convocare l'assemblea prevedendo fin dall'inizio più date per il suo svolgimento.

Per dirla in modo sintetico, come si fa nelle slide dei corsi di formazione per far rimanere impresso il concetto, è possibile affermare quanto segue:

"L'amministratore condominiale -inviando l'avviso di convocazione con metodi tali da poter dimostrare l'invio e la ricezione da parte dell'avente diritto a partecipare alla riunione condominiale - può fissare più riunioni successive nelle quali l'assemblea convocata può continuare a svolgersi.

Tra le varie date, ferma restando il primo termine libero di cinque giorni, non dev'esserci alcuna distanza temporale, salvo diverse indicazioni contenute nel regolamento condominiale".

Sempre in tema di assemblee è bene tener presente un aspetto. Sebbene la riforma abbia introdotto i quorum costitutivi anche per la seconda convocazione ciò non vuol dire che se la prima assemblea s'è tenuta in seconda convocazione, nelle successive dovrà essere verificata sempre la presenza dei quorum minimi previsti dalla legge.

A tanto sembra portare a concludere l'inciso finale del quinto comma dell'art. 66 disp. att. c.c.

Perchè è importante comunicare l'avviso di convocazione in anticipo.

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