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Caduta nel cortile condominiale. Se il danneggiato conosce il luogo scatta il riconoscimento di una sua responsabilità concorrente.

Il condominio è custode delle parti comuni. La responsabilità concorrente con il condomino.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

E' risaputo il condominio è responsabile ex art. 2051 c.c., in quanto custode delle parti comuni, per gli eventuali danni arrecati a terzi. Ma non sempre il condominio può risponderne in toto, in quanto può accadere che il danno può essere evitato magari con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato soprattutto quando questi conosce bene lo stato dei luoghi.

Muovendo da tale considerazione, vediamo quali sono le conclusioni alle quali approda pronuncia di merito che affronta proprio tale ipotesi.

Il fatto. Tizio, in seguito alla caduta in un parcheggio condominiale a causa di una mattonella sconnessa, cita in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni fisici riportati in occasione di tale evento.

Il condominio si costituisce contestando la domanda dell'attore e sostenendo che, nelle more del giudizio, in favore dell'attore l'Inail aveva già provveduto alla liquidazione dell'indennizzo in itinere.

La responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia

La sentenza. La prima sezione civile del Tribunale di Brescia, con sentenza n° 987 del 29 marzo 2017, ha stabilito che non vi è alcun dubbio in merito al fatto che la domanda in questione può essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 2051 del codice civile che disciplina la responsabilità da cose in custodia.

Tale responsabilità, ha carattere oggettivo e per la sua configurazione è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore (e cioè del danneggiato) del rapporto di causalità fra il bene in custodia e l'evento dannoso.

Una volta individuato tale rapporto di causalità, il custode per sottrarsi all'obbligo di risarcimento del danno ha l'onere di dimostrare il caso fortuito e cioè l'esistenza di un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso di causalità. [1]

Nel caso di specie, evidenzia il provvedimento, non esiste alcun dubbio che l'evento dannoso sia avvenuto all'interno del parcheggio condominiale e che il condominio, in quanto custode ex art. 2051 c.c., ha il dovere di controllare le cose comuni e di provvedere alla conservazione delle stesse in modo da evitare eventuali danni a terzi, tuttavia non sempre la responsabilità per gli eventi dannosi causati dalle parti comuni condominiali (mattonella del parcheggio sconnesse) può essere addebitata integralmente all'ente.

La sentenza si è soffermata sulle condizioni del luogo, al momento del sinistro, e sulla conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato effettuando una interessante precisazione.

Il danneggiato, in quanto dipendente di un vicino istituto di credito ubicato nelle vicinanze del condominio convenuto, era solito parcheggiare quotidianamente la sua autovettura nel parcheggio condominiale e pertanto era a conoscenza dello stato dei luoghi e delle criticità che caratterizzavano la pavimentazione di tale area comune, inoltre al momento della caduta le condizioni del luogo erano visibili essendo verificatosi il sinistro in pieno giorno.

Caduta dalle scale: niente risarcimento senza la prova del nesso causale tra caduta e stato dei luoghi.

La condotta del danneggiato, che conosceva lo stato dei luoghi ed era consapevole dell'esistenza di una situazione di pericolo che caratterizzava gli stessi, è stata considerata rilevante ai fini del riconoscimento di una sua responsabilità concorrente.


[1] Cass. civ. Sez.

III, 05-02-2013, n. 2660” La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.

Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (Nel caso di specie, il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro un mucchio di pietre). (Rigetta, App. Napoli, 08/03/2006)”

Sentenza
Scarica Tribunale di Brescia n. 987 del 29 marzo 2017
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