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Caduta nel lucernaio aperto. L'onere probatorio incombe sul danneggiato che rivendica la responsabilità del condominio

Caduta. Nessun risarcimento se il danneggiato non dimostra l'imprevedibilità e la non visibilità dell'insidia.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Se i beni di proprietà condominiale arrecano danni ai condòmini o a terzi, il condominio in qualità di proprietario e di custode è obbligato al risarcimento dei danni. Questo è un principio generale ma la prassi, è risaputo, presenta innumerevoli sfaccettature, e non sempre il soggetto che incorre in bene di proprietà condominiale (scala, parcheggio, giardino, viale, etc) difettoso o insidioso può ottenere un immediato ristoro dei danni subiti.

Muovendo da tale considerazione, si coglie l'occasione per ricordare quale onere probatorio incombe sul terzo danneggiato che rivendica la responsabilità del condominio.

Cadono le foglie sul tetto del vicino, nessun risarcimento del danno

Il caso. Tizio, dopo essere inciampato in prossimità di un edificio riportando lesioni, cita in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni sopportati a causa della caduta in un lucernaio privo di copertura ed incustodito.

Il condominio nega ogni addebito e, pur non negando di essere proprietario e custode di tale bene comune, ha contestato la responsabilità del danneggiato nel sinistro in questione per il mancato uso della normale diligenza.

In altre parole, secondo il condominio, l'attore poteva accorgersi della mancanza di copertura del lucernaio mentre percorreva il marciapiede in prossimità dell'edificio, in modo da evitare di incorrervi.

La sentenza. In base alle richieste di Tizio la domanda è stata classificata ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2051 c.c. Per quanto concerne la prima delle due disposizioni appena indicate, e cioè la responsabilità extracontrattuale per atto illecito, che obbliga colui che ha commesso il fatto, doloso o colposo, al risarcimento del danno nel caso di specie si configura una tipica ipotesi di danno da insidia.

L'insidia, che in tal caso coincide con un lucernaio di proprietà condominiale privo di mattonella di copertura, è uno stato di fatto che "per la sua oggettiva invisibilità e per la sua imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto". [1]

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Messina n. 459 del 16 febbraio 2017
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