Se si può dire non imprevedibile l'utilizzo del vialetto da parte di terzi per accedere allo stabile condominiale, dall'altro difetta la prova dell'effettiva dimensione della copertura che rendeva viscido il vialetto.
“Nella responsabilità ex art. 2051 c.c. per cose in custodia, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto condominio deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso di causalità (il caso fortuito), in presenza del quale si esclude la responsabilità del custode”.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 13 dicembre 2016 n. 25483 in materia responsabilità da custodia.
I fatti di causa. La Corte d'appello di Lecce con sentenza rigettava l'appello proposto dal Condominio e per l'effetto confermava la decisione di primo grado alla condanna al risarcimento del danno subito da Tizio a seguito della caduta, a causa del mattonato reso scivoloso dalla patina di muschio sullo stesso formatosi, mentre percorreva il viale di acceso che conduceva dal portone dello stabile al cancello di ingresso. Avverso tale pronuncia il Condominio ricorreva in Cassazione.
La responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia. La fattispecie dell'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa norma, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Sul punto, la giurisprudenza è ormai granitica nell'affermare che il limite della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. risiede nell'intervento del caso fortuito inteso come un fattore esterno (che può essere anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato) imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale, con la conseguenza, in tema di ripartizione dell'onere della prova, mentre compete al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, incombe al custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. (In tal senso Cass. n. 12329/2004, 376/2005, 2563/2007 e 11695/2009).
L'esclusione della responsabilità. Il condominio può provare che il danno sia stato causato da un fattore esterno, imprevisto ed imprevedibile, idoneo da escludere la sua responsabilità.
Tale elemento può consistere nel fatto di un terzo (ad es.: materiale scivoloso abbandonato sul posto dall'impresa di pulizia), oppure nella cd. “forza maggiore” (ad es.: un evento atmosferico di eccezionale gravità), o nel comportamento dello stesso danneggiato (incauto).
Quindi, affinché sussista una responsabilità sono necessari due requisiti: un'alterazione del bene condominiale tale da costituire un'insidia per il passante; l'imprevedibilità (e conseguente inevitabilità) del pericolo (Cass. n.11592/10).
In tale ipotesi, quindi, il danneggiato non è dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (In tal senso Cass. civ. 11 marzo 2011 n. 5910 e Cass. civ. 1° aprile 2010 n. 8005).
Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nel caso in esame, il Condominio ricorrente aveva censurato la sentenza di secondo grado deducendo che l'evento dannoso sarebbe stato determinato da caso fortuito, e più esattamente dalla condotta negligente dello stesso danneggiato.
Tra i motivi di ricorso del Condominio, si rilevava, inoltre che la sentenza di secondo grado, a suo dire, non aveva preso in considerazione la prova testimoniale dalla quale emergeva che non tutto il vialetto era coperto dal muschio e che il fenomeno muschioso originava da alcune piante in vasi posti al lato del vialetto.
Da qui, secondo la difesa di parte ricorrente, l'asserita conseguenza che la condotta del danneggiato non avrebbe individuato, percorrendo il viale, le parti non coperte da muschio e meno rischiose; inoltre, doveva essere presa in considerazione anche la condotta omissiva dei familiari che lo accompagnavano, i quali non si sarebbero attivati per informarlo della situazione pericolosa.
Premesso ciò, tuttavia, a parere della Corte di legittimità, il Giudice di appello, aveva correttamente ritenuto integrati i presupposti richiesti dall'art. 2051 c.c., essendo stata accertata la intrinseca pericolosità della cosa; difatti, anche la C.T.U. aveva verificato l'esistenza delle formazioni muschiose sull'intero viale.
A tal proposito, conformemente all'orientamento giurisprudenziale, nella responsabilità ex art. 2051 c.c. per cose in custodia, solo l'esistenza di un fattore estraneo idoneo ad interrompere il nesso di causalità (il caso fortuito), in presenza del quale si esclude la responsabilità del custode, tenuto a provare, quanto al fatto del terzo, che lo stesso riveste i requisiti dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità essendo idoneo a produrre l'evento senza l'intervento di fattori causali concorrenti (Cass. 25243 del 29/11/2006 e Cass. 25029 del 10/10/2008).
Invece, i fatti allegati dal Condominio, risultavano sprovvisti del carattere della “decisività”, in quanto non risultavano caratterizzati dall' “imprevedibilità ed eccezionalità” richieste, non integrando pertanto il caso fortuito.
Quanto al “fatto del terzo” prospettato dal ricorrente, circa l'obbligo di preventiva informazione delle condizioni del vialetto posto a carico dei familiari accompagnatori, la condotta omissiva si colloca fuori dalla fattispecie di cui all'art.2051 c.c. nella quale il fatto del terzo produce direttamente la pericolosità della res, ipotesi che però non ricorre nella fattispecie.
Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha respinto la domanda del condominio e per l'effetto ha confermato la sentenza di condanna del giudice di appello.